CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23280/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo dei ricorsi in esame, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si vedano le pagg. 6-8 dove il giudice, con congrui e non illogici argomenti ed in conformità alle risultanze processuali, afferma l'insussistenza del sinistro denunciato) e quelle poste a fondamento dell'innpugnazione; che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 8 per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e pag. 7 per quella del Repaci) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); osservato che il terzo motivo dei ricorsi, che lamenta la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al risarcimento del danno da parte dei ricorrenti, è manifestamente infondato poiché il giudice di appello, con lineare e congrua motivazione (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata), ha valutato le condizioni economiche dei condannati ed ha correttamente subordinato detto beneficio all'adempimento delle statuizioni civili in ragione della documentazione prodotta dal Repaci, che ne attesta il possesso di un reddito, mentre, per ciò che concerne la posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che l'imputato non ha adempiuto all'onere di fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta, essendosi limitato l'[OSCURATO:PERSONA] a lamentare genericamente le sue difficoltà economiche (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila iascunc5) in favore della Cassa delle ammende