CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 24687/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, che ha depositato note di udienza in data 14 aprile 2023, ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso.63+ • [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 2 dicembre 2022, del Tribunale del riesame di Roma, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., che, in accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt., 110, 61 bis cod.pen., 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo Al), di cui agli artt. 110, 61 bis cod.pen., 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo A2) e di cui agli artt. 110, 61 bis cod.pen., 2621 cod. civ. quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] srl al capo A3), dei reati di cui agli artt. 110, 61 bis cod.pen., 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo B1), di cui agli artt. 110, 61 bis cod.pen., 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo B2) e di cui agli artt. 110, 61 bis cod.pen., 2621 cod. civ. quale amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA] di cui al capo B3), dei reati di cui agli artt. 110, 61 bis cod.pen., 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo C1) e di cui agli artt. 110, 61 bis cod.pen., 2621 cod. civ. quale amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA] al capo C2), del reato di cui agli artt. 61 bis cod.pen., 110, 112 n. 1 cod.pen., 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo D) quale amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA], di cui agli artt. 110, 61 bis cod.pen., 56 cod.pen. artt. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] di cui al capo F2), dei reati di cui agii artt. 110, 61 bis cod.pen., 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo F3) quale amministratore di fatto di tecno [OSCURATO:SOCIETA], e di cui agli artt. 416 commi 1 e 3 cod.pen., 61 bis cod.pen., perché si associava con altri soggetti allo scopo di commettere una seria indeterminata di reati fiscali, di cui all'art. 8 e 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per operazioni in frode Iva intracomunitaria nel settore dei prodotti informatici, quale organizzatore, di cui al capo L), sussistendo i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare di cui all'art. 272 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. 2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla gravità indiziaria con riferimento alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto delle società coinvolte in capo al ricorrente secondo i criteri di cui all'art. 2639 cod. civ. Secondo il ricorrente la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui avrebbe ricondotto l'operatività delle società indicate nei capi di imputazione al ricorrente e, dunque, ritenuto il ruolo di amministratore di fatto. Contraddittorietà resa evidente dal fatto che la stessa ordinanza avrebbe individuato l'amministratore di fatto in altro soggetto ossia il Mussini. Non vi sarebbe poi alcuna motivazione sul coefficiente psicologico. 2.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 292 cod.proc.pen. e art. 274 comma 1 lett. c) cod. p roc. pen.Secondo il ricorrente, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, che hanno imposto che il pericolo di recidiva sia non solo concreto ma anche attuale, non sarebbe più sufficiente ritenere altamente probabile la commissione di ulteriori reati, ma occorre accertare che l'imputato abbia un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie. La motivazione resa sul punto sarebbe illogica in punto certezza o alta probabilità di reiterazione nel senso sopra indicato tenuto conto dello stato di incensuratezza. 2.3 Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 292 e 275 cod.proc.pen. con riguardo alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare applicata. L'ordinanza impugnata avrebbe reso una motivazione illogica nella parte in cui avrebbe escluso l'applicazione degli arresti domiciliari, con motivazione apodittica circa l'inidoneità a prevenire la reiterazione del reato. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato note di udienza in replica alla requisitoria del P.G. insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 5. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pagliaro, Rv. 241997). Quando, poi, sia denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460). 6. Ciò premesso, il primo motivo è manifestamente infondato ed anche privo di specificità estrinseca. In relazione alla qualifica di amministratore di fatto in seno alle società cartiere si è affermato che. in tema di reati tributari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società "schermo", priva di reale autonomia e costituita per essere utilizzata come "cartiera" in un meccanismo fiscalmente fraudolento volto a evadere le imposte, si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico in un ente solo formalmente operante (Sez. 3, n. 20052 del 14/04/2022, Palmieri, Rv. 283202 - 01). Si è in particolare chiarito che i criteri stabiliti dall'art. 2639, cod. civ. per individuare l'amministratore di fatto sono stati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per l'individuazione della figura dell'amministratore di fatto nell'ambito di società e imprese che operano nel contesto economico; criteri che non appaiono trasferibili ed applicabili in un contesto nel quale la società è la mera veste attraverso cui si pongono in essere condotte di reato. La società in tali casi assume il ruolo di "schermo" per l'autore materiale del reato, fenomeno tipico delle società c.d. cartiera. Si tratta, come è noto, di società priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata come "cartiera" in un meccanismo fiscalmente fraudolento volto ad evadere le imposte. In tali casi, la dimostrazione della figura dell'amministratore di fatto si traduce in quella del ruolo di ideatore ed organizzatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico all'interno di un ente solo formalmente operante (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 02; Sez. 5, n. 32398 del 16/03/2018, Caruso, Rv, 273821). Ciò posto l'ordinanza impugnata ha congruamente argomentato, sulla scorta delle risultanze processuale, come il ricorrente, in sinergia con il dominus Mussini, era parte attiva, quale organizzatore, del meccanismo fraudolento di evasione iva mediante le c.d. frode a carosello, nel contesto del quale egli gestiva le società cartiere che acquistavano dall'operatore commerciale intracomunitario e rivendevano a società filtro o alla società [OSCURATO:SOCIETA] beneficiaria della frode fiscale. A pag. 51, l'ordinanza impugnata ha argomentato come allo Zomparelli fosse affidato in via esclusiva il compito di reperire, creare e gestire le società cartiere, svolgendo altresì il compito di reclutare e dirigere i prestanomi da preporre alla gestione delle stesse, il tutto mantenendo rapporti diretti con gli organizzatori della frode (Mussini). Consegue la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 7. Allo stesso risulta manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. Va subito detto che il ricorrente muove da un'interpretazione del disposto di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen., secondo cui occorre la dimostrazione che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti, fatto proprio da pronuncia di Questa Corte (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688 - 01) che è rimasta isolata nel panorama giurisprudenziale essendosi consolidato il diverso orientamento secondo cui in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891 - 01). Ed ancora in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01). Di tali principi ha fatto corretta applicazione il tribunale cautelare che con motivazione immune da rilievi di illogicità a ritenuto sussistente il pericolo di recidiva desunto (cfr. pag. 53) dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, già significative della propensione alla reiterazione degli illeciti, dalla reiterazione sistematica delle condotte in frode all'erario che costituivano la sua fonte di sostentamento, situazione significativa, secondo i giudici della cautela, della propensione alla continuazione nell'attività illecita neppure contrastata dalla conoscenza di indagini in corso e di accertamenti dell'amministrazione finanziaria. Segnala, il tribunale cautelare, l'eloquenza della conversazione prog. n. 1494 del 28/10/2021, nella quale dopo i controlli subiti, l'indagato aveva ripreso l'attività illecita aprendo nuove società cartiere, in un contesto nel quale l'associazione a delinquere risultava pienamente operativa nel 2022. Si tratta di motivazione congrua e giuridicamente corretta. 8. Quanto alla scelta della misura, oggetto del terzo motivo di ricorso, l'ordinanza è congruamente argomentata sotto tutti i profili. Nel ritenere del tutto insufficienti, a prevenire l'elevato rischio di recidiva, le misure interdittive, non avendo ricoperto lo Zomparelli cariche sociali in seno alle società gestite di fatto, e quelle non custodiali che consentono libertà di movimento incompatibile, alla luce delle modalità del fatto, a prevenire il rischio di recidiva, il tribunale cautelare ha argomentato l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari ed ha ritenuto unica misura adeguata a fronteggiare il pericolo di recidiva, nella dimensione come sopra rilevata, quella della custodia cautelare in carcere proporzionata ai fatti. L'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari è stata ritenuta in ragione dell'assenza di garanzie del rispetto delle prescrizioni connesse alla misura tenuto conto della dimostrata indifferenza di fronte agli interventi degli inquirenti, non rilevando la mera incensuratezza a fronte, peraltro, di un reato, quale quello associativo, assistito da una presunzione, pur relativa, non superata da elementi di segno contrario. La motivazione appare tutt'altro che apodittica, essendo congrua e giuridicamente corretta. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di