CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34807/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della Corte di appello di Messiha visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha deciso in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 51641 del 5 luglio 2023 - della sentenza della medesima Corte di appello del 3 maggio 2022, che aveva parzialmente riformato — escludenClo la recidiva contestata e riconoscendo l'attenuante della collaborazione di gli all'art. 416- bis.1, terzo comma, cod. pen. e quindi riducendo la pena — la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina del 23 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen. 'e, ritenuta la continuazione con altri reati per i quali il predetto era stato gi giudicato, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, avendo questa Corte di cassazione annullato la prima sentenza della Corte di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, il Giudice del rinvio si è limitato a rideterminare l'entità della pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo di impugnazione con il quale contestualmente denuncia sia la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base, fissata in anni quindici, sia la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante della associazione armata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base per il reato associativo. L'odierno ricorrente è stato condannato per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso commesso sino al 23 aprile 2021, data della sentenza di primo grado, ed aggravato per essere l'associaziTe armata; il Giudice del rinvio ha determinato la pena per il reato associativo aggravato ai sensi del quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. in misura pari al minimo edittale, ossia anni dodici di reclusione. Un eventuale annullamento della sentenza per carenza di mdtivazione non potrebbe comunque condurre ad una pena base inferiore a quella determinata con la sentenza qui impugnata. Un interesse al ricorso potrebbe concepirsi solo laddove vi fosse la possibilità di pervenire all'esclusione dell'aggravante, ma il motivo di ricorso è inammissibile anche nella parte in cui il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, atteso che tale punto della decisione non ha costituito oggetto di annullamento con rinvio da parte di questa Corte di cassazione e quindi su di esso si è già formato il giudicato interno. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, cbmnna 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de