CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11489/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] confronti diTribunale di Roma-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 955/2023 depositato il10/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12138/2025Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 11489/2026Data pubblicazione 28/04/20261. L’oggetto del giudizio riguarda l’impugnazione del decreto collegialerecante data 8 ottobre 2025, reso dal Tribunale di Roma nelprocedimento R.g. 955-1/2023, con il quale è stato rigettato – poichéritenuto tardivo - il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], Giorgia e GiuliaGiovagnoni avverso il provvedimento monocratico di inammissibilità,reso il 18 febbraio 2025 dallo stesso Tribunale di Roma, nei confrontidella proposta di ristrutturazione familiare di debiti del consumatoreavanzata dalle reclamanti.2. Avverso tale provvedimento collegiale è stato proposto ricorsostraordinario per cassazione sulla scorta di due motivi diimpugnazione.3. È stata, quindi, fissata udienza camerale per il 14/04/2026, in vistadella quale le ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto dalle sigg.re Giovagnoni si articola su due motividi impugnazione così compendiati:I - violazione e falsa applicazione dell’art. 196 sexies disp. att. c.p.c.,dell’art. 13 del d.m. n. 44/2011, dell’art. 17 delle specifiche tecnicheemesse dal Direttore generale DGSIA del Ministero della Giustizia edell’art. 153 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;II - omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in merito allacondotta tenuta dalla difesa e il consequenziale rigetto dell’istanza dirimessione in termini, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.2. Preliminare rispetto all’esame dei richiamati motivi è il profilo diindagine relativo alla possibilità di proporre il ricorso straordinario dicui all’art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto impugnato. TaleNumero registro generale 12138/2025Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 11489/2026Data pubblicazione 28/04/2026verifica, per il vero, alla luce delle considerazioni che seguono,comporta una complessiva valutazione di inammissibilità del ricorso.Il provvedimento impugnato è, infatti, un decreto collegiale emesso,testualmente, “nel procedimento di reclamo ex artt. 50 e 70, comma12 c.c.i.i.” (evidentemente nel testo antecedente le modificheapportate dal d.lgs. n. 137/2024) sulla premessa che “Con ricorso alCollegio depositato in data 2 aprile 2025, le sig.re Francesca, Giorgia eGiulia Giovagnoni hanno proposto reclamo avvero il provvedimento diinammissibilità reso in data 18 febbraio 2025 (comunicato in paridata) nell’ambito della procedura familiare ex artt. 66 e 67 c.c.i.i.”.In effetti, anche le ricorrenti ammettono di aver proposto reclamo exart. 70 CCII avverso un provvedimento negativo emesso in data18/02/2025 dal Tribunale di Roma, rilevando che il giudice – dopoaver in un primo momento, in data 05/12/2023, sospesoun’esecuzione pendente e inibito l’inizio di altre esecuzioni – avevainvitato le debitrici a documentare la propria posizione, concedendotermine sino al 31/01/2025, per poi dichiarare inammissibile il ricorsoproposto dalle Giovagnoni, per più profili riconducibili alla carenza dimeritevolezza, nel senso richiesto dall’art. 69 CCII.Quello adottato in prime cure si configura, pertanto, come un vero eproprio provvedimento di inammissibilità – posto che non risulta che laproposta sia mai stata comunicata ai creditori sino al provvedimento,appunto, adottato il 18/02/2025.Pertanto, la decisione sul reclamo qui impugnata – al di là di ogniconsiderazione sui motivi formulati o sulle ragioni di tardività delgravame addotte dal tribunale capitolino – risulta aver semplicementeconfermato detta inammissibilità.Tale decisione risulta conseguentemente non ricorribile per cassazione,trattandosi di un provvedimento adottato in assenza di contraddittoriocon i creditori, che – in particolare – mancando di definitività, nonNumero registro generale 12138/2025Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 11489/2026Data pubblicazione 28/04/2026preclude alle debitrici qui ricorrenti di presentare un nuovo progetto diristrutturazione dei propri debiti.Del resto, la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso non siconfronta adeguatamente con i motivi di inammissibilità sanciti dalgiudice di prime cure. La relativa decisione, infatti, non attiene ad unpreteso “merito” (da cui conseguirebbe – in ipotesi - l’interesseall’odierno ricorso avverso il successivo rigetto del reclamo), ma alriscontro preliminare che manca(va)no le condizioni di meritevolezzadelle debitrici, in ossequio a quanto previsto dall’art. 70, comma 1CCII, nel testo ratione temporis applicabile, secondo cui “Il giudice, sela proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che sianopubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministerodella giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, acura dell'OCC, a tutti i creditori”.Tale comunicazione ai creditori non risulta sia mai avvenuta, essendosipertanto il provvedimento arrestato, appunto, ai presupposti diammissibilità della domanda, ossia alla circostanza che la stessaprovenga da un debitore meritevole, nei sensi richiesti dall’art. 69CCII, con giudizio meritale negativo che qui neppure sarebbeconsentito ulteriormente indagare.Ai fini della valutazione preliminare circa la promuovibilità dell’odiernoricorso straordinario, va pertanto richiamato l’orientamento di questaCorte secondo cui il decreto reiettivo del reclamo avverso ilprovvedimento che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordodi composizione della crisi da sovraindebitamento, non decidendo nelcontraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non escludendo,pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, è privo dei caratteridella "decisorietà" e "definitività" e non è ricorribile per cassazione(cfr. Cass. (ord.) 23.2.2018, n. 4500; Cass. (ord.) 23.2.2018, n.4499; già Cass. (ord.) 26.11.2018, n. 30534, secondo cui, avverso ilNumero registro generale 12138/2025Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 11489/2026Data pubblicazione 28/04/2026decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta diaccordo di ristrutturazione dei debiti, presentata dal debitore che versiin stato di sovraindebitamento, non è proponibile ricorso percassazione ex art. 111 Cost., perché il provvedimento è privo deicaratteri della "decisorietà" e "definitività" e pertanto non è suscettibiledi passaggio in giudicato).Per le stesse ragioni anche Sez. 1, ord. n. 27301 del 16/09/2022 (Rv.665943 - 01), aveva precisato che, nel procedimento di composizionedella crisi da sovraindebitamento, non è proponibile il predetto ricorsoavverso il decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato ladichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo diristrutturazione dei debiti, trattandosi di provvedimento privo deicaratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, insuscettibiledi passaggio in giudicato. E ciò senza che tale conclusione determinialcun "vulnus" al diritto di difesa, dal momento che non è preclusa lariproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso deicinque anni di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3 del 2012,operando tale termine preclusivo solo se il debitore abbiaconcretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una proceduradella medesima natura.Più recentemente, infine, Sez. 1, ord. n. 11451 del 30/04/2025, conaffermazione cui va data continuità, ha stabilito che nei procedimentidi composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimentoreso in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilitàdella domanda - ad esempio per carenza di uno dei requisiti previstidall'art. 7, comma 2, della l. n. 3 del 2012 o dall'art. 14 ter, commi 1 e5 della stessa legge - non determina una decisione sui diritticontrapposti delle parti e, pertanto (ed ancora), non avendo iconnotati della decisorietà e definitività, non è ricorribile percassazione.Numero registro generale 12138/2025Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 11489/2026Data pubblicazione 28/04/2026Tale principio, che risulta applicabile anche nei procedimenti dicomposizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal nuovocodice della crisi, opera pienamente nella ristrutturazione dei debiti delconsumatore, anche in virtù del rinvio che l’art. 65 CCII compie alladisciplina del “procedimento unitario” e alla necessità che i caratteridella decisorietà e della definitività degli effetti del provvedimentodiverso dalla sentenza siano riscontrati positivamente per poteraffermare la ricorribilità con lo strumento straordinario previstodall’art. 111 co, 7 cost.In altri termini, al di là della mancanza di una fase di voto per il pianodel consumatore, nel caso di specie non risulta sia mai stata effettuatala comunicazione della proposta ai creditori, al fine di consentire aglistessi di interloquire presentando osservazioni o, se del caso,opponendosi formalmente alla omologazione. Non rileva al riguardol’iter processuale adottato dal giudice di prime cure, posto che,comunque, lo stesso ha emesso provvedimenti di contenutointerlocutorio senza mai disporre – in esito all’ultimo termine concessoalle debitrici per precisare le proprie richieste e produrre un elencoaggiornato delle posizioni debitorie – l’effettiva comunicazione aicreditori. Ed è tale adempimento che nella procedura prevista dall’art.67 e s. CCII segna il discrimine fra decisione adottata su un conflittofra parti contrapposte e provvedimento di mera inammissibilità, rivoltoin assenza di contraddittorio al solo debitore istante, che può quindi inogni tempo riproporre la propria domanda, modificandola o megliospecificandola, ovvero ancora producendo documenti non allegati allaprima proposta.Si veda altresì, ad ulteriore conferma di quanto precede,l’insegnamento contenuto in Sez. 1, ord. n. 30529/2024, del27/11/2024, secondo cui è necessario distinguere il caso del rigettodel reclamo sull’omologazione dal caso del rigetto del reclamo contro iNumero registro generale 12138/2025Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 11489/2026Data pubblicazione 28/04/2026provvedimenti di mera inammissibilità della proposta di accordo o delpiano; “al fondo è infatti collocabile una più moderna visione delconcetto di “decisorietà”, via via affrancato dalla nozione identificativaoriginaria di attitudine al giudicato sostanziale. (…) La garanziacostituzionale di cui all’art. 111 cost. mira a contrastare il pericolo diapplicazioni non uniformi della legge con provvedimenti suscettibili dipassare in giudicato, cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi dellagiurisdizione contenziosa, mediante i quali il giudice, per realizzare lavolontà di legge nel caso concreto, riconosce o attribuisce un dirittosoggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, nelcontraddittorio delle parti. (…) se il provvedimento al quale la faseprocedimentale e preordinata non costituisce espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, incui ciascuna tende all'accertamento di un proprio diritto soggettivo neiconfronti dell'altra, esso non può avere contenuto sostanziale disentenza, né carattere decisorio, finanche ove non sia suscettibile dialcuna forma di impugnazione. In questi casi si è dinanzi aprovvedimenti ritenuti sempre in qualche misura revocabili”.Si deve perciò affermare il seguente principio di diritto ex art. 363,comma 3, c.p.c.: “Il provvedimento di rigetto del reclamo ex art. 70CCII, proposto nei confronti del decreto con cui il giudice ha dichiaratol’inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti delconsumatore, anche per mancanza delle condizioni soggettive dimeritevolezza richieste dall’art. 69 CCII, non è ricorribile incassazione, in quanto difetta dei caratteri della decisorietà e delladefinitività”.3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Nulla sulle spese in assenza di costituzione della parte intimata.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.Numero registro generale 12138/2025Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 11489/2026Data pubblicazione 28/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovutoper legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026Il PresidenteMassimo Ferro