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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09996/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI RAVENNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L.R. avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE ASSISE di RAVENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude riportandosi alle conclusioni già depositate. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento e riportandosi ai motivi; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di associa alle conclusioni del collega avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di Ravenna del 15 novembre 2021, che ha assolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la formula «perché il fatto non sussiste» in ordine al reato omissivo di omicidio della paziente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 40 e 575 cod. pen.

Secondo l'accusa, il 9 aprile 2014 Re (in qualità di dirigente di secondo livello del reparto di medicina dell'ospedale civile di Lugo) e Castellani (in qualità di coordinatore infermieristico del medesimo reparto ospedaliero) avevano cagionato la morte della citata paziente, alla quale l'infermiera [OSCURATO:PERSONA] aveva somministrato due fiale di cloruro di potassio da 20 ml ciascuna, evento che gli imputati avrebbero dovuto impedire per la posizione di garanzia rivestita.

Per la Corte di assise, invece, atteso che gli imputati non avrebbero avuto il potere di rimuovere [OSCURATO:PERSONA], avendo semmai avuto la sola possibilità di segnalare la dipendente presso gli organi disciplinari o l'Autorità giudiziaria, non vi era agli atti alcuna certezza che la stessa - anche nel caso in cui gli imputati avessero posto in essere azione attive - sarebbe poi stata rimossa dai suoi incarichi.

Secondo il giudice di merito, pertanto, tra le condotte omissive ascritte agli imputati e gli eventi contestati a [OSCURATO:PERSONA] non era ravvisabile un comprovato rapporto di causalità adeguata.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 40 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., perché la Corte di assise avrebbe erroneamente affermato che agli imputati era stata addebitata una condotta di mero pericolo assimilabile al tentativo, incompatibile con il dolo eventuale.

Secondo il ricorrente, invece, il fatto contestato non poteva essere inquadrato nell'ambito dei reati di pericolo, i quali - per definizione - presupponevano che il danno non si fosse verificato, posto che nel caso di specie l'evento si era verificato (la paziente era deceduta).

Il giudice di merito, inoltre, non avrebbe potuto escludere la responsabilità penale degli imputati solo in forza di una congetturata inerzia di soggetti terzi (gli organi disciplinari), ma avrebbe dovuto affrontare nel caso di specie l'accertamento della causalità nel reato omissivo improprio.

Il ricorrente, infine, contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di merito ha affermato che non era possibile considerare che gli imputati avessero potuto avere la convinzione che l'evento si sarebbe verificato, considerando l'andamento altalenante e disorientate del processo per omicidio a carico di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva registrato due rinvii al giudice di merito da parte della Corte di cassazione.

Secondo il ricorrente, infatti, la vicenda processuale a carico di [OSCURATO:PERSONA] non era mai entrata nel patrimonio conoscitivo del giudicante e non poteva, allo stato, essere posta a fondamento della decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Come rilevato dal ricorrente, la responsabilità penale per reato omissivo improprio presuppone la titolarità di una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice violata, dalla quale deriva l'obbligo di attivarsi per la salvaguardia di quel bene.

Tale obbligo si attualizza in ragione del perfezionarsi della c.d. situazione tipica.

In presenza di tali condizioni, la semplice inerzia assume il significato di violazione dell'obbligo giuridico e può configurarsi in concreto una relazione causale tra l'omissione e l'evento secondo la previsione di cui all'art. 40 cod. pen.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico del reato, la giurisprudenza di questa Corte, in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, ha affermato che, affinché possa affermarsi la responsabilità penale del garante, occorre che questi si sia rappresentato l'evento, nella sua portata illecita.

La titolarità di una posizione di garanzia, però, non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco, Rv. 273568).

Tale rappresentazione, inoltre, può consistere anche nella prospettazione dell'evento come evenienza solo eventuale, considerando che la responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità (Sez. 3, n. 28701 del 12/05/2010, A., Rv. 248067).Il giudice di merito, pertanto, come evidenziato nel ricorso, sembra non considerare che l'accettazione del rischio non riguardi solo la situazione di pericolo posta in essere, ma si estende anche alla possibilità che si realizzi l'evento non direttamente voluto, pur coscientemente prospettatosi.

Così facendo, il giudice di merito ha trasformato il reato di evento contestato in un reato di pericolo.

La Corte di assise, inoltre, ha escluso la sussistenza del rapporto di causalità adeguata, prescindendo del tutto dalla peculiarità del caso concreto e senza procedere all'attività istruttoria necessaria per ricostruire la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] e dagli imputati in base alle risultanze probatorie 4, ,zt non acquisite.

Peraltro, il giudice di merito ha valutato l'inesigibilità della condotta ascritta gli imputati ai sensi dell'art. 40 cod. pen. sulla sola base della notorietà della vicenda processuale relativa a [OSCURATO:PERSONA], senza valutare gli indicatori di pericolo e la percepibilità degli stessi da parte degli imputati.

2. All'accoglimento del ricorso consegue pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di Ravenna in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI RAVENNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L.R. avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE ASSISE di RAVENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude riportandosi alle conclusioni già depositate. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento e riportandosi ai motivi; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di associa alle conclusioni del collega avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di Ravenna del 15 novembre 2021, che ha assolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la formula «perché il fatto non sussiste» in ordine al reato omissivo di omicidio della paziente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 40 e 575 cod. pen. Secondo l'accusa, il 9 aprile 2014 Re (in qualità di dirigente di secondo livello del reparto di medicina dell'ospedale civile di Lugo) e Castellani (in qualità di coordinatore infermieristico del medesimo reparto ospedaliero) avevano cagionato la morte della citata paziente, alla quale l'infermiera [OSCURATO:PERSONA] aveva somministrato due fiale di cloruro di potassio da 20 ml ciascuna, evento che gli imputati avrebbero dovuto impedire per la posizione di garanzia rivestita. Per la Corte di assise, invece, atteso che gli imputati non avrebbero avuto il potere di rimuovere [OSCURATO:PERSONA], avendo semmai avuto la sola possibilità di segnalare la dipendente presso gli organi disciplinari o l'Autorità giudiziaria, non vi era agli atti alcuna certezza che la stessa - anche nel caso in cui gli imputati avessero posto in essere azione attive - sarebbe poi stata rimossa dai suoi incarichi. Secondo il giudice di merito, pertanto, tra le condotte omissive ascritte agli imputati e gli eventi contestati a [OSCURATO:PERSONA] non era ravvisabile un comprovato rapporto di causalità adeguata. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 40 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., perché la Corte di assise avrebbe erroneamente affermato che agli imputati era stata addebitata una condotta di mero pericolo assimilabile al tentativo, incompatibile con il dolo eventuale. Secondo il ricorrente, invece, il fatto contestato non poteva essere inquadrato nell'ambito dei reati di pericolo, i quali - per definizione - presupponevano che il danno non si fosse verificato, posto che nel caso di specie l'evento si era verificato (la paziente era deceduta). Il giudice di merito, inoltre, non avrebbe potuto escludere la responsabilità penale degli imputati solo in forza di una congetturata inerzia di soggetti terzi (gli organi disciplinari), ma avrebbe dovuto affrontare nel caso di specie l'accertamento della causalità nel reato omissivo improprio. Il ricorrente, infine, contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di merito ha affermato che non era possibile considerare che gli imputati avessero potuto avere la convinzione che l'evento si sarebbe verificato, considerando l'andamento altalenante e disorientate del processo per omicidio a carico di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva registrato due rinvii al giudice di merito da parte della Corte di cassazione. Secondo il ricorrente, infatti, la vicenda processuale a carico di [OSCURATO:PERSONA] non era mai entrata nel patrimonio conoscitivo del giudicante e non poteva, allo stato, essere posta a fondamento della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come rilevato dal ricorrente, la responsabilità penale per reato omissivo improprio presuppone la titolarità di una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice violata, dalla quale deriva l'obbligo di attivarsi per la salvaguardia di quel bene. Tale obbligo si attualizza in ragione del perfezionarsi della c.d. situazione tipica. In presenza di tali condizioni, la semplice inerzia assume il significato di violazione dell'obbligo giuridico e può configurarsi in concreto una relazione causale tra l'omissione e l'evento secondo la previsione di cui all'art. 40 cod. pen. Per quanto riguarda l'elemento psicologico del reato, la giurisprudenza di questa Corte, in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, ha affermato che, affinché possa affermarsi la responsabilità penale del garante, occorre che questi si sia rappresentato l'evento, nella sua portata illecita. La titolarità di una posizione di garanzia, però, non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco, Rv. 273568). Tale rappresentazione, inoltre, può consistere anche nella prospettazione dell'evento come evenienza solo eventuale, considerando che la responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità (Sez. 3, n. 28701 del 12/05/2010, A., Rv. 248067).Il giudice di merito, pertanto, come evidenziato nel ricorso, sembra non considerare che l'accettazione del rischio non riguardi solo la situazione di pericolo posta in essere, ma si estende anche alla possibilità che si realizzi l'evento non direttamente voluto, pur coscientemente prospettatosi. Così facendo, il giudice di merito ha trasformato il reato di evento contestato in un reato di pericolo. La Corte di assise, inoltre, ha escluso la sussistenza del rapporto di causalità adeguata, prescindendo del tutto dalla peculiarità del caso concreto e senza procedere all'attività istruttoria necessaria per ricostruire la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] e dagli imputati in base alle risultanze probatorie 4, ,zt non acquisite. Peraltro, il giudice di merito ha valutato l'inesigibilità della condotta ascritta gli imputati ai sensi dell'art. 40 cod. pen. sulla sola base della notorietà della vicenda processuale relativa a [OSCURATO:PERSONA], senza valutare gli indicatori di pericolo e la percepibilità degli stessi da parte degli imputati. 2. All'accoglimento del ricorso consegue pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di Ravenna in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizi
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