CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2024
Cassazione n. 20310/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 19 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena che doveva scontare, ritenendo insussistenti i presupposti della misura alternativa alla detenzione invocata. Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende, in realtà, a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura alternativa invocata, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Milano. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Milano valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, richiamando l'elevata caratura criminale del ricorrente, che imponeva di ritenere elevato il pericolo di recidiva, anche alla luce della misura di custodia cautelare alla quale Saias veniva sottoposto il 13 giugno 2023, dopo la commissione dei fatti di reato posti in esecuzione. Ritenuto che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non si può prescindere dal vaglio della condotta illecita del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica della misura alternativa alla detenzione richiesta (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 5.;aias deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de