CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 01983/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1631-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour 1, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro COMUNE di FIRENZE , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via Polibio 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1518/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 22/05/2018; Ric. 2019 n. 01631 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del ricorrente . Rilevato che: - con sentenza n. 1518/2018, depositata il 22/05/2018, il Tribunale di Firenze, riformando la sentenza del Giudice di pace di Firenze n.7124/2015, ha accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] il verbale n. 1545851/T di contestazione differita di eccesso di velocità accertato a mezzo autovelox a postazione fissa, redatto dalla Polizia municipale di Firenze in data 27/4/2015, annullandolo; - l’accoglimento è stato fondato sulla non idoneità della strada su cui era stato collocato l’autovelox,il viale Etruria in Firenze , in quanto non classificabile in categoria D ex art. 2 comma 2 CDS, perché priva di alcune caratteristiche (comma 3 art.2 CDS): ex art. 4 l.168/02 la postazione fissa senza diretta gestione del personale di polizia o vigilanza urbana può essere infatti installata soltanto sulle strade classificate C e D; -con la sentenza il Tribunale ha compensato le spese del doppio grado per incertezza di giurisprudenza sul punto della possibilità di disapplicare il decreto del prefetto che ha autorizzato la postazione e sulla classificazione territoriale di viale Etruria; -avverso la statuizione sulle spese Matteini ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo; il Comune di Firenze ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale per due motivia cui Matteini ha resistito con controricorso; -il ricorrente principale ha censurato l’impugnata sentenza per «violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 in relazione all'art. 91 e 92 c.p.c..», perché il primo giudice ha motivato erroneamente la compensazione delle spese in riferimento alla sussistenza di un contrasto di giurisprudenza che, invece,non sussisteva; Ric. 2019 n. 01631 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -3- -il Comune, con il ricorso incidentale, ha soste nuto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4 del D.L. 121/02 e dell’art.2 comma 2 del C.d.S.ed eccepito il difetto di giurisdizione; - il controricorso e il ricorso incidentale sono inammissibili per tardività, in quanto spediti per la notifica in data 9/3/2019, ben oltre il termine di quaranta giorni, previsto dall’art. 370 cod.proc.civ. in combinato con l’art.371 cod.proc.civ. , dalla notifica del ricorso principale, perfezionatasi in data 22/12/2018; -l’unico motivo di ricorso principale è infondato, atteso che, per principio consolidato, l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui consentela compensazione delle spese di lite se concorrano « gravi ed eccezionali ragioni » , costituisc e una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili «a priori», ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche; in particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Sez. 6-2, Ord. n. 2883 del 2014; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 7992 del 2022); nella specie, fondatamente il Tribunale ha ritenuto sussistere contrasto Ric. 2019 n. 01631 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -4- giurisprudenziale, all’epoca di introduzione della lite (2015) , sulla possibile disapplicazione dell’atto amministrativo prefettizio di classificazione della strada, sol che si consideri la sentenza n. 22894 del 30/10/2007 della s ez. 2, citata nella sentenza impugnata, confermata dalla successiva Sez. 2, Sentenza n. 4242 del 22/02/2010, secondo cui l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168) nel demandare al prefetto l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, subordina tale provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo strettamente tecniche, ma anche ampiamente discrezionali, che, in quanto attinenti al merito dell'attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell'autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa, perché ilpotere di disapplicazione è circoscritto all'accertamento dei soli vizi di legittimità dell'atto; già nel 2011, tuttavia, la sentenza n. 7872 del 06/04/2011della sez. 2, precisava che il richiamo all'art. 2 C.d.S.contenuto nell’art. 4 del d.l. 121 /2002 impone al prefetto, per l’adozione del provvedimento di individuazione delle strade di cui si è detto, la verifica della sussistenza di specifiche caratteristiche strutturali che esorbitano dalla discrezionalità tecnica in quanto predeterminate dalla legge quali requisiti minimi, senza cui la strada non potrebbe essere classificata «strada urbana di scorrimento» (strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale Ric. 2019 n. 01631 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -5- corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate); - non deve provvedersi sulle spese attesa la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e del ricorso incidentale per tardività e, in conseguenza, l’assenza di attività difensiva dell’intimato che possa essere posta a carico delresistente; - dal rigetto del ricorso e dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale deriva altresì l'obbligo per entrambe le parti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto. Così deciso in Roma, nella camera