Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:611
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 18 ottobre 2007
1
(
1
)
Causa C‑125/06 P
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA], già KirchMedia [OSCURATO:PERSONA]
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Radiotelevisione – Normativa britannica che stabilisce restrizioni in materia di trasmissione televisiva di eventi sportivi e di altri eventi
di interesse nazionale»
1.
La presente impugnazione ha come quadro giuridico la direttiva del Consiglio 89/552/CEE (
2
), che riguarda l’attività di trasmissione televisiva nel mercato comune e mira a garantire la libera circolazione dei servizi
televisivi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
2.
L’art. 3 bis della direttiva consente a uno Stato membro di decidere che eventi da esso ritenuti particolarmente importanti
per la società, quali i Giochi olimpici o la Coppa del Mondo di calcio, debbano essere diffusi sul suo territorio da un’emittente
televisiva liberamente accessibile a un’ampia parte della popolazione. Tale disposizione prescrive che le misure adottate
a tal fine da uno Stato membro siano notificate alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che ne verifica la conformità con
il diritto comunitario.
3.
Se la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali misure siano conformi, le pubblica sulla
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
e la pubblicazione ha l’effetto di obbligare gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri a far rispettare tali misure dalle emittenti televisive
stabilite sul loro territorio che trasmettano verso lo Stato membro che le ha definite.
4.
Nella sentenza 15 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] WM/[OSCURATO:PERSONA] (
3
), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha dichiarato ricevibile e fondato il ricorso proposto dalla società
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già KirchMedia [OSCURATO:PERSONA] (
4
), contro la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 3 bis della direttiva, in data 28 luglio 2000, che constata
la conformità con il diritto comunitario delle misure notificate dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord.
5.
Il Tribunale ha ritenuto che la decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato tale conformità costituisse un provvedimento
impugnabile. Ha inoltre dichiarato che l’[OSCURATO:PERSONA], la cui attività consiste nell’acquisto e nella rivendita di diritti di trasmissione
di eventi sportivi, fosse direttamente e individualmente interessata dalla detta decisione, dato che essa deteneva i diritti
di trasmissione esclusivi della fase finale della Coppa del Mondo di calcio, organizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] de
[OSCURATO:PERSONA] (FIFA) per gli [OSCURATO:PERSONA] del continente europeo per gli anni 2002 e 2006, e tali eventi rientrano tra quelli
di particolare rilevanza menzionati nelle misure notificate alla [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA].
6.
Nell’ambito del presente giudizio di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta l’analisi del Tribunale secondo cui la decisione
che essa deve adottare nel quadro del procedimento istituito dall’art. 3 bis della direttiva costituisce effettivamente un
atto impugnabile. [OSCURATO:PERSONA] contesta invece la valutazione secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] è direttamente e individualmente interessata
dalla decisione che constata la conformità con il diritto comunitario delle misure notificate dal [OSCURATO:PERSONA].
7.
Nelle presenti conclusioni spiegherò che il Tribunale, a mio avviso, non ha commesso alcun errore di diritto nella valutazione
della legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA].
I –
Contesto normativo
8.
L’art. 3 bis della direttiva è stato introdotto dalla direttiva 97/36 ed è redatto come segue:
«1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive
soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società,
in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in
diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi,
nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente
e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale
o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri notificano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi
del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la [OSCURATO:PERSONA] verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario
e le comunica agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] consulta il comitato [di contatto] di cui all’articolo 23 bis [composto
da rappresentanti delle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri]. Essa pubblica immediatamente nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
le misure prese e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla
loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in
modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente
accessibile, (…) in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico
interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale ultimo Stato membro a norma del paragrafo 1[,
gli eventi che quest’altro Stato membro ha designato conformemente ai paragrafi precedenti]».
9.
L’«emittente» è definita all’art. 1, lett. b), come la «persona fisica o giuridica che ha la responsabilità editoriale nella
composizione dei palinsesti dei programmi televisivi ai sensi della precedente lettera a) e che li trasmette o li fa trasmettere
da terzi».
II –
Fatti all’origine della controversia
10.
I fatti esposti nella sentenza impugnata, che mi sembrano necessari alla comprensione dei problemi giuridici sollevati dall’impugnazione
proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], sono i seguenti.
11.
L’[OSCURATO:PERSONA], esercita un’attività di acquisto, gestione e commercializzazione di diritti di trasmissione televisiva di eventi
sportivi ed acquista abitualmente tali diritti dagli organizzatori di detti eventi. Essa rivende i diritti così acquisiti
alle emittenti televisive.
12.
L’[OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dalla società madre i diritti esclusivi di trasmissione delle partite della fase finale della Coppa
del Mondo della FIFA per gli [OSCURATO:PERSONA] del continente europeo, ad eccezione della Repubblica federale di Germania, nonché per
la Federazione russa, le altre ex repubbliche dell’ex Unione sovietica e la Turchia, che la società madre aveva acquistato
dalla FIFA per un prezzo minimo di CHF 1,4 miliardi.
13.
[OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA], il 25 settembre 1998, e successivamente con lettera 5 maggio 2000, le misure
adottate in applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva, che contenevano un elenco degli eventi di particolare rilevanza
per la società di tale Stato.
14.
Con lettera 14 luglio 2000, indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che l’elenco stabilito dal [OSCURATO:PERSONA]
non poteva essere approvato in ragione della sua incompatibilità sia con l’art. 3 bis della direttiva, sia con altre disposizioni
del diritto comunitario. Essa asseriva segnatamente che l’elenco in questione non era stato stabilito secondo un procedimento
chiaro e trasparente, che il suddetto elenco includeva eventi che non presentavano una particolare rilevanza per la società
britannica, che le consultazioni a livello nazionale e comunitario erano inficiate da gravi lacune, e denunciava il carattere
retroattivo della normativa di cui trattasi.
15.
Il 28 luglio 2000 il direttore generale della direzione generale «Educazione e cultura» della [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera
al [OSCURATO:PERSONA] indicando che la [OSCURATO:PERSONA] non sollevava obiezioni in merito alle misure notificate da tale Stato concernenti
la copertura televisiva di eventi di interesse nazionale nel [OSCURATO:PERSONA].
16.
Con lettera 7 novembre 2000 l’[OSCURATO:PERSONA] ha segnalato alla [OSCURATO:PERSONA] di avere avuto conoscenza di tale approvazione dell’elenco
e ha denunciato la lesione arrecata al suo diritto di proprietà.
17.
Il 18 novembre 2000 la [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’art. 3 bis, n. 2, della direttiva, ha pubblicato le misure in questione.
Tali misure comprendono estratti della normativa del [OSCURATO:PERSONA] e l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società
di detto Stato membro, tra i quali figura la fase finale della Coppa del Mondo della FIFA.
18.
Con lettera 22 gennaio 2001 tale istituzione, in risposta alle domande rivoltele dall’[OSCURATO:PERSONA] con lettere 7 e 22 dicembre
2000, ha comunicato a quest’ultima che il procedimento di verifica delle misure notificate dal [OSCURATO:PERSONA] era concluso e
che l’elenco degli eventi era considerato conforme al diritto comunitario.
III –
Procedimento
19.
Il 12 febbraio 2001 l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto a ottenere l’annullamento parziale o integrale
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata ai sensi dell’art. 3 bis della direttiva, che constata la compatibilità col diritto
comunitario delle misure notificate dal [OSCURATO:PERSONA].
20.
Con atto 11 giugno 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del suddetto ricorso ai sensi dell’art. 114 del
regolamento di procedura del Tribunale.
21.
Quest’ultimo ha riunito tale eccezione al merito. Esso ha inoltre autorizzato l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, della Repubblica
francese e del [OSCURATO:PERSONA], nonché del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea a sostegno delle conclusioni
della [OSCURATO:PERSONA].
22.
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ha rinunciato al suo intervento. Il Consiglio non ha depositato memorie.
IV –
Sentenza impugnata
23.
Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse la lettera 28 luglio 2000, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha informato
il [OSCURATO:PERSONA] della compatibilità con il diritto comunitario delle misure prese da tale Stato membro ai sensi dell’art. 3 bis
della direttiva.
24.
Il Tribunale ha ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto
di un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori
idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo, a
prescindere dalla loro forma (
5
).
25.
Il Tribunale ha giudicato che la lettera impugnata produce effetti giuridici in capo agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto prevede
la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle misure notificate alla [OSCURATO:PERSONA] e che tale pubblicazione ha per effetto
di avviare il meccanismo di riconoscimento reciproco di tali misure, previsto all’art. 3 bis, n. 3, della direttiva. Ha rilevato
che tale pubblicazione consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prendere conoscenza delle suddette misure e di conformarsi agli obblighi
loro incombenti ai sensi della menzionata disposizione (
6
).
26.
Secondo il Tribunale, l’art. 3 bis, n. 2, della direttiva conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] un potere di decisione, anche se tale
disposizione non si riferisce espressamente all’adozione da parte dell’istituzione di una «decisione» (
7
).
27.
Il Tribunale ha quindi esaminato la legittimazione ad agire dell’[OSCURATO:PERSONA]. Ha ritenuto che quest’ultima fosse direttamente
e individualmente interessata dalla lettera impugnata per i seguenti motivi.
A –
Sul punto se l’[OSCURATO:PERSONA] sia direttamente interessata
28.
Il Tribunale ha ricordato anzitutto che, secondo una costante giurisprudenza, perché incida direttamente su un singolo, ai
sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, il provvedimento comunitario contestato deve produrre direttamente effetti sulla situazione
giuridica dell’interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa
comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie (
8
).
29.
Ha poi esaminato se l’[OSCURATO:PERSONA] fosse direttamente interessata, conformemente a tale giurisprudenza, nelle due ipotesi da essa
prese in considerazione nel ricorso, ossia, in primo luogo, quella in cui essa venda i diritti di trasmissione televisiva
delle partite della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA, di cui è detentrice per gli anni 2002 e 2006, ai fini della
loro trasmissione nel [OSCURATO:PERSONA], a un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di detto Stato membro e, in secondo
luogo, quella in cui essa intenda cedere i diritti in questione a un’emittente stabilita in un altro Stato membro.
30.
Per quanto riguarda la prima ipotesi, il Tribunale ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] non fosse direttamente interessata dal provvedimento
impugnato, dato che l’approvazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle misure notificate dal [OSCURATO:PERSONA] è senza incidenza sulla
loro applicabilità in tale Stato membro (
9
).
31.
In proposito, il Tribunale ha rilevato che tali misure sono entrate in vigore nel suddetto Stato prima della loro notifica
alla [OSCURATO:PERSONA] ed erano quindi idonee a produrre effetti giuridici in tale Stato prima della notifica stessa. Ne ha dedotto
che la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto, attraverso la lettera impugnata, accordare al [OSCURATO:PERSONA] un’autorizzazione preliminare
all’adozione di tali misure, né autorizzarne il mantenimento retroattivo, ma ha solo permesso a tale Stato di fruire del loro
riconoscimento reciproco da parte degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri (
10
).
32.
Per quanto concerne la seconda ipotesi, il Tribunale ha rilevato che lo Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA], sul cui territorio
è stabilita l’emittente televisiva che ha acquistato i diritti di trasmissione detenuti dall’[OSCURATO:PERSONA], è tenuto a garantire
che tale emittente non si sottragga alle misure approvate dalla [OSCURATO:PERSONA], e che siffatto obbligo discende dalla lettera
impugnata che convalida le suddette misure, ex nunc, ai fini del riconoscimento reciproco da parte degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri (
11
).
33.
Il Tribunale ne ha dedotto che la presente controversia è diversa da quella che ha dato origine alla sentenza del Tribunale
13 dicembre 2000, DSTV/[OSCURATO:PERSONA] (
12
), invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], concernente l’art. 2 bis, n. 2, secondo comma, della direttiva, che prevede un controllo, a
posteriori, di compatibilità col diritto comunitario delle misure prese da uno Stato membro al fine di vietare la diffusione
sul suo territorio di trasmissioni provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
34.
Ha inoltre rilevato che la lettera impugnata non lascia alle autorità nazionali, a partire dalla pubblicazione delle misure,
alcun margine di valutazione nell’ambito dell’adempimento dei loro obblighi. Infatti, secondo il Tribunale, «benché le modalità
di controllo a cui le autorità nazionali sono tenute a procedere nell’ambito del meccanismo di riconoscimento reciproco siano
stabilite da ciascuno Stato membro, nel contesto della sua legislazione che traspone l’art. 3 bis, n. 3, della direttiva,
ciò non toglie che tali autorità devono garantire l’osservanza, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione,
delle condizioni di ritrasmissione degli eventi di cui trattasi quali definiti dallo Stato membro nelle sue misure approvate
e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dalla [OSCURATO:PERSONA]» (
13
).
35.
Il Tribunale ha poi esaminato l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui soltanto emittenti televisive stabilite nel [OSCURATO:PERSONA] avrebbero un interesse ad acquistare dall’[OSCURATO:PERSONA] i diritti di trasmissione televisiva della fase finale della Coppa
del Mondo della FIFA.
36.
[OSCURATO:PERSONA] sosteneva infatti che, anche se la sua verifica preliminare delle misure notificate inducesse gli altri [OSCURATO:PERSONA]
membri a garantire che le emittenti radiotelevisive soggette alla loro giurisdizione osservino l’elenco degli eventi di maggiore
rilevanza per la società, ciò sarebbe senza effetto nel caso di specie. Secondo tale istituzione, non si sarebbe potuto immaginare
che l’[OSCURATO:PERSONA] concedesse sublicenze dei suoi diritti televisivi concernenti il [OSCURATO:PERSONA] a un’emittente televisiva non stabilita
nel [OSCURATO:PERSONA], poiché tali diritti sono concessi su base nazionale. A livello nazionale le entrate delle emittenti televisive
proverrebbero dalla pubblicità diretta al pubblico nazionale, dai diritti relativi a licenze nazionali o dagli abbonamenti
nazionali alla televisione a pagamento. Poiché l’interesse di tali emittenti è quindi quello di fornire trasmissioni a un
pubblico nazionale, soltanto quelle che raggiungono un’ampia parte della popolazione nazionale accetterebbero di acquistare,
a un prezzo molto elevato, i diritti di trasmissione televisiva di cui è titolare l’[OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, poiché i subtitolari
potenziali di tali diritti per il [OSCURATO:PERSONA] sono emittenti sottostanti alle autorità del [OSCURATO:PERSONA], soltanto le misure
nazionali interesserebbero direttamente l’[OSCURATO:PERSONA] (
14
).
37.
[OSCURATO:PERSONA] segnalava inoltre, in tale contesto che, nel [OSCURATO:PERSONA], il mercato della trasmissione televisiva è uno dei
più concorrenziali d’Europa e che il 25% delle emittenti televisive operanti nel settore detengono una licenza nel [OSCURATO:PERSONA] (
15
).
38.
Il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«147 Infine, per quanto concerne l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui soltanto emittenti televisive stabilite nel [OSCURATO:PERSONA]
avrebbero un interesse ad acquistare [dalla [OSCURATO:PERSONA]] i diritti di trasmissione televisiva delle fase finale della Coppa del
Mondo della FIFA al fine di ritrasmetterla nel [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che una supposizione siffatta priva di qualsiasi
effetto utile l’art. 3 bis, n. 3, della direttiva. Va infatti ricordato che, secondo i considerando 18 e 19 della direttiva
97/36, l’obiettivo di tale articolo è quello di garantire al pubblico il libero accesso alla diffusione di eventi considerati
dagli [OSCURATO:PERSONA] membri di particolare rilevanza per la società e, sulla base del principio del riconoscimento reciproco, di esigere
dagli [OSCURATO:PERSONA] membri di assicurarsi che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino gli elenchi di eventi
redatti da un altro Stato membro al fine di non privare una parte importante del pubblico di tale Stato della possibilità
di seguire gli eventi designati da quest’ultimo.
148 Il contesto fattuale della causa all’origine della (…) sentenza della House of Lords [25 luglio 2001], R v. ITC, ex parte
TV Danmark 1 Ltd [2001] UKHL 42, benché relativo agli eventi designati dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, conferma peraltro l’esistenza
di situazioni di messa in opera del meccanismo di riconoscimento reciproco istituito dall’art. 3 bis, n. 3, della direttiva.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA], nella sua terza relazione del 2001 al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e
sociale concernente l’applicazione della direttiva (COM/2001/009 def.) indica che emittenti televisive soggette alla giurisdizione
del [OSCURATO:PERSONA] hanno, a tre riprese, trasmesso eventi inseriti nell’elenco del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca in modo tale che una parte
importante della popolazione danese è stata privata della possibilità di seguire i suddetti eventi.
149 Alla luce di quanto precede, nonostante le asserzioni relative alla specificità del mercato della trasmissione televisiva
nel [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 121 [della sentenza impugnata]), non può considerarsi che i diritti di trasmissione televisiva in
tale Stato membro della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA saranno necessariamente acquistati da emittenti televisive
stabilite in quello stesso Stato».
39.
Il Tribunale ha dedotto da quanto precede che l’[OSCURATO:PERSONA] è direttamente interessata dalla lettera impugnata, dato che quest’ultima
consente l’attuazione del meccanismo di riconoscimento reciproco, da parte degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, delle misure notificate
dal [OSCURATO:PERSONA].
B –
Sul punto se l’[OSCURATO:PERSONA] sia individualmente interessata
40.
Il Tribunale ha ricordato anzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, i soggetti che non siano destinatari di una
decisione possono sostenere che questa li riguarda individualmente soltanto qualora la decisione li colpisca a causa di determinate
qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità e, per questo motivo, li identifichi alla
stessa stregua dei destinatari.
41.
Ha poi rilevato che l’[OSCURATO:PERSONA] detiene in via esclusiva, per gli anni 2002 e 2006, i diritti di trasmissione televisiva della
fase finale della Coppa del Mondo della FIFA, menzionata tra gli eventi di particolare rilevanza scelti dal [OSCURATO:PERSONA] e
approvati dalla [OSCURATO:PERSONA], e che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri devono necessariamente
negoziare con l’[OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di mediatore dei diritti di trasmissione di tale evento, per ottenere le licenze
di trasmissione televisiva del medesimo (
16
).
42.
Il Tribunale ha osservato che le misure adottate dal [OSCURATO:PERSONA] impongono limiti alle emittenti televisive per quanto riguarda
le condizioni in cui possono acquisire diritti esclusivi di trasmissione, per cui tali misure, anche se non riguardano direttamente
l’[OSCURATO:PERSONA], ostacolano la sua facoltà di disporre liberamente dei propri diritti (
17
).
43.
Ha ricordato che l’[OSCURATO:PERSONA] ha acquistato in esclusiva i diritti in questione prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 bis
della direttiva e, a fortiori, prima dell’adozione della lettera impugnata, per cui quest’ultima la colpisce in ragione di
una qualità che le è peculiare (
18
).
C –
Nel merito
44.
Il Tribunale ha dichiarato che il provvedimento impugnato era viziato da una violazione delle forme sostanziali, in quanto
era stato preso senza che il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] fosse stato consultato, e che il direttore generale firmatario
del provvedimento non aveva ricevuto alcuna abilitazione specifica da parte di quest’ultimo (
19
).
45.
Ai sensi del dispositivo della sentenza impugnata, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella sua lettera al [OSCURATO:PERSONA]
è annullata, il ricorso è respinto per il resto, la Repubblica francese, il [OSCURATO:PERSONA] ed il Parlamento sopporteranno le
spese dell’[OSCURATO:PERSONA] relative al loro intervento, la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle dell’[OSCURATO:PERSONA], escluse
quelle appena menzionate e le intervenienti sopporteranno le proprie spese.
V –
Sull’impugnazione
46.
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di pronunciarsi sul ricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] nella
causa definita dalla detta sentenza, dichiarandolo irricevibile e di condannare quest’ultima alle spese di detta causa e del
presente giudizio di impugnazione.
47.
L’[OSCURATO:PERSONA] chiede, in sostanza, il rigetto del ricorso e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese, e chiede che tale condanna
venga pronunciata anche qualora l’impugnazione sia dichiarata fondata, conformemente all’art. 69, n. 3, del regolamento di
procedura, tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] contesta solo parzialmente la sentenza impugnata.
48.
[OSCURATO:PERSONA] contesta le valutazioni del Tribunale secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] è direttamente e individualmente interessata dal
provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, a norma del quale qualsiasi persona fisica o giuridica
può proporre un ricorso contro le decisioni che, benché adottate sotto forma di decisione presa nei confronti di altre persone,
la riguardano direttamente e individualmente. Esaminerò queste due censure in ordine successivo.
A –
Sulla valutazione secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] è direttamente interessata dal provvedimento impugnato
1. Motivi e argomenti delle parti
49.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha dimostrato che sussistevano le due condizioni richieste dalla giurisprudenza
secondo cui, da un lato, il provvedimento controverso deve incidere sulla situazione giuridica del ricorrente e, dall’altro,
la sua attuazione deve avere carattere meramente automatico.
50.
Per quanto riguarda la prima condizione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in via principale, che il Tribunale non spiega in che modo
il provvedimento impugnato avrebbe un’incidenza se non indiretta sulla situazione commerciale dell’[OSCURATO:PERSONA].
51.
[OSCURATO:PERSONA] fa infatti valere che tale provvedimento ha l’effetto di obbligare gli [OSCURATO:PERSONA] membri a porre obblighi a carico
delle emittenti televisive, potenzialmente in grado di dissuadere queste ultime dall’acquistare i diritti di trasmissione
degli eventi indicati nelle misure notificate, o fare in modo che esse acquistino tali diritti a un prezzo inferiore a quello
che avrebbero accettato di pagare in assenza di dette misure. Un’emittente televisiva a pagamento potrebbe rinunciare ad acquistare
i diritti di trasmissione di tali eventi qualora essi dovessero essere trasmessi anche da un’emittente televisiva ad accesso
libero che coprisse il 95% del territorio del [OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto un minor numero di potenziali acquirenti
e si troverebbe quindi in una situazione commerciale meno vantaggiosa. Tuttavia si tratterebbe soltanto di conseguenze economiche
indirette. La sua situazione giuridica rimarrebbe immutata.
52.
In subordine, nell’ipotesi in cui sia sufficiente che un provvedimento incida sulla situazione economica del ricorrente per
riguardarlo direttamente, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di non avere indicato quali siano effettivamente le conseguenze
commerciali del provvedimento impugnato per un intermediario quale l’[OSCURATO:PERSONA]. In realtà, tali conseguenze sarebbero del tutto
incerte dato che, per quanto è a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe mai esistita un’emittente televisiva stabilita
in uno Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] disposta a pagare la somma prevista dall’[OSCURATO:PERSONA] per il diritto di trasmettere
la fase finale della Coppa del Mondo della FIFA in quest’ultimo Stato. Infatti, per realizzare tale investimento, dato che
i ricavi di un’emittente televisiva provengono dalla pubblicità destinata al pubblico nazionale, dai diritti relativi a licenze
nazionali o dai canoni di abbonamento nazionali, il potenziale acquirente dovrebbe disporre di una copertura sufficientemente
ampia sul territorio britannico o dovrebbe voler riorientare in tal senso la sua attività.
53.
Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto nel non imporre all’[OSCURATO:PERSONA] di produrre la prova di tali conseguenze
economiche e lasciando intendere che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva giustificato le sue affermazioni, relative alla specificità
del mercato della trasmissione televisiva nel [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre il Tribunale, dichiarando che questa tesi della [OSCURATO:PERSONA]
priverebbe di qualsiasi efficacia pratica l’art. 3 bis, n. 3, della direttiva, avrebbe interpretato erroneamente tale disposizione,
poiché ciò implicherebbe che, per ogni evento designato da uno Stato membro, debbano necessariamente esservi, negli altri
[OSCURATO:PERSONA] membri, emittenti televisive in grado di acquistare i diritti di trasmissione esclusivi del suddetto evento nel primo
Stato.
54.
Per quanto riguarda la seconda condizione, secondo cui l’attuazione del provvedimento impugnato deve avere carattere meramente
automatico e derivare dalla sola disciplina comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie, il Tribunale avrebbe
travisato gli effetti dell’art. 3 bis, n. 3, della direttiva.
55.
È vero che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli eventi e le relative modalità di trasmissione, in diretta o in differita, parziale
o integrale, sarebbero stabiliti dallo Stato notificante e pertanto dalla decisione che constata la conformità di tali misure
con il diritto comunitario. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 146 della sentenza impugnata,
detta decisione non priverebbe le autorità nazionali di un margine di discrezionalità nell’ambito dell’adempimento dei loro
obblighi. L’adempimento degli obblighi definiti dallo Stato notificante dipenderebbe in larga misura dalla legislazione e
dall’orientamento delle autorità nazionali competenti.
56.
L’esistenza di tali differenze sarebbe illustrata dalla causa TV Danmark 1, che ha dato luogo a una sentenza della Court of
Appeal e a una sentenza della House of Lords, vertente sull’esecuzione nel [OSCURATO:PERSONA] di obblighi definiti dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca
relativamente ad eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro.
57.
Secondo il sistema britannico, sarebbe sufficiente che un’emittente televisiva ad accesso gratuito e che raggiunga la maggior
parte della popolazione dello Stato membro notificante abbia avuto un’equa possibilità di acquistare i diritti esclusivi in
questione. Nel sistema danese, invece, un’emittente televisiva che abbia acquistato i diritti di trasmissione esclusivi può
esercitarli solo se è in grado di prendere provvedimenti per garantire la necessaria copertura attraverso altre emittenti,
a meno che possa dimostrare che ciò non è ragionevolmente possibile.
58.
Sarebbe quindi errato sostenere che l’applicazione della decisione presa dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 3 bis, n. 2,
della direttiva è meramente automatica e deriva dalla sola normativa comunitaria.
59.
L’[OSCURATO:PERSONA] contesta quest’analisi e sostiene che il Tribunale ha ritenuto a buon diritto che il provvedimento impugnato la
colpisca direttamente.
2. Analisi
60.
Come ha ricordato il Tribunale, un singolo dev’essere considerato direttamente interessato da un provvedimento comunitario
quando tale provvedimento, da un lato, produca effetti direttamente sulla sua situazione giuridica e, dall’altro, l’applicazione
di tale provvedimento abbia carattere meramente automatico e derivi dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di
altre norme intermedie (
20
).
61.
[OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di non avere dimostrato che sussistono entrambe queste condizioni.
62.
Per quanto riguarda, in primo luogo, gli effetti del provvedimento impugnato sulla situazione dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene in via principale che detto provvedimento avrebbe solo conseguenze economiche indirette per tale impresa e che la
sua situazione giuridica rimarrebbe invariata. Non condivido questa tesi, per i seguenti motivi.
63.
Come ha rilevato il Tribunale al punto 165 della sentenza impugnata, le misure notificate dal [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza,
il provvedimento impugnato hanno l’effetto di privare l’[OSCURATO:PERSONA] della facoltà di disporre liberamente dei suoi diritti di
trasmissione televisiva della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA per gli anni 2002 e 2006. Per effetto di tale provvedimento,
l’[OSCURATO:PERSONA] non può concedere in esclusiva tali diritti di trasmissione a un’emittente televisiva a pagamento stabilita in uno
Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] che intenda trasmettere tale evento in detto Stato. L’[OSCURATO:PERSONA] è obbligata a garantire
che i diritti in questione siano accessibili anche a un’emittente ad accesso libero che raggiunga un’ampia parte della popolazione
britannica.
64.
L’impatto del provvedimento impugnato sulla situazione dell’[OSCURATO:PERSONA] non consiste quindi solo in un danno di carattere meramente
economico, attraverso una diminuzione del valore di mercato dei suoi diritti di trasmissione della fase finale della Coppa
del Mondo della FIFA per gli anni 2002 e 2006. Tale impatto si manifesta anche con una lesione del suo diritto di proprietà,
attraverso un ostacolo al suo diritto di concedere licenze esclusive. Il Tribunale ha quindi ritenuto giustamente, a mio parere,
che il provvedimento impugnato producesse effetti sulla situazione giuridica dell’[OSCURATO:PERSONA], conformemente alla giurisprudenza.
65.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre, in subordine, che il provvedimento impugnato in realtà non ha conseguenze sull’[OSCURATO:PERSONA], dato
che non esisterebbe alcuna emittente televisiva stabilita in uno Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] disposta ad acquistare
i diritti di trasmissione della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA per la trasmissione in detto Stato. Inoltre,
il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova, lasciando intendere che incombeva alla [OSCURATO:PERSONA] provare tali fatti,
e avrebbe commesso un errore di diritto nella valutazione della portata dell’art. 3 bis della direttiva.
66.
Ritengo che tale argomento della [OSCURATO:PERSONA] sollevi la questione se l’[OSCURATO:PERSONA] avesse interesse ad agire, più che quella della
condizione secondo cui essa dev’essere direttamente interessata dal provvedimento impugnato. Infatti, tale argomentazione
equivale a sostenere che l’annullamento del detto provvedimento non recherebbe alcun vantaggio all’[OSCURATO:PERSONA] poiché, in ogni
caso, non esisterebbero potenziali acquirenti dei diritti di trasmissione da lei detenuti al di fuori del [OSCURATO:PERSONA].
67.
Secondo una giurisprudenza costante, oltre che soddisfare le condizioni enunciate all’art. 230 CE, un singolo che contesti
un provvedimento comunitario deve avere un interesse ad agire, ossia deve avere un interesse al suo annullamento. Ciò presuppone
che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (
21
).
68.
È vero che, come rileva la [OSCURATO:PERSONA], spetta al ricorrente provare che sussiste anche tale condizione di ricevibilità del
suo ricorso (
22
). La mancanza di interesse ad agire costituisce anche un’improcedibilità per motivi di ordine pubblico (
23
). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ragione di sostenere che dall’art. 3 bis, n. 3, della direttiva non si può desumere che, per
ogni evento designato da uno Stato membro, debbano necessariamente esservi, in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, emittenti televisive in
grado di acquistare i diritti di trasmissione esclusivi di tale evento nel primo Stato.
69.
Risulta infatti dal sistema istituito dall’art. 3 bis della direttiva che uno Stato membro che decida di esercitare la facoltà
conferitagli da tale disposizione, e di stabilire quindi un elenco di eventi che devono essere trasmessi sul suo territorio
da un’emittente televisiva ad accesso libero accessibile al maggior numero possibile di spettatori, deve obbligatoriamente
notificare tale elenco alla [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal fatto che i diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi possano
o meno essere acquistati da emittenti televisive stabilite sul territorio di un altro Stato membro.
70.
Non ritengo quindi che il Tribunale abbia invertito l’onere della prova, né che abbia interpretato erroneamente l’art. 3 bis
della direttiva.
71.
Riguardo all’onere della prova, se pure, come si è visto, la prova dell’interesse ad agire incombe al singolo che chiede l’annullamento
di un provvedimento comunitario, tuttavia tale obbligo non può dispensare la [OSCURATO:PERSONA] dal produrre la prova degli elementi
di fatto da lei invocati, al pari di qualsiasi altra parte di un procedimento giurisdizionale.
72.
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, nell’ambito della sua eccezione di irricevibilità del ricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA],
che il mercato televisivo nel [OSCURATO:PERSONA] è uno dei più concorrenziali d’Europa e che il 25% delle emittenti televisive detengono
una licenza in tale Stato membro. Sul fondamento di tali affermazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che era difficilmente
concepibile che l’[OSCURATO:PERSONA] cedesse i suoi diritti di trasmissione televisiva della fase finale della Coppa del Mondo della
FIFA a un’emittente televisiva non stabilita nel [OSCURATO:PERSONA].
73.
A mio parere, il Tribunale, constatando che le suddette affermazioni relative alla specificità del mercato televisivo del
[OSCURATO:PERSONA] non potevano essere prese in considerazione in quanto non dimostrate, non ha invertito l’onere della prova dell’interesse
ad agire.
74.
[OSCURATO:PERSONA] era tenuta a giustificare la fondatezza di tali affermazioni tanto più che l’[OSCURATO:PERSONA] le contestava e dinanzi
al Tribunale aveva menzionato vari acquirenti potenziali dei suoi diritti di trasmissione stabiliti in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi
dal [OSCURATO:PERSONA].
75.
Per quanto riguarda poi il motivo della sentenza impugnata secondo cui l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] priva di qualsiasi efficacia
pratica l’art. 3 bis della direttiva, non credo che esso costituisca un’errata interpretazione di tale articolo.
76.
Detto motivo risponde infatti all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] riassunto al punto 120 della sentenza impugnata, secondo cui,
tenuto conto del fatto che le entrate delle emittenti televisive proverrebbero dalla pubblicità diretta al pubblico nazionale,
dai diritti relativi a licenze nazionali o dagli abbonamenti nazionali alla televisione a pagamento, solo le emittenti che
raggiungono un’ampia parte del pubblico nazionale e, pertanto, stabilite nel [OSCURATO:PERSONA], accetterebbero di acquistare i diritti
di trasmissione esclusivi detenuti dall’[OSCURATO:PERSONA].
77.
Infatti, sostenendo che, tenuto conto del prezzo molto elevato dei diritti di trasmissione esclusivi di eventi sportivi quali
la fase finale della Coppa del Mondo della FIFA e dell’origine delle risorse delle emittenti televisive, solo le emittenti
stabilite nel territorio dello Stato membro che si è avvalso della facoltà offerta dall’art. 3 bis della direttiva sono realmente
in grado di acquistare tali diritti, la [OSCURATO:PERSONA] mette in dubbio la reale utilità della procedura di riconoscimento reciproco
istituita da tale disposizione.
78.
Infatti, se solo le emittenti televisive stabilite sul territorio dello Stato membro che ha deciso che determinati eventi
sportivi dovevano essere trasmessi per tutto il pubblico sono in grado di acquistare i diritti esclusivi di trasmissione di
tali eventi, la procedura di cui all’art. 3 bis, n. 3, della direttiva, intesa a fare in modo che le misure prese da tale
Stato membro siano rispettate dalle emittenti stabilite sul territorio di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, sarebbe priva di utilità.
79.
Pertanto il Tribunale non ha dichiarato, come indica la [OSCURATO:PERSONA] nell’impugnazione, che l’art. 3 bis, n. 3, della direttiva
implica che per qualsiasi evento designato da uno Stato membro esistano necessariamente emittenti televisive stabilite in
altri [OSCURATO:PERSONA] membri in grado di acquistare i diritti di trasmissione esclusivi di tale evento. Il Tribunale ha risposto all’argomento
della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, per eventi sportivi come quelli di cui l’[OSCURATO:PERSONA] detiene i diritti di trasmissione televisiva,
non esisterebbero potenziali acquirenti di tali diritti di trasmissione esclusivi se non le emittenti televisive nazionali.
80.
Ne consegue che il Tribunale non ha omesso di dimostrare la sussistenza della condizione secondo cui il provvedimento impugnato
incide effettivamente sulla situazione giuridica dell’[OSCURATO:PERSONA].
81.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’altra condizione sviluppata dalla giurisprudenza, secondo cui l’applicazione del
provvedimento impugnato deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa comunitaria, senza intervento
di altre norme intermedie, ritengo che il Tribunale non abbia nemmeno commesso un errore di diritto nel considerare che sussiste
anche tale condizione.
82.
È vero che, come rileva la [OSCURATO:PERSONA], l’art. 3 bis, n. 3, della direttiva lascia agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri un margine discrezionale
nell’attuazione delle misure prese da uno Stato membro e pubblicate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, detto margine discrezionale
non è tale da mettere in discussione la legittimazione ad agire dell’[OSCURATO:PERSONA].
83.
Infatti, ciò che occorre valutare nell’esame di tale condizione è il nesso di causalità tra gli effetti sulla situazione giuridica
del ricorrente e l’atto comunitario di cui egli chiede l’annullamento. La condizione richiesta dalla giurisprudenza è soddisfatta
quando tali effetti sono la conseguenza diretta dell’atto in sé. Ciò si verifica, secondo la giurisprudenza, quando l’atto
in questione imponga ai suoi destinatari di produrre tali effetti (
24
), o quando la possibilità per i destinatari dell’atto di non dargli seguito e di non produrre tali effetti sia puramente teorica,
in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest’ultimo sia fuori dubbio (
25
).
84.
Nel caso di specie, il Tribunale ha giudicato a buon diritto, al punto 146 della sentenza impugnata, che l’atto impugnato
non lascia alcun margine di valutazione ai suoi destinatari, dato che impone loro di produrre gli effetti sulla situazione
giuridica dell’[OSCURATO:PERSONA] denunciati da quest’ultima.
85.
Infatti, come si è visto in precedenza, tali effetti consistono in un ostacolo alla sua facoltà di cedere in esclusiva i diritti
di trasmissione della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA a un’emittente televisiva stabilita in uno Stato membro
diverso dal [OSCURATO:PERSONA]. Questi effetti appaiono realmente come la conseguenza diretta dell’atto impugnato, dato che derivano
direttamente dalle misure prese dal [OSCURATO:PERSONA], dirette a ottenere che tale evento venga trasmesso sul suo territorio da
un’emittente televisiva ad accesso libero e fruibile da un’ampia parte della popolazione.
86.
Alla luce di tali elementi, ritengo che la valutazione del Tribunale, secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] è direttamente interessata dal
provvedimento impugnato, non sia viziata da un errore di diritto e che l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] su questo punto vada
respinta.
B –
Sulla valutazione secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] è individualmente interessata
1. Motivi e argomenti delle parti
87.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ragionamento del Tribunale è difficile da comprendere.
88.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe interessata dal provvedimento impugnato solo nella sua oggettiva qualità di detentrice
di diritti esclusivi, avendo acquistato i diritti di trasmissione di uno degli eventi indicati nelle misure britanniche. Essa
rileva che il Tribunale non ha affermato che il provvedimento impugnato costituisce, nei confronti dei detentori, un gruppo
di decisioni individuali. Sottolinea che tale provvedimento riguarda soltanto le emittenti televisive e impone obblighi solo
a queste ultime. I detentori di diritti subirebbero solo conseguenze economiche e il Tribunale, in cause precedenti, avrebbe
dichiarato che ciò non costituiva un elemento sufficiente a distinguere un singolo (
26
). In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la presente causa sia diversa da quelle che hanno dato luogo alle sentenze Piraiki‑Patraiki
e a./[OSCURATO:PERSONA] (
27
), [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
28
) e Codorniu/Consiglio (
29
), che riguardavano situazioni particolari.
89.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] non si trova in una situazione diversa da quella di altri detentori di diritti esclusivi
di trasmissione dei vari eventi designati dal [OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] si troverebbe confrontata a un normale rischio commerciale,
il che non sarebbe sufficiente a conferirle un diritto di ricorso.
90.
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto contestare le misure britanniche dinanzi a un giudice del [OSCURATO:PERSONA], per cui l’irricevibilità della sua azione dinanzi al giudice comunitario non la priverebbe del diritto di esperire
un ricorso giurisdizionale.
91.
L’[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e sostiene che il Tribunale ha ritenuto a buon diritto che essa sia individualmente
interessata dal provvedimento impugnato.
2. Analisi
92.
Non condivido il giudizio della [OSCURATO:PERSONA] sulla mancanza di chiarezza del ragionamento del Tribunale, né quello sul contenuto
dello stesso.
93.
Il Tribunale ha giustamente ricordato, anzitutto, che i soggetti che non siano destinatari di una decisione possono sostenere
che questa li riguarda individualmente soltanto qualora tale decisione li colpisca a causa di determinate qualità personali
o di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità e, per questo motivo, li identifichi alla stessa stregua
dei destinatari (
30
).
94.
Ha poi rilevato, lo ricordo, che l’[OSCURATO:PERSONA] rispondeva a tale condizione al termine di un’analisi fondata, in sostanza, sui
tre punti seguenti. In primo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] detiene, a titolo esclusivo, i diritti di trasmissione televisiva della fase
finale della Coppa del Mondo della FIFA per gli anni 2002 e 2006, che è uno degli eventi indicati nell’elenco di eventi di
particolare rilevanza per la società adottato dal [OSCURATO:PERSONA] e approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] con il provvedimento impugnato.
In secondo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] ha acquistato tali diritti prima dell’adozione del detto provvedimento e anche prima dell’entrata
in vigore dell’art. 3 bis della direttiva. In terzo luogo, il provvedimento in questione, sebbene non prenda in considerazione
l’[OSCURATO:PERSONA], ne ostacola la facoltà di disporre liberamente di tali diritti con un’emittente televisiva stabilita in uno Stato
membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA].
95.
Ritengo che tale valutazione del Tribunale non sia viziata da alcun errore di diritto.
96.
Risulta infatti dalla giurisprudenza che un singolo, per poter essere considerato individualmente interessato da un provvedimento
comunitario di cui non è destinatario, dev’essere stato identificato o identificabile al momento dell’adozione del provvedimento
di cui trattasi (
31
). Dall’analisi del Tribunale discende che l’[OSCURATO:PERSONA] era identificabile dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’adozione del provvedimento
impugnato, dato che tale impresa era detentrice, in esclusiva, dei diritti di trasmissione della fase finale della Coppa del
Mondo della FIFA per gli anni 2002 e 2006, uno degli eventi menzionati nell’elenco delle misure notificate dal [OSCURATO:PERSONA].
97.
Inoltre, se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], un danno di natura meramente economica non è sufficiente, in linea di principio,
a far sorgere il diritto di un singolo a proporre un ricorso d’annullamento contro un provvedimento comunitario, si deve ricordare
che il Tribunale non ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse individualmente interessata dal provvedimento impugnato solo perché quest’ultimo
avrebbe comportato per lei conseguenze economiche negative. Il Tribunale ha rilevato, al punto 165 della sentenza impugnata,
che detto provvedimento ostacolava la facoltà dell’[OSCURATO:PERSONA] di cedere liberamente in via esclusiva i suoi diritti di trasmissione
dell’evento in questione a un’emittente a pagamento stabilita al di fuori del [OSCURATO:PERSONA] che desiderasse trasmettere tale
evento in quello Stato.
98.
In altre parole, il Tribunale ha constatato che il provvedimento impugnato incideva sul diritto di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA].
99.
Mi sembra che l’ammissione della ricevibilità del ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] possa fondarsi su una giurisprudenza consolidata, secondo
cui un singolo può contestare la legittimità di un atto comunitario qualora questo modifichi i diritti acquisiti dall’interessato
prima della sua adozione.
100.
La Corte l’ha stabilito nella citata sentenza Toepfer e Getreide‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], in cui ha ammesso per la
prima volta che un soggetto dell’ordinamento può essere individualmente interessato da una decisione indirizzata a uno Stato
membro (
32
). Essa ha adottato tale soluzione anche nella sentenza Bock/[OSCURATO:PERSONA] (
33
), nonché nelle sentenze Agricola commerciale olio e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
34
).
101.
Nella sentenza CAM/CEE (
35
), la Corte ha anche ammesso che un singolo è legittimato ad agire quando il provvedimento impugnato riguarda una situazione
pendente al momento della sua adozione, e mette in pericolo il godimento di diritti quesiti in relazione ad operazioni future (
36
).
102.
Un’espressione di tale giurisprudenza è rinvenibile anche nella citata sentenza Codorniu/Consiglio, cui fa riferimento la
[OSCURATO:PERSONA], in cui una società di diritto spagnolo, titolare del marchio [OSCURATO:PERSONA] de Codorniu dal 1924, chiedeva l’annullamento
dell’articolo di un regolamento che, in definitiva, le vietava di utilizzare la dicitura «crémant» (
37
).
103.
Mi sembra che tale giurisprudenza possa essere estesa al caso di specie, dato che l’[OSCURATO:PERSONA] era entrata in possesso dei diritti
di trasmissione esclusivi della Coppa del Mondo della FIFA prima dell’adozione del provvedimento impugnato, nonché, come ha
sottolineato il Tribunale, prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 bis della direttiva, sul cui fondamento è stato adottato
tale provvedimento.
104.
Ritengo pertanto che, alla luce della giurisprudenza citata, il Tribunale abbia dichiarato a buon diritto che l’[OSCURATO:PERSONA] era
individualmente interessata dal provvedimento impugnato. L’impugnazione va respinta in quanto infondata anche nella parte
relativa a tale valutazione.
C –
Sulle spese
105.
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’art. 118
del medesimo regolamento, e viste le conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA], qualora la Corte condivida la mia analisi, la [OSCURATO:PERSONA] dovrà
sopportare le spese.
VI –
Conclusione
106.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue:
«1) L’impugnazione è respinta.
2) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporta le spese».
1
– Lingua originale: il francese.
2
– Direttiva 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva»).
3
– Causa T‑33/01 (Racc. pag. II-5897; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
4
– In prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]».
5
– Punto 89.
6
– Punti 94 e 95.
7
– Punto 107.
8
– Punto 130.
9
– Punto 133.
10
– Punti 134 e 135.
11
– Punti 138‑143.
12
– Causa T‑69/99 (Racc. pag. II‑4039).
13
– Punto 146.
14
– Punto 120.
15
– Punto 121.
16
– Punti 160 e 161.
17
– Punti 162‑165.
18
– Punti 166 e 167.
19
– Punto 177.
20
– Sentenza 5 maggio 1998, causa C‑386/96 P, Dreyfus/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2309, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
21
– V., segnatamente, sentenza del Tribunale 28 settembre 2004, causa T‑310/00 MCI/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑3253, punto 44
e giurisprudenza ivi citata).
22
– Ordinanza 31 luglio 1989, causa 206/89 R, S./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2841, punto 8).
23
– Sentenza MCI/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 45).
24
– Sentenza Dreyfus/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 43 e giurisprudenza ivi richiamata).
25
– Ibidem (punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
26
– [OSCURATO:PERSONA] si riferisce all’ordinanza del Tribunale 15 dicembre 2000, causa T‑113/99, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(Racc. pag. II‑4141), e alla sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T‑43/98, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. II‑3519).
27
– Sentenza 17 gennaio 1985, causa 11/82 (Racc. pag. 207).
28
– Sentenza 16 maggio 1991, causa C‑358/89 (Racc. pag. I‑2501).
29
– Sentenza 18 maggio 1994, causa C‑309/89 (Racc. pag. I‑1853).
30
– Sentenza Piraiki‑Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 11).
31
– Sentenze della Corte 1° luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Toepfer e Getreide‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 497, in particolare pag. 505); Piraiki‑Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 21, 28 e 31); 26 giugno 1990, causa
C‑152/88, Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2477, punto 11), 11 febbraio 1999, causa C‑390/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e
a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑769, punti 25‑30), nonché sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T‑480/93 e
T‑483/93, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑2305, punto 67), e 17 gennaio 2002, causa T‑47/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. II‑113, punto 41).
32
– La Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso proposto da due società che importavano cereali in Germania contro la decisione
della [OSCURATO:PERSONA] che autorizzava retroattivamente tale Stato membro a prendere misure di salvaguardia in forza delle quali
era stata respinta la loro domanda di licenze d’importazione.
33
– Sentenza 23 novembre 1971, causa 62/70 (Racc. pag. 897). In tale sentenza la Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso
proposto da una società importatrice di generi alimentari contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA], che autorizzava la Repubblica
federale di Germania ad escludere dal trattamento comunitario determinati prodotti originari della Cina e messi in libera
pratica negli [OSCURATO:PERSONA] del Benelux, nella parte in cui riguardava anche le importazioni di prodotti per cui le domande di licenza
erano pendenti presso l’amministrazione tedesca alla data di entrata in vigore della detta decisione. Infatti, il 4 settembre
1970 la ricorrente aveva chiesto all’autorità tedesca competente una licenza d’importazione per un lotto di funghi cinesi
in conserva posti in libera pratica nei [OSCURATO:PERSONA]. Il successivo 11 settembre, detta autorità l’aveva informata che avrebbe
respinto la domanda una volta autorizzata a ciò dalla [OSCURATO:PERSONA]. Con decisione 15 settembre 1970, la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato
la Repubblica federale di Germania ad escludere dal trattamento comunitario non soltanto le future domande di licenza di importazione
di funghi neri originari della Cina, ma anche le domande di licenza d’importazione pendenti.
34
– Sentenze 27 novembre 1984, causa 232/81 (Racc. pag. 3881), e causa 264/81 (Racc. pag. 3915). Si trattava di ricorsi proposti
da imprese aggiudicatarie nei confronti di un regolamento della [OSCURATO:PERSONA] che abrogava un regolamento precedente, in base
al quale l’ente di intervento italiano aveva posto in vendita un certo quantitativo di olio d’oliva. La Corte ha osservato
che, essendo il negozio già perfezionato tra le parti della vendita, «qualsiasi intervento da parte delle istituzioni comunitarie,
nel senso di impedire all’[ente di intervento italiano] di adempiere i propri obblighi nei confronti degli offerenti designati
dall’estrazione a sorte, costituiva necessariamente un atto riguardante questi ultimi direttamente e individualmente» (sentenze
Agricola commerciale olio e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 11, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 11).
35
– Sentenza 18 novembre 1975, causa 100/74 (Racc. pag. 1393).
36
– Si trattava di una società che aveva ottenuto, in data 19 luglio 1974, una licenza d’esportazione per 10 000 tonnellate
d’orzo, valida fino al 16 ottobre 1974. Ai sensi di un regolamento del Consiglio, i prezzi di riferimento e di intervento
applicabili in particolare ai cereali dovevano beneficiare di un aumento del 5% a partire dal 7 ottobre 1974. Tuttavia la
[OSCURATO:PERSONA], con regolamento 4 ottobre 1974, aveva previsto che tale provvedimento non si applicasse alle licenze di esportazione
concesse prima del 7 ottobre, privando così la ricorrente del beneficio dell’aumento previsto dal Consiglio per le 3 978 tonnellate
che doveva ancora esportare tra il 7 e il 16 ottobre. La Corte ha ammesso la ricevibilità del ricorso proposto dalla ricorrente
contro il regolamento della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha affermato che tale regolamento, negando a un gruppo definito di operatori
economici e con riferimento a specifiche esportazioni il beneficio dell’aumento dell’importo della restituzione, riguardava
un numero determinato e noto di esportatori di cereali, e che tale provvedimento, anche se parte di un atto a carattere normativo,
interessava tali esportatori a causa di una situazione di fatto che li contraddistingueva rispetto a ogni altro soggetto.
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– V., a sostegno di quest’analisi, la tesi di P. Cassia,
L’accès des personnes physiques ou morales au juge de la légalité des actes communautaires,
Dalloz, Parigi, 2002, pag. 752, punti 964 e segg.