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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 18113/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16838/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 284, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 602/2024depositata il 07/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Brescia ha proposto ricorso in accertamento negativo, ai sensi degli articoli 67 legge 31/05/1995 n.218 (legge d.i.p.), 30 d.lgs. 1/09/2011 n.150 e 281 decies e seguenti c.p.c. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi insussistenti i presupposti per il riconoscimento e l’esecuzione in Italia, ai sensi dell’art.64 legge 218/1995, di due pronunce rese in data 24/04/2023 (rispettivamente: [OSCURATO:PERSONA] e Order ), emesse inter partes dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice – Business and [OSCURATO:PERSONA] of England and Wales, nel giudizio n.

FL-2021- 000010, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della Provincia; l’una con la quale si afferma la giurisdizione del giudice inglese sulla vicenda e l’altra di condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto riconvenzionale per il riconoscimento delle decisioni.

La ricorrente espone di avere concluso con [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA] AG, un contratto di investimento in data 31 maggio 2006 con cui [OSCURATO:PERSONA] proponeva un’ipotesi di ristrutturazione del debito verso C.DD.PP., articolata in più fasi, segnatamente l’estinzione dei mutui, l’emissione di un bond di rifinanziamento trentennale a tasso variabile e la contestuale proposta di un’operazione di interest rate swap.

Successivamente sono stati stipulati due contratti misti swap in data 28 giugno 2006 e 20 dicembre 2006.

Per dirimere un (primo) contenzioso su questi contratti tra le parti è intervenuto accordo in data 18 settembre 2017.

Successivamente, la Provincia adiva il Tribunale di Roma con atto di citazione in data 8 marzo 2021, per fare dichiarare la nullità di questo accordo e la nullità o inefficacia dei contratti swap.

Dopo l’instaurazione del processo italiano, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto la Provincia davanti alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice di Londra con claim depositato in data 15 settembre 2021 per fare dichiarare la piena validità ed efficacia dei contratti d erivati [OSCURATO:PERSONA] e la loro conformità alla normativa applicabile. [OSCURATO:PERSONA] in data 24 aprile 2023 – una delle due pronunce inglesi oggetto del presente giudizio - la [OSCURATO:PERSONA] of Justice di Londra ha richiamato il precedente [OSCURATO:PERSONA] v. [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione inglese sollevata dalla Provincia e con Order in pari data ha condannato la Provincia alle spese.

Con riferimento a questi due provvedimenti la Provincia ha chiesto al giudice italiano accertamento negativo della loro riconoscibilità in Italia e [OSCURATO:PERSONA] il riconoscimento.

La Corte d’appello ha respinto le domande della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e in accoglimento della domanda riconvenzionale ha dichiarato che l’[OSCURATO:PERSONA] in data 24 aprile 2023 [2023] EWHC 959 (Comm) e l’Order in data 24 aprile 2023, emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice – Business and [OSCURATO:PERSONA] of England and Wales – [OSCURATO:PERSONA] di Londra, [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio n.

FL-2021-000010 tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.A.) e la Provincia di Brescia, sono riconosciute in Italia; ha dichiarato che pertanto la Provincia di Brescia è tenuta al pagamento in favore [OSCURATO:PERSONA] S.A. della somma, a titolo di rimborso spese di lite, di GBP 80.000, oltre interessi all’8%annuo dall’8 maggio 2023 al saldo.

La Corte ha osservato che quanto al requisito di cui all’art. 64, lett. (a), della legge d.i.p., era stata la stessa Provincia a richiedere al giudice inglese di pronunciarsi sulla propria giurisdizione; quanto al requisito di cui all’art. 64, comma 1, lett. (f), che eventuali temi di sovrapposizione tra il giudizio inglese e quello italiano potrebbero, in teoria, prospettarsi solo rispetto alla sentenza inglese di merito e che, in ogni caso, i due giudizi presentano un diverso oggetto; quanto al requisito di cui all’art. 64, comma 1, lett. (g), che le sentenze inglesi non contrastano con l’ordine pubblico. [OSCURATO:PERSONA] di Brescia ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi.

La società [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 .-Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 67 L. 31 maggio 1995, n. 218.

Nello specifico, con tale motivo censura la decisione avversata nella parte in cui ha riconosciuto natura di sentenza all'[OSCURATO:PERSONA] all'Order emessi dal giudice britannico.

Tale doglianza, in particolare, viene fondata sulla circostanza che, secondo parte ricorrente, detti provvedimenti avrebbero natura interinale, in quanto diretti a pronunziarsi in ordine ad una questione preliminare, quale la giurisdizione. 2.-Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 64 e 67 L. 31 maggio 1995, n. 218.

Tale motivo è, per stessa affermazione del ricorrente, strettamente collegato a quello che precede, perché relativo alla condanna alle spese disposta dalla Corte d’appello di Brescia.

In particolare, per le medesime ragioni per cui la decisione della Corte territoriale ha errato nel riconoscere la natura di sentenza alle pronunzie britanniche, così essa avrebbe illegittimamente condannato alle spese la parte soccombente. 3.-Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta ex art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 64, lett. a), e 67 L. 31 maggio 1995, n. 218, rilevando il ricorrente l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sentenza straniera, posto che il giudice straniero non poteva statuire in ordine ai regolamenti contrattuali che legano le parti, anche in ragione del luogo in cui gli stessi venivano conclusi (Roma). 4.-Con il quarto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 64, lett. f), e 67 L. 31 maggio 1995, n. 218.

La ricorrente deduce che la decisione è fondata su un evidente errore di giudizio, posta la pendenza in Italia di procedimento fra le medesime parti e con lo stesso oggetto. 5.- Parte controricorrente rileva che vi è stato altro procedimento (gemello,ma contro [OSCURATO:PERSONA]) concluso con sentenza a sezioni unite di questa Corte (n. 19456 del 15/07/2024, regolamento di giurisdizione), che ha statuito in ordine al difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello inglese. 6.-Il Procuratore generale osserva quanto segue: Il primo motivo, volto a censurare la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza inglese sulla giurisdizione fosse riconoscibile in Italia in forza del meccanismo previsto dagli artt. 64 ss. l. n. 218/1995, è infondato.

In particolare, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la natura interinale del provvedimento sulla giurisdizione, trattandosi di una decisione su questione processuale esclusivamente strumentale alla decisione di merito.

Di qui la deduzione che, non trattandosi di sentenza, non è provvedimento riconoscibile nell’ordinamento italiano.

Sul punto va chiarito che la decisione inglese della [OSCURATO:PERSONA] of Justice del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non è stata appellata e come tale è passata in giudicato.

In questa sede, la Provincia di Brescia ancora intende mettere in discussione la giurisdizione già inutilmente contestata innanzi al giudice inglese.

Ma come correttamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A. l’opposizione al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che ha riconosciuto la propria giurisdizione non è fondata perché (come già rilevato dalle Sezioni Unite in altra vicenda riguardante le medesime parti: cfr. ord. n. 19456 del 2024) sotto ogni profilo coperto dal dedotto o ivi deducibile, formatosi sull’accertamento della Corte inglese della propria giurisdizione, in applicazione degli articoli 25, primo comma (secondo cui: “Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che … Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti … ”) e 36 (secondo cui: “La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare.”), in riferimento al riconoscimento delle sentenze sulla proroga di competenza (id est: giurisdizione) tra gli Stati membri dell’Unione Europea (di cui, all’epoca di introduzione del giudizio davanti alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice di Londra, l’Inghilterra ancora era parte: il processo inglese è stato introdotto in data 13.11.2020, prima del termine del 31.12.2020).

Dal punto di vista italiano, inoltre, pare appropriato che la decisione provenga dal giudice inglese posto che il giudice straniero non si è basato su criteri (del suo paese) che si discostano nella sostanza da quelli italiani, né ha violato le norme del suo paese ritenendosi abilitato a decidere una lite che, dal punto di vista italiano, non presenta con lo Stato estero un legame sufficiente o appropriato.Non a caso sottolinea la Corte di giustizia (Corte giust.27 giugno 1991, causa C-351/89, Soc. [OSCURATO:PERSONA] ltd., punto 16, relativa alla Convenzione di Bruxelles) che il giudice adito per secondo non è più qualificato di quello adito per primo a pronunciarsi sulla competenza di quest’ultimo (par. 26).

La competenza giurisdizionale è difatti determinata direttamente dalle disposizioni che valgono per entrambi i giudici e che possono essere interpretate e applicate con pari autorità da ciascuno di essi.

Sicché, al cospetto di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale (i.e., art. 13 dell’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), è il giudice preventivamente adito a dover verificare l’esistenza della clausola e a verificare se le parti abbiano effettivamente pattuito la sua competenza giurisdizionale esclusiva (arg. da Corte giust. in seduta plenaria 9 dicembre 2003, causa C- 116/02, [OSCURATO:PERSONA] GmbH c. [OSCURATO:SOCIETA]).

Dall’infondatezza del primo motivo consegue l’infondatezza del secondo motivo.

Posta, infatti, la riconoscibilità della sentenza inglese sulla giurisdizione, non può che conseguire anche la riconoscibilità del capo dell’Order che condanna la Provincia al pagamento delle spese processuali. 3 Anche il terzo motivo è infondato posto che il giudice inglese ha affermato la propria giurisdizione giusta l’eccezione proposta dalla Provincia di Brescia.

Così che appare del tutto frustraneo postulare che il giudice inglese non avesse il potere-dovere di pronunciarsi sulla giurisdizione quando la sua decisione sulla “competenza” è sollecitata proprio dalla parte che oggi predica il suo difetto di potere.

Con riguardo al quarto motivo, deve osservarsi che non osta al riconoscimento della sentenza inglese il disposto dell’art. 64, lett. f), l. n. 218 del 1985 (una sentenza straniera può essere riconosciuta «non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero»), posto che qui non si discute di merito ma di giurisdizione, con la conseguenza che la citata lett. f) (solo) astrattamente osterà al riconoscimento del giudicato estero formatosi sul merito prima del giudicato italiano, in tal caso dovendosi scongiurare il rischio di un contrasto fra giudicati.

Ma deve pure escludersi che possa verificarsi un contrasto di giudicati posto che le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata ordinanza n. 19456 del 2024, già hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano che, pertanto, non si potrà più pronunciare.Tutte le controversie – tanto per nullità contrattuale degli swaps, tanto per loro inefficacia o inopponibilità, tanto per inadempimento da parte della banca agli obblighi assunti con il contratto di mandato o per responsabilità pre-contrattuale, per violazione degli obblighi normativi e regolamentari nella negoziazione dei contratti derivati DB (swaps) – hanno, invero, esclusiva origine nel rapporto giuridico istituito con il contratto di mandato ed unico riferimento compositivo, peraltro disatteso, nell’[OSCURATO:PERSONA], oggetto pure di entrambi i giudizi.

Tale unico rapporto – come rilevato dalle citate Sezioni Unite - è allora coperto dal giudicato, sotto ogni profilo dedotto o ivi deducibile, formatosi sull’accertamento, reiteratamente richiamato, della Corte inglese della propria giurisdizione.

E ciò, in applicazione del principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, che concerne i suoi limiti oggettivi, il cui ambito di operatività è correlato all’oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091; Cass. 11 gennaio 2024, n. 1259)».

7. – I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati, condividendosi i rilevi del Procuratore generale.

La pronuncia resa dalla Corte inglese è decisoria, avendo affermato la propria giurisdizione, il che risolve una questione controversa in rito, peraltro a fronte di una specifica eccezione della Provincia; sul punto si è anche formato il giudicato; e altrettanto decisoria è la condanna alle spese.

Nell’affermare la propria giurisdizione il giudice inglese si è fondato, come affermato dalla stessa ricorrente, sul precedente “gemello” relativo al contenzioso tra Provincia e [OSCURATO:PERSONA] e sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione italiana con la citata sentenza a sezioni unite n. 19456 del 2024, la quale ha riconosciuto il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello inglese, facendo riferimento alla clausola di riserva di giurisdizione in favore del giudice inglese contenuto nell’accordo del settembre 2017 (conforme alla clausola contenuta nell’accordo stipulato in pari data con [OSCURATO:PERSONA]) e rilevato che «tutte le controversie - tanto per nullità contrattuale degli swaps, tanto per loro inefficacia o inopponibilità, tanto per inadempimento da parte della banca agli obblighi assunti con il contratto di mandato o per responsabilità pre-contrattuale, per violazione degli obblighi normativi e regolamentari nella negoziazione dei contratti derivati DB (swaps) - hanno esclusiva origine nel rapporto giuridico istituito con il contratto di mandato ed unico riferimento compositivo, peraltro disatteso, nell'[OSCURATO:PERSONA], oggetto pure di entrambi i giudizi

7.1. Tale unico rapporto è allora coperto dal giudicato, sotto ogni profilo dedotto o ivi deducibile, formatosi sull'accertamento, reiteratamente richiamato, della Corte inglese della propria giurisdizione, statuendo per il difetto di giurisdizione del giudice italiano le cui motivazioni possono essere qui richiamate.» In quella occasione si è richiamato il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, che concerne i suoi limiti oggettivi, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.

Di conseguenza la sentenza straniera, passata in giudicato, è riconoscibile, non essendovi peraltro profili di contrarietà all’ordine pubblico e la sentenza della Corte d'appello resiste alle critiche svolte da parte ricorrente.

Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese possono essere compensate attesa la inziale incertezza sulla giurisdizione che ha reso necessario l’intervento delle sezioni unite di questa Corte.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16838/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 284, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 602/2024depositata il 07/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Brescia ha proposto ricorso in accertamento negativo, ai sensi degli articoli 67 legge 31/05/1995 n.218 (legge d.i.p.), 30 d.lgs. 1/09/2011 n.150 e 281 decies e seguenti c.p.c. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi insussistenti i presupposti per il riconoscimento e l’esecuzione in Italia, ai sensi dell’art.64 legge 218/1995, di due pronunce rese in data 24/04/2023 (rispettivamente: [OSCURATO:PERSONA] e Order ), emesse inter partes dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice – Business and [OSCURATO:PERSONA] of England and Wales, nel giudizio n. FL-2021- 000010, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della Provincia; l’una con la quale si afferma la giurisdizione del giudice inglese sulla vicenda e l’altra di condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto riconvenzionale per il riconoscimento delle decisioni. La ricorrente espone di avere concluso con [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA] AG, un contratto di investimento in data 31 maggio 2006 con cui [OSCURATO:PERSONA] proponeva un’ipotesi di ristrutturazione del debito verso C.DD.PP., articolata in più fasi, segnatamente l’estinzione dei mutui, l’emissione di un bond di rifinanziamento trentennale a tasso variabile e la contestuale proposta di un’operazione di interest rate swap. Successivamente sono stati stipulati due contratti misti swap in data 28 giugno 2006 e 20 dicembre 2006. Per dirimere un (primo) contenzioso su questi contratti tra le parti è intervenuto accordo in data 18 settembre 2017. Successivamente, la Provincia adiva il Tribunale di Roma con atto di citazione in data 8 marzo 2021, per fare dichiarare la nullità di questo accordo e la nullità o inefficacia dei contratti swap. Dopo l’instaurazione del processo italiano, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto la Provincia davanti alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice di Londra con claim depositato in data 15 settembre 2021 per fare dichiarare la piena validità ed efficacia dei contratti d erivati [OSCURATO:PERSONA] e la loro conformità alla normativa applicabile. [OSCURATO:PERSONA] in data 24 aprile 2023 – una delle due pronunce inglesi oggetto del presente giudizio - la [OSCURATO:PERSONA] of Justice di Londra ha richiamato il precedente [OSCURATO:PERSONA] v. [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione inglese sollevata dalla Provincia e con Order in pari data ha condannato la Provincia alle spese. Con riferimento a questi due provvedimenti la Provincia ha chiesto al giudice italiano accertamento negativo della loro riconoscibilità in Italia e [OSCURATO:PERSONA] il riconoscimento. La Corte d’appello ha respinto le domande della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e in accoglimento della domanda riconvenzionale ha dichiarato che l’[OSCURATO:PERSONA] in data 24 aprile 2023 [2023] EWHC 959 (Comm) e l’Order in data 24 aprile 2023, emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice – Business and [OSCURATO:PERSONA] of England and Wales – [OSCURATO:PERSONA] di Londra, [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio n. FL-2021-000010 tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.A.) e la Provincia di Brescia, sono riconosciute in Italia; ha dichiarato che pertanto la Provincia di Brescia è tenuta al pagamento in favore [OSCURATO:PERSONA] S.A. della somma, a titolo di rimborso spese di lite, di GBP 80.000, oltre interessi all’8%annuo dall’8 maggio 2023 al saldo. La Corte ha osservato che quanto al requisito di cui all’art. 64, lett. (a), della legge d.i.p., era stata la stessa Provincia a richiedere al giudice inglese di pronunciarsi sulla propria giurisdizione; quanto al requisito di cui all’art. 64, comma 1, lett. (f), che eventuali temi di sovrapposizione tra il giudizio inglese e quello italiano potrebbero, in teoria, prospettarsi solo rispetto alla sentenza inglese di merito e che, in ogni caso, i due giudizi presentano un diverso oggetto; quanto al requisito di cui all’art. 64, comma 1, lett. (g), che le sentenze inglesi non contrastano con l’ordine pubblico. [OSCURATO:PERSONA] di Brescia ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. La società [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 .-Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 67 L. 31 maggio 1995, n. 218. Nello specifico, con tale motivo censura la decisione avversata nella parte in cui ha riconosciuto natura di sentenza all'[OSCURATO:PERSONA] all'Order emessi dal giudice britannico. Tale doglianza, in particolare, viene fondata sulla circostanza che, secondo parte ricorrente, detti provvedimenti avrebbero natura interinale, in quanto diretti a pronunziarsi in ordine ad una questione preliminare, quale la giurisdizione. 2.-Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 64 e 67 L. 31 maggio 1995, n. 218. Tale motivo è, per stessa affermazione del ricorrente, strettamente collegato a quello che precede, perché relativo alla condanna alle spese disposta dalla Corte d’appello di Brescia. In particolare, per le medesime ragioni per cui la decisione della Corte territoriale ha errato nel riconoscere la natura di sentenza alle pronunzie britanniche, così essa avrebbe illegittimamente condannato alle spese la parte soccombente. 3.-Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta ex art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 64, lett. a), e 67 L. 31 maggio 1995, n. 218, rilevando il ricorrente l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sentenza straniera, posto che il giudice straniero non poteva statuire in ordine ai regolamenti contrattuali che legano le parti, anche in ragione del luogo in cui gli stessi venivano conclusi (Roma). 4.-Con il quarto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 64, lett. f), e 67 L. 31 maggio 1995, n. 218. La ricorrente deduce che la decisione è fondata su un evidente errore di giudizio, posta la pendenza in Italia di procedimento fra le medesime parti e con lo stesso oggetto. 5.- Parte controricorrente rileva che vi è stato altro procedimento (gemello,ma contro [OSCURATO:PERSONA]) concluso con sentenza a sezioni unite di questa Corte (n. 19456 del 15/07/2024, regolamento di giurisdizione), che ha statuito in ordine al difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello inglese. 6.-Il Procuratore generale osserva quanto segue: Il primo motivo, volto a censurare la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza inglese sulla giurisdizione fosse riconoscibile in Italia in forza del meccanismo previsto dagli artt. 64 ss. l. n. 218/1995, è infondato. In particolare, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la natura interinale del provvedimento sulla giurisdizione, trattandosi di una decisione su questione processuale esclusivamente strumentale alla decisione di merito. Di qui la deduzione che, non trattandosi di sentenza, non è provvedimento riconoscibile nell’ordinamento italiano. Sul punto va chiarito che la decisione inglese della [OSCURATO:PERSONA] of Justice del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non è stata appellata e come tale è passata in giudicato. In questa sede, la Provincia di Brescia ancora intende mettere in discussione la giurisdizione già inutilmente contestata innanzi al giudice inglese. Ma come correttamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A. l’opposizione al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che ha riconosciuto la propria giurisdizione non è fondata perché (come già rilevato dalle Sezioni Unite in altra vicenda riguardante le medesime parti: cfr. ord. n. 19456 del 2024) sotto ogni profilo coperto dal dedotto o ivi deducibile, formatosi sull’accertamento della Corte inglese della propria giurisdizione, in applicazione degli articoli 25, primo comma (secondo cui: “Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che … Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti … ”) e 36 (secondo cui: “La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare.”), in riferimento al riconoscimento delle sentenze sulla proroga di competenza (id est: giurisdizione) tra gli Stati membri dell’Unione Europea (di cui, all’epoca di introduzione del giudizio davanti alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice di Londra, l’Inghilterra ancora era parte: il processo inglese è stato introdotto in data 13.11.2020, prima del termine del 31.12.2020). Dal punto di vista italiano, inoltre, pare appropriato che la decisione provenga dal giudice inglese posto che il giudice straniero non si è basato su criteri (del suo paese) che si discostano nella sostanza da quelli italiani, né ha violato le norme del suo paese ritenendosi abilitato a decidere una lite che, dal punto di vista italiano, non presenta con lo Stato estero un legame sufficiente o appropriato.Non a caso sottolinea la Corte di giustizia (Corte giust.27 giugno 1991, causa C-351/89, Soc. [OSCURATO:PERSONA] ltd., punto 16, relativa alla Convenzione di Bruxelles) che il giudice adito per secondo non è più qualificato di quello adito per primo a pronunciarsi sulla competenza di quest’ultimo (par. 26). La competenza giurisdizionale è difatti determinata direttamente dalle disposizioni che valgono per entrambi i giudici e che possono essere interpretate e applicate con pari autorità da ciascuno di essi. Sicché, al cospetto di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale (i.e., art. 13 dell’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), è il giudice preventivamente adito a dover verificare l’esistenza della clausola e a verificare se le parti abbiano effettivamente pattuito la sua competenza giurisdizionale esclusiva (arg. da Corte giust. in seduta plenaria 9 dicembre 2003, causa C- 116/02, [OSCURATO:PERSONA] GmbH c. [OSCURATO:SOCIETA]). Dall’infondatezza del primo motivo consegue l’infondatezza del secondo motivo. Posta, infatti, la riconoscibilità della sentenza inglese sulla giurisdizione, non può che conseguire anche la riconoscibilità del capo dell’Order che condanna la Provincia al pagamento delle spese processuali. 3 Anche il terzo motivo è infondato posto che il giudice inglese ha affermato la propria giurisdizione giusta l’eccezione proposta dalla Provincia di Brescia. Così che appare del tutto frustraneo postulare che il giudice inglese non avesse il potere-dovere di pronunciarsi sulla giurisdizione quando la sua decisione sulla “competenza” è sollecitata proprio dalla parte che oggi predica il suo difetto di potere. Con riguardo al quarto motivo, deve osservarsi che non osta al riconoscimento della sentenza inglese il disposto dell’art. 64, lett. f), l. n. 218 del 1985 (una sentenza straniera può essere riconosciuta «non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero»), posto che qui non si discute di merito ma di giurisdizione, con la conseguenza che la citata lett. f) (solo) astrattamente osterà al riconoscimento del giudicato estero formatosi sul merito prima del giudicato italiano, in tal caso dovendosi scongiurare il rischio di un contrasto fra giudicati. Ma deve pure escludersi che possa verificarsi un contrasto di giudicati posto che le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata ordinanza n. 19456 del 2024, già hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano che, pertanto, non si potrà più pronunciare.Tutte le controversie – tanto per nullità contrattuale degli swaps, tanto per loro inefficacia o inopponibilità, tanto per inadempimento da parte della banca agli obblighi assunti con il contratto di mandato o per responsabilità pre-contrattuale, per violazione degli obblighi normativi e regolamentari nella negoziazione dei contratti derivati DB (swaps) – hanno, invero, esclusiva origine nel rapporto giuridico istituito con il contratto di mandato ed unico riferimento compositivo, peraltro disatteso, nell’[OSCURATO:PERSONA], oggetto pure di entrambi i giudizi. Tale unico rapporto – come rilevato dalle citate Sezioni Unite - è allora coperto dal giudicato, sotto ogni profilo dedotto o ivi deducibile, formatosi sull’accertamento, reiteratamente richiamato, della Corte inglese della propria giurisdizione. E ciò, in applicazione del principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, che concerne i suoi limiti oggettivi, il cui ambito di operatività è correlato all’oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091; Cass. 11 gennaio 2024, n. 1259)». 7. – I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati, condividendosi i rilevi del Procuratore generale. La pronuncia resa dalla Corte inglese è decisoria, avendo affermato la propria giurisdizione, il che risolve una questione controversa in rito, peraltro a fronte di una specifica eccezione della Provincia; sul punto si è anche formato il giudicato; e altrettanto decisoria è la condanna alle spese. Nell’affermare la propria giurisdizione il giudice inglese si è fondato, come affermato dalla stessa ricorrente, sul precedente “gemello” relativo al contenzioso tra Provincia e [OSCURATO:PERSONA] e sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione italiana con la citata sentenza a sezioni unite n. 19456 del 2024, la quale ha riconosciuto il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello inglese, facendo riferimento alla clausola di riserva di giurisdizione in favore del giudice inglese contenuto nell’accordo del settembre 2017 (conforme alla clausola contenuta nell’accordo stipulato in pari data con [OSCURATO:PERSONA]) e rilevato che «tutte le controversie - tanto per nullità contrattuale degli swaps, tanto per loro inefficacia o inopponibilità, tanto per inadempimento da parte della banca agli obblighi assunti con il contratto di mandato o per responsabilità pre-contrattuale, per violazione degli obblighi normativi e regolamentari nella negoziazione dei contratti derivati DB (swaps) - hanno esclusiva origine nel rapporto giuridico istituito con il contratto di mandato ed unico riferimento compositivo, peraltro disatteso, nell'[OSCURATO:PERSONA], oggetto pure di entrambi i giudizi 7.1. Tale unico rapporto è allora coperto dal giudicato, sotto ogni profilo dedotto o ivi deducibile, formatosi sull'accertamento, reiteratamente richiamato, della Corte inglese della propria giurisdizione, statuendo per il difetto di giurisdizione del giudice italiano le cui motivazioni possono essere qui richiamate.» In quella occasione si è richiamato il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, che concerne i suoi limiti oggettivi, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. Di conseguenza la sentenza straniera, passata in giudicato, è riconoscibile, non essendovi peraltro profili di contrarietà all’ordine pubblico e la sentenza della Corte d'appello resiste alle critiche svolte da parte ricorrente. Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese possono essere compensate attesa la inziale incertezza sulla giurisdizione che ha reso necessario l’intervento delle sezioni unite di questa Corte. P.Q.M Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
Sentenza Cassazione n. 18113/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris