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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32155/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8268-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 170, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2686/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la E.T.F. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento per la TASI relativa all'anno d'imposta 2015, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TASI per il comune di [OSCURATO:PERSONA]) accertava l'omessa dichiarazione e versamento della TASI (tributo per i servizi indivisibili) per l'anno 2015 dovuta dalla società contribuente per i beni immobili da essa posseduti sul territorio comunale di [OSCURATO:PERSONA].

La contribuente asseriva l'illegittimità dell'atto per assenza del presupposto applicativo essendo il terreno non edificabile e destinato ad uso estrattivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituiva in giudizio asserendo che l'attività estrattiva è soggetta a tassazione. [OSCURATO:PERSONA] di Roma rigettava il ricorso della contribuente, ritenendo sussistente il presupposto impositivo.

La società contribuente proponeva appello con un unico motivo: l'illegittimità e l'erroneità dell'avviso di accertamento, avendo avuto riguardo alla mancanza dei presupposti impositivi.

In particolare, la parte rilevava che l'area di sua proprietà era un Ric. 2021 n. 08268 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -2- ex cava dismessa per la quale il Comune non aveva rinnovato le autorizzazioni amministrative per l'attività estrattiva.

Tali autorizzazioni non erano state rinnovate perché su tale area il piano regolatore generale comunale prevedeva una destinazione a verde pubblico. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l'appello della società contribuente affermando che, sebbene l'area fosse stata adibita ad attività estrattiva e dunque il terreno fosse stato astrattamente qualificato come edificabile ai fini della tassazione, era necessario che l'attività estrattiva fosse prevista dal Piano regolatore generale comunale.

Nel caso di specie, essendo l'attività estrattiva interrotta e non essendoci l'autorizzazione amministrativa per esercitare tale attività (dato che il P.R.G. prevedeva su tale terreno un piano di recupero ambientale), il presupposto impositivo veniva a mancare. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la società contribuente si costituiva in giudizio con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso e chiedendo in via subordinata il rinvio alla pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TASI per il comune di [OSCURATO:PERSONA], lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 669, della legge n. 147 del 2013 in combinato disposto con l'art. 13, comma 2, del d.L. n. 214 del 2011 e degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 nonché dell'art. 9 della legge regionale del Lazio n.

Ric. 2021 n. 08268 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -3- 17 del 2004, dell'art. 8 della legge regionale del Lazio n. 27 del 1993, degli art. 3, lett. e.7) del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 2697 cod. civ e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto la pronuncia impugnata avrebbe erroneamente statuito la non sussistenza del presupposto della TASI in capo ai terreni accertati in ragione del fatto che gli stessi non erano (temporaneamente) utilizzati per attività estrattive e ritenendo, inoltre, che gli stessi, essendo destinati dal PRG a servizi pubblici (verde pubblico, anche attrezzato, e viabilità), non erano qualificabili come edificabili ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 (che disciplinano il presupposto impositivo dell'ICI e della TASI); le aree accertate però erano qualificate come estrattive dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel territorio e la contribuente stessa aveva affermato di aver acquistato tali terreni per utilizzarli per attività estrattiva. [OSCURATO:PERSONA], mancando l'evidenza decisoria, ritiene opportuna la trattazione della questione presso la quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla sezione semplice quinta c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8268-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 170, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2686/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la E.T.F. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento per la TASI relativa all'anno d'imposta 2015, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TASI per il comune di [OSCURATO:PERSONA]) accertava l'omessa dichiarazione e versamento della TASI (tributo per i servizi indivisibili) per l'anno 2015 dovuta dalla società contribuente per i beni immobili da essa posseduti sul territorio comunale di [OSCURATO:PERSONA]. La contribuente asseriva l'illegittimità dell'atto per assenza del presupposto applicativo essendo il terreno non edificabile e destinato ad uso estrattivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituiva in giudizio asserendo che l'attività estrattiva è soggetta a tassazione. [OSCURATO:PERSONA] di Roma rigettava il ricorso della contribuente, ritenendo sussistente il presupposto impositivo. La società contribuente proponeva appello con un unico motivo: l'illegittimità e l'erroneità dell'avviso di accertamento, avendo avuto riguardo alla mancanza dei presupposti impositivi. In particolare, la parte rilevava che l'area di sua proprietà era un Ric. 2021 n. 08268 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- ex cava dismessa per la quale il Comune non aveva rinnovato le autorizzazioni amministrative per l'attività estrattiva. Tali autorizzazioni non erano state rinnovate perché su tale area il piano regolatore generale comunale prevedeva una destinazione a verde pubblico. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l'appello della società contribuente affermando che, sebbene l'area fosse stata adibita ad attività estrattiva e dunque il terreno fosse stato astrattamente qualificato come edificabile ai fini della tassazione, era necessario che l'attività estrattiva fosse prevista dal Piano regolatore generale comunale. Nel caso di specie, essendo l'attività estrattiva interrotta e non essendoci l'autorizzazione amministrativa per esercitare tale attività (dato che il P.R.G. prevedeva su tale terreno un piano di recupero ambientale), il presupposto impositivo veniva a mancare. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la società contribuente si costituiva in giudizio con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso e chiedendo in via subordinata il rinvio alla pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TASI per il comune di [OSCURATO:PERSONA], lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 669, della legge n. 147 del 2013 in combinato disposto con l'art. 13, comma 2, del d.L. n. 214 del 2011 e degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 nonché dell'art. 9 della legge regionale del Lazio n. Ric. 2021 n. 08268 sez. MT - ud. 28-09-2022 -3- 17 del 2004, dell'art. 8 della legge regionale del Lazio n. 27 del 1993, degli art. 3, lett. e.7) del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 2697 cod. civ e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto la pronuncia impugnata avrebbe erroneamente statuito la non sussistenza del presupposto della TASI in capo ai terreni accertati in ragione del fatto che gli stessi non erano (temporaneamente) utilizzati per attività estrattive e ritenendo, inoltre, che gli stessi, essendo destinati dal PRG a servizi pubblici (verde pubblico, anche attrezzato, e viabilità), non erano qualificabili come edificabili ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 (che disciplinano il presupposto impositivo dell'ICI e della TASI); le aree accertate però erano qualificate come estrattive dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel territorio e la contribuente stessa aveva affermato di aver acquistato tali terreni per utilizzarli per attività estrattiva. [OSCURATO:PERSONA], mancando l'evidenza decisoria, ritiene opportuna la trattazione della questione presso la quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione semplice quinta c
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