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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 12484/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 7 ottobre 2021, il tribunale della libertà di Catania, in parziale riforma del provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale datato 8 settembre 2021, manteneva la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata contestato al capo n.1, esclusa la circostanza di cui all'art. 416b1s1 cod.pen., e ad altro episodio di estorsione di cui al capo n. 2). 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore, che, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp att. cod.proc.pen. deduceva: violazione dell'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p. per difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari posto che il pericolo di recidiva doveva essere collegato ad elementi concreti nel caso di specie assenti avuto riguardo allo stato di incensuratezza, al tempo trascorso dalla consumazione dei fatti, alle ragioni della richiesta nei confronti dei Baglio animata da un proprio diritto. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed inverorin tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito \\ dell'attualità del- pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura. (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016 - dep. 09/03/2016, C., Rv. 266421).

Nel caso di specie la prognosi negativa e la necessità di applicazione della misura cautelare appare essere stata compiuta dal tribunale del riesame sulla base di precise circostanze di fatto, costituite dalla reiterazione delle condotte delittuose e dal collegamento accertato con ambienti criminali anche di spessore elevato, che in quanto logicamente interpretate non paiono censurabili nella presente sede.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter, disp.att. cod. proc. pen..

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 10 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA].

Dot IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 7 ottobre 2021, il tribunale della libertà di Catania, in parziale riforma del provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale datato 8 settembre 2021, manteneva la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata contestato al capo n.1, esclusa la circostanza di cui all'art. 416b1s1 cod.pen., e ad altro episodio di estorsione di cui al capo n. 2). 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore, che, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp att. cod.proc.pen. deduceva: violazione dell'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p. per difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari posto che il pericolo di recidiva doveva essere collegato ad elementi concreti nel caso di specie assenti avuto riguardo allo stato di incensuratezza, al tempo trascorso dalla consumazione dei fatti, alle ragioni della richiesta nei confronti dei Baglio animata da un proprio diritto. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed inverorin tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito \\ dell'attualità del- pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura. (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016 - dep. 09/03/2016, C., Rv. 266421). Nel caso di specie la prognosi negativa e la necessità di applicazione della misura cautelare appare essere stata compiuta dal tribunale del riesame sulla base di precise circostanze di fatto, costituite dalla reiterazione delle condotte delittuose e dal collegamento accertato con ambienti criminali anche di spessore elevato, che in quanto logicamente interpretate non paiono censurabili nella presente sede. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter, disp.att. cod. proc. pen.. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 10 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. Dot IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].
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