CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39270/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte ai sensi della citata norma del difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il quale nel replicare alle conclusioni del P.G. ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza in data 18/11/2019, pronunziando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto con sentenza n. 24159/2019 dalla Corte di Cassazione - la quale, in accoglimento del ricorso per saltum del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, aveva annullato la sentenza della Tribunale di Grosseto in data 25/11/2016 nella parte in cui il reato contestato era stato derubricato ai sensi del' art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990 - qualificata la condotta a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 73 comma 4 D.P.R. citato, stabiliva la pena a carico dell' imputato in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. I giudici territoriali "tenuto conto del numero delle piante e della personalità dell'imputato gravato da precedenti penali" individuavano la pena base pari ad anni tre di reclusione e mesi nove di reclusione ed euro 12.000,00, pervenendo alla pena finale sopra indicata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla recidiva contestata e revocavano la disposta sospensione condizionale della pena. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo due motivi: a. violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. nonché all' art. 73 comma 4 D.P.R. 309/1990. Assume che la corte territoriale, contravvenendo al dictum della sentenza di annullamento, nello stabilire la pena base pari ad anni tre di reclusione e mesi nove di reclusione ed euro 12.000,00 di multa aveva operato una rivalutazione in pejus degli elementi già valutati dal Tribunale e riguardanti il "numero delle piante" e la "personalità dell' imputato", non tenendo conto di quanto già stabilito dal primo giudice e violando i criteri di cui all' art. 133 c.p.; b. vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. nonché all' art. 73 comma 4 D.P.R. 309/1990. Rileva che la corte di appello non aveva in alcun modo motivato in punto di commisurazione della pena non potendosi limitare a richiamare del tutto genericamente il numero delle piante e la personalità dell'imputato. Osserva che la corte aveva trascurato di valutare tutti gli elementi allegati (ed espressamente richiamati in ricorso) idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite nonché omesso di considerare che i precedenti penali non specifici risalivano a 33 e 18 anni prima e riguardavano una condanna per furto (per la quale erano state concesse le attenuanti generiche nonché l' attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p.) ed una condanna, all' esito di patteggiamento, per furto e frode sull' imposta erariale (anche in questo caso con concessione delle attenuanti generiche nonché dell' attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p.), con la conseguenza che un regime sanzionatorio più adeguato avrebbe permesso la concessione della sospensione condizionale della pena riconosciuta in un'unica occasione. 3. Il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Deve, invero, rilevarsi che secondo l'univoco e costante insegnamento della corte di legittimità la determinazione della pena è oggetto di un giudizio di fatto che in quanto rimesso al potere discrezionale dell organo giudicante che ha, quale unico limite, quello adottare adeguata e logica motivazione sul punto fornendo una chiara esplicitazione delle ragioni della valutazione effettuata circa l'adeguamento della pena alla gravita del reato ed alla personalità dell' imputato con la conseguenza che la conclusione raggiunta non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia il frutto di ragionamento illogico od arbitrario. Il divieto di reformatio in peius non è, invero, utilmente invocabile rispetto ad un punto della prima decisione attinto da annullamento che, essendo stato integralmente travolto in sede di legittimità, non comporta alcun vincolo di obbligo di conformazione, in sede di rinvio, alla valutazione in precedenza effettuata a tale riguardo, dovendo il giudice del rinvio esclusivamente attenersi al principio sancito in sede di legittimità, nella specie afferente la qualificazione della condotta mentre un criterio automatico di riduzione proporzionale finirebbe per non tenere conto della concreta gravità dei fatti e della personalità dell' imputato, in rapporto alla nuova cornice edittale. Del resto è stato sottolineato da certa dottrina come la commisurazione in concreto della pena nel rispetto dei limiti edittali non è mai un'operazione neutra, ma è sempre condizionata dalla pena prevista in astratto, sicché la valutazione giudiziale può cambiare con il mutare dei limiti edittali previsti dalla legge ed è proprio la necessaria "individualizzazione del trattamento sanzionatorio" che dovrebbe portare ad escludere ogni automatismo, atteso che, diversamente, vi sarebbe un concreto rischio di applicazione di una pena sganciata dall'accertamento del fatto. Le Sezioni Unite della Corte, a proposito della rideternninazione della pena a seguito di pronuncia di incostituzionalità di una norma penale che modifica il trattamento sanzionatorio, hanno ribadito l'inutilizzabilità del criterio proporzionale o aritmetico, confermando la possibilità per il giudice dell'esecuzione di apprezzare in via discrezionale la congruità della pena, alla stregua dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., onde verificarne la funzionalità alla rieducazione del soggetto che vi debba essere sottoposto ai sensi dell'art. 27 Cost.(Sez. Un.,n. 37107 del 26/2/2015, Marcon, Rv. 264858; principio da ritenere valido anche in caso di annullamento con rinvio riguardante la qualificazione giuridica del fatto. Nella fattispecie in esame la sentenza appare immune di censure avendo i giudici di appello, con una motivazione adeguata e corretta in diritto, stabilito nell' esercizio dei poteri di loro spettanza, la pena valutando la gravità dei fatti (collegata al numero della piante coltivate dall' imputato, 125 piante di cannabis) e la personalità del ricorrente gravato da precedenti penali, non potendosi in alcun modo parlare di una violazione del divieto di reformatio in peius. 3.2. In ordine alla graduazione della pena va, quindi, ribadito che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di esame - non ricorre.Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). Le censure sono, dunque, manifestamente infondate in quanto la motivazione addotta dalla corte territoriale non è né carente, né manifestamente illogica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio. E' di tutta evidenza che le contestazioni dell' imputato secondo cui gli elementi indicati in ricorso, non presi in esame dalla corte di appello, avrebbero giustificato un trattamento sanzionatorio più mite sono prive di pregio alcuno. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenz