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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39678/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 10/11/2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, del 31/01/2019, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha escluso l'applicazione dell'aumento per la contestata recidiva ed ha per l'effetto ridotto la pena, confermando nel resto la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 640, 648 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione di moduli di assegno in bianco (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019 - 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279194); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denunzia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferente al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 in cui la corte di merito, escluso l'aumento per la recidiva, ha sottolineato come la pena base fosse stata fissata nel minimo edittale per la pena detentiva e in misura prossima al minimo per quella pecuniaria); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 10/11/2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, del 31/01/2019, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha escluso l'applicazione dell'aumento per la contestata recidiva ed ha per l'effetto ridotto la pena, confermando nel resto la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 640, 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione di moduli di assegno in bianco (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019 - 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279194); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denunzia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferente al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 in cui la corte di merito, escluso l'aumento per la recidiva, ha sottolineato come la pena base fosse stata fissata nel minimo edittale per la pena detentiva e in misura prossima al minimo per quella pecuniaria); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere [OSCURATO:PERSONA]