CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25095/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di minaccia aggravato dall'uso di un arma; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Pisano, è generico, poiché non illustra la decisività di quella deposizione (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato, è generico, poiché non si confronta con il fatto accertato dal giudice di merito: l'imputato ha minacciato la persona offesa, dicendole "ti ammazzo" e mostrando un coltello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1