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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02743/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 gennaio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Cassino il 12 gennaio 2024, ha rideterminato in anni 1 e mesi 5 di reclusione la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] (cui sono stati concessi i doppi benefici di legge) in ordine al reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000 riferito all'annualità 2014 e commesso il 17 settembre 2015 in Sora, mentre, in ordine all'annualità 2013, vi è stata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere sussistente il reato di dichiarazione fraudolenta ascritto ad [OSCURATO:PERSONA], hanno valorizzato gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che la società Ceam (poi [OSCURATO:PERSONA] 2015 di cui l'imputato era legale rappresentante, nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2013 e 2014, sì è avvalsa di una pluralità di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che si rivelava essere una società cartiera.

Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del diniego delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di appello sottolineato in senso ostativo, tra l'altro, la gravità del fatto, per come delineata dall'importo delle somme evase e dalla reiterazione delle condotte di evasione (cfr. pag. 2 della sentenza della Corte di appello).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 gennaio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Cassino il 12 gennaio 2024, ha rideterminato in anni 1 e mesi 5 di reclusione la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] (cui sono stati concessi i doppi benefici di legge) in ordine al reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 riferito all'annualità 2014 e commesso il 17 settembre 2015 in Sora, mentre, in ordine all'annualità 2013, vi è stata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere sussistente il reato di dichiarazione fraudolenta ascritto ad [OSCURATO:PERSONA], hanno valorizzato gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che la società Ceam (poi [OSCURATO:PERSONA] 2015 di cui l'imputato era legale rappresentante, nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2013 e 2014, sì è avvalsa di una pluralità di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che si rivelava essere una società cartiera. Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del diniego delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di appello sottolineato in senso ostativo, tra l'altro, la gravità del fatto, per come delineata dall'importo delle somme evase e dalla reiterazione delle condotte di evasione (cfr. pag. 2 della sentenza della Corte di appello). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 settembre 2
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