CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13735/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l GIP TRIBUNALE di CaltanissettaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper l’annullamento del provvedimento impugnato con rideterminazione della pena in annitrenta di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità digiudice dell’esecuzione, con ordinanza del 25 luglio 2025, ha riconosciuto il vincolo dellacontinuazione fra i fatti di cui alle seguenti sentenze di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] SalvatoreMassimiliano: n. 1) n. 233/2023 emessa dal giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], n. 2) n. 2560/2020 emessa dalla Corte di appello di Catania; n. 3) n.2716/2020 emessa dal Tribunale di Catania e n. 4) n. 1867/2021 emessa dalla Corte diappello di Catania, e per l’effetto ha rideterminato la pena complessiva in anni trentanove direclusione, già ricompresa la riduzione per il rito.Per contro, ha rigettato l’istanza con riguardo alla sentenza emessa dal Tribunale diTorre Annunziata n. 100/2015, rubricata al n. 5) dell’istanza.2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato a mezzo del difensoredi fiducia, lamentando violazione degli artt. 78, 81 cod. pen., 438, 442, comma 2 e 2 bis,597, comma 3 e 671 cod. proc. pen.Il ricorrente si doleva delle modalità utilizzate per calcolare la pena complessiva daparte del giudice dell’esecuzione che avrebbe disatteso l’insegnamento di cui alle Sez. U.7029/2023, non applicando, nel caso concreto, il criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen.L’irrogazione di una pena di trentanove anni di reclusione viola il limite stabilito dall’art.78 cod. pen. e, nel caso concreto, lo scioglimento del cumulo di cui alla sentenza sub 2)della istanza avrebbe provocato una reformatio in peius.Analogo vizio è ravvisabile quanto alla pena sub 4) laddove il provvedimento impugnatoha lasciato immutata la pena base ma ha applicato un aumento maggiore per i reati posti incontinuazione rispetto a quello calcolato dal giudice della cognizione; anche in relazione allasentenza sub 1) dell’elenco, la pena calcolata in continuazione per il capo b) era maggiore diquella inflitta dal giudice della cognizione.Inoltre, il giudice ha omesso di computare la pena determinata in concreto al netto delladiminuente di cui all’art. 442, comma 1 cod. proc. pen.Infine, il giudice dell’esecuzione ha omesso di motivare le ragioni che lo hanno indotto acalcolare gli aumenti di pena per i reati posti in continuazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scrittechiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento con rideterminazionedella pena in anni trenta di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, come visto, ha riconosciuto il vincolo dellacontinuazione fra le sentenze rubricate ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’istanza, mentre lo ha esclusoquanto alla sentenza sub 5) in ragione del dato temporale e della disomogeneità del reatorispetto agli altri.In ragione di tale puntualizzazione è errata l’affermazione contenuta nel ricorsosecondo cui il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, pur avendo riconosciuto il vincolo anche conriferimento ai fatti di cui a detta sentenza, non avrebbe calcolato la pena in aumento.Il provvedimento impugnato ha determinato gli aumenti di pena calcolandocorrettamente la pena base per il reato per cui era stata inflitta la pena più alta, cioè il capo j)della sentenza sub 2) della istanza, ossia la n. 256/2020 emessa dalla Corte di appello diCatania, ha poi correttamente proceduto allo scorporo dei reati riconosciuti in continuazione,ma ha indicato gli aumenti per alcuni degli altri reati in misura superiore rispetto a quantofatto dal giudice della cognizione.In particolare, per i reati di cui alla sentenza sub 4) ha calcolato in aumento una penacomplessiva di anni dieci di reclusione, da ridurre per il rito ad anni sei e mesi otto direclusione che è pena inferiore rispetto a quella inflitta dal giudice della cognizione per imedesimi reati, pari ad anni otto e mesi otto di reclusione, ma che, se esaminata, conriguardo, come corretto, ai singoli reati scorporati, per alcuni di essi è superiore a quellainflitta dalla Corte di appello di Catania.Infatti, per i capi 10), 11), 12) e 13 bis della sentenza sub 4) il provvedimento hacalcolato un anno in aumento per ciascuno, da ridurre per il rito a mesi nove di reclusione,laddove il giudice della cognizione aveva inflitto mesi sei per ciascuno, da ridurre per il rito amesi quattro.Analogamente, quanto al reato di cui al capo b) della sentenza sub 1), cioè dellasentenza n. 233/2023 emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diCaltanissetta il 12 settembre 2023, mentre il giudice della cognizione ha calcolato una penain aumento di mesi tre di reclusione da ridurre per il rito, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione hacalcolato la pena di anni tre di reclusione per il medesimo reato, da ridurre per il rito.Tale modus procedendi è in evidente contrasto con il principio espresso da questaCorte secondo il quale il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione deltrattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato,non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissatidal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01): pertanto sotto questo profilo ilprovvedimento impugnato deve essere annullato.Ulteriore insegnamento di questa Corte cui il giudice dell’esecuzione non si èuniformato statuisce che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazionedella disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di unpotere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. -è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche inordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen.,in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguitonella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto dellimite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti,Rv. 280216 - 01).Il medesimo principio è stato riaffermato anche dalle Sez. unite che hanno correlatol’approfondimento motivazionale circa gli aumenti di pena all’entità di pena applicata : intema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuareil reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di penain modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone,Rv. 282269 – 01: al riguardo, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale daconsentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche inrelazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. eche non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge come il giudice non abbiaminimamente assolto a detto onere, nonostante gli aumenti calcolati siano consistenti e,come visto, anche superiori a quelli determinati dal giudice della cognizione.All’esito della disposta riedizione del potere valutativo, il giudice dell’esecuzioneverificherà del pari l’incidenza sul calcolo del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen.Per le ragioni sopra indicate il provvedimento impugnato deve essere annullato conrinvio al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame inottemperanza ai principi più sopra enunciati.Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla determinazione del trattamentosanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - ufficio g.i.p., indiversa persona fisica.Così deciso il 30 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]