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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15975/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MACEDONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Rilevato che l'atto di impugnazione difetta della enunciazione specifica dei motivi, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 581, lett. d), cod. proc. pen.

Considerato che, in ogni caso, le doglianze proposte sono inammissibili in quanto: - la censura sul profilo della responsabilità si esaurisce in una rivalutazione del fatto; - la censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 1 su ostatività precedenti condanne); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] osini Stefgo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MACEDONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Rilevato che l'atto di impugnazione difetta della enunciazione specifica dei motivi, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. Considerato che, in ogni caso, le doglianze proposte sono inammissibili in quanto: - la censura sul profilo della responsabilità si esaurisce in una rivalutazione del fatto; - la censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 1 su ostatività precedenti condanne); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] osini Stefgo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15975/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris