CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 1984
Cassazione n. 02341/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 10/10/1984 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. Considerato che l'impugnazione è manifestamente infondata; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Roma ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, la mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla pericolosità dell'imputato desunta dall'avvenuto aggravamento della misura di prevenzione nei suoi confronti, dalla indifferenza mostrata per il rispetto delle prescrizioni e dalla circostanza che il reato per cui si procede era avvenuto solo un mese dopo l'aggravamento di cui sopra; Considerato, quindi, che l'impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 5 dicembre 2024.