CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023
Cassazione n. 42979/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha rilevato l'esistenza di «numerosissimi precedenti penali a carico dell'appellante» (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023.