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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26514/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.

Bacoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 dicembre 2022, il Tribunale di Napoli, decidendo quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta, in via principale, a far dichiarare la non esecutività della sent. Trib.

Napoli 27 dicembre 2012, che l'aveva condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 380 del 2001, con conseguente richiesta di revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo in tale sentenza statuito.

2. Avverso il provvedimento di rigetto, a mezzo del difensore interessato, l'stante ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (nella formulazione precedente le modifiche apportate dalla

I. n. 67/2014) per aver il giudice erroneamente ritenuto idoneo a far decorrere il termine per l'impugnazione della sentenza la notificazione dell'ordine di esecuzione di demolizione del manufatto abusivo, senza verificare se fosse fondata la doglianza avanzata a sostegno della pronuncia di non esecutività.

Con l'incidente di esecuzione, l'istante aveva infatti sostenuto che, essendo stato processato in contumacia, non aveva ricevuto la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza presso il domicilio eletto nel corso del giudizio.

2.1. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione per omessa risposta all'ulteriore doglianza con cui si richiedeva la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione per violazione dell'art. 8 c.e.d.u., trattandosi di abuso di necessità.

3. Il ricorso è fondato in relazione al primo, assorbente, motivo.

Senza confutare le allegazioni in fatto addotte dall'istante, erroneamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto di non dover esaminare la doglianza proposta in via principale a sostegno della dedotta non esecutività della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per omessa notificazione dell'estratto contumaciale.

Nel ritenere l'infondatezza della stessa sul rilievo che l'odierno ricorrente avrebbe comunque avuto comunicazione della sentenza, notificatagli unitamente all'ordine di esecuzione della demolizione, il giudice di merito non ha considerato che, secondo il risalente e consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali (Sez.

U, n. 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225362; Sez. 1, n. 50471 del 14/09/2018, Manto, Rv. 274527).

Né vale il richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, a Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, trattandosi di pronuncia concernente un'ipotesi, completamente diversa da quella qui sub iudice, di nullità endoprocessuali (nella specie, quella concernente la vocatio in iudicium in un procedimento poi celebrato in assenza dell'imputato), rispetto alla quale è stato confermato il tradizionale orientamento interpretativo secondo cui le stesse, pur se assolute ed insanabili, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza.

Per contro, la citata decisione delle Sezioni unite conferma che l'istituto in parola certamente riguarda il caso - qui dedotto dall'istante - di mancata (o viziata) notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale, nullità che non incorrono nella preclusione collegata al giudicato (vengono ad es. richiamate: Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017, Canalini, Rv. 269228; Sez. 1, n. 42911 del 02/10/2013, Pricina, Rv. 257163).

4. Come anche richiesto dall'Avvocato Generale nelle sue conclusioni, e come di recente deciso in caso speculare (Sez. 3, n. 33960 del 05/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], n.m.), l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, che si atterrà ai principi sopra enunciati, se del caso esaminando anche le ulteriori doglianze - che l'ordinanza impugnata invece non valuta - avanzate in via subordinata nell'incidente di esecuzione con riguardo alla revoca/sospensione dell'ordine di demolizione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Bacoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2022, il Tribunale di Napoli, decidendo quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta, in via principale, a far dichiarare la non esecutività della sent. Trib. Napoli 27 dicembre 2012, che l'aveva condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 380 del 2001, con conseguente richiesta di revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo in tale sentenza statuito. 2. Avverso il provvedimento di rigetto, a mezzo del difensore interessato, l'stante ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (nella formulazione precedente le modifiche apportate dalla I. n. 67/2014) per aver il giudice erroneamente ritenuto idoneo a far decorrere il termine per l'impugnazione della sentenza la notificazione dell'ordine di esecuzione di demolizione del manufatto abusivo, senza verificare se fosse fondata la doglianza avanzata a sostegno della pronuncia di non esecutività. Con l'incidente di esecuzione, l'istante aveva infatti sostenuto che, essendo stato processato in contumacia, non aveva ricevuto la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza presso il domicilio eletto nel corso del giudizio. 2.1. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione per omessa risposta all'ulteriore doglianza con cui si richiedeva la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione per violazione dell'art. 8 c.e.d.u., trattandosi di abuso di necessità. 3. Il ricorso è fondato in relazione al primo, assorbente, motivo. Senza confutare le allegazioni in fatto addotte dall'istante, erroneamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto di non dover esaminare la doglianza proposta in via principale a sostegno della dedotta non esecutività della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per omessa notificazione dell'estratto contumaciale. Nel ritenere l'infondatezza della stessa sul rilievo che l'odierno ricorrente avrebbe comunque avuto comunicazione della sentenza, notificatagli unitamente all'ordine di esecuzione della demolizione, il giudice di merito non ha considerato che, secondo il risalente e consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali (Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225362; Sez. 1, n. 50471 del 14/09/2018, Manto, Rv. 274527). Né vale il richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, a Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, trattandosi di pronuncia concernente un'ipotesi, completamente diversa da quella qui sub iudice, di nullità endoprocessuali (nella specie, quella concernente la vocatio in iudicium in un procedimento poi celebrato in assenza dell'imputato), rispetto alla quale è stato confermato il tradizionale orientamento interpretativo secondo cui le stesse, pur se assolute ed insanabili, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza. Per contro, la citata decisione delle Sezioni unite conferma che l'istituto in parola certamente riguarda il caso - qui dedotto dall'istante - di mancata (o viziata) notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale, nullità che non incorrono nella preclusione collegata al giudicato (vengono ad es. richiamate: Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017, Canalini, Rv. 269228; Sez. 1, n. 42911 del 02/10/2013, Pricina, Rv. 257163). 4. Come anche richiesto dall'Avvocato Generale nelle sue conclusioni, e come di recente deciso in caso speculare (Sez. 3, n. 33960 del 05/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], n.m.), l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, che si atterrà ai principi sopra enunciati, se del caso esaminando anche le ulteriori doglianze - che l'ordinanza impugnata invece non valuta - avanzate in via subordinata nell'incidente di esecuzione con riguardo alla revoca/sospensione dell'ordine di demolizione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al
Sentenza Cassazione n. 26514/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris