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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 1987

Cassazione n. 11202/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di rapina aggravata, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto ed alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies cod. pen.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Con riguardo alla contestata affermazione di responsabilità, essi reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.

Correttamente conformandosi all'orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Rv. 274467 - 01), ferma nel ritenere che, in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia, la Corte di appello ha valorizzato, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la evidente consapevolezza da parte di tutti i concorrenti della possibilità che il programmato furto comportasse l'evenienza di che taluno di essi tenesse condotte di violenza o minaccia per vincere le resistenze della p.o., come in effetti avvenne.

L'ulteriore motivo è dedotto in carenza d'interesse: questa Corte (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, Rv. 277144 - 01 ; Sez. 5, n. 2311 del 13/10/2015, dep. 2016, Rv. 266056 - 01; Sez. 4, n. 27101 del 21/04/2016, Rv. 267442 - 01) è ormai ferma nel ritenere che è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una {).....circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta — come nel caso in esame - subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti.

Sarebbe stato, peraltro, onere del ricorrente rappresentare l'eventuale esistenza di un residuo interesse alla doglianza, ma su ciò il ricorso è del tutto silente.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di rapina aggravata, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto ed alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies cod. pen. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Con riguardo alla contestata affermazione di responsabilità, essi reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. Correttamente conformandosi all'orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Rv. 274467 - 01), ferma nel ritenere che, in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia, la Corte di appello ha valorizzato, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la evidente consapevolezza da parte di tutti i concorrenti della possibilità che il programmato furto comportasse l'evenienza di che taluno di essi tenesse condotte di violenza o minaccia per vincere le resistenze della p.o., come in effetti avvenne. L'ulteriore motivo è dedotto in carenza d'interesse: questa Corte (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, Rv. 277144 - 01 ; Sez. 5, n. 2311 del 13/10/2015, dep. 2016, Rv. 266056 - 01; Sez. 4, n. 27101 del 21/04/2016, Rv. 267442 - 01) è ormai ferma nel ritenere che è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una {).....circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta — come nel caso in esame - subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. Sarebbe stato, peraltro, onere del ricorrente rappresentare l'eventuale esistenza di un residuo interesse alla doglianza, ma su ciò il ricorso è del tutto silente. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]
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