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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16187/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udiy6 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ch‘ha concluso chiedendo o il difensore _X cA)-( [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la pronuncia del Tribunale di Udine che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di sostituzione di persona, a loro ascritto al capo c) dell'imputazione, per avere tratto in errore la società Enel, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, avendo in particolare apposto o fatto apporre la falsa sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] sui contratti descritti in imputazione. 2.Avverso la predetta sentenza ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso si articola in due motivi. 3.1.Col primo motivo si deduce il difetto di motivazione per illogicità e contraddittorietà.

Il tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, hanno negato la concessione del beneficio di cui all'articolo 163 C.P. in relazione all'articolo 164 C.P. all'imputato, con motivazione che si fonda sui precedenti penali risultanti a carico degli imputati, senza fare distinzione tra loro; precedenti che non consentirebbero una prognosi di recidiva favorevole.

Tale motivazione per il [OSCURATO:PERSONA] è del tutto apodittica e infondata.

Questi invero ha un precedente per furto non aggravato del 1980, peraltro col riconoscimento dell'attenuante di quell'art. 62 n. 4 C.P., che ad oggi sarebbe punito solo a querela di parte, oltre che una condanna a pena pecuniaria del 1996 per un reato ora di competenza del giudice di pace; si tratta dunque di precedenti per reati in concreto palesemente non gravi.

L'imputato è dunque pacificamente persona che dà ampie garanzie di assenza di rischio di recidiva, che non risulta assolutamente pericoloso per la società, vista la condotta degli ultimi 34 anni e il tipo di condanne subite.

Si lamenta altresì il fatto che la Corte d'appello non ha tenuto in considerazione la remissione di querela intervenuta nel presente procedimento negando rilevanza alla stessa anche ai fini della valutazione della personalità dell'imputato; argomentando in maniera incomprensibile ed illogica si afferma che la remissione di querela nasce da iniziative utilitaristiche che non dimostrano resipiscenza. 3.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 164 C.P..

La sentenza impugnata viola anche tale disposizione normativa che non impedisce la concessione della sospensione condizionale della pena per condanna intermedia dopo la prima già a pena sospesa, se si tratta di delitto punito con pena pecuniaria.

Indi insta per l'annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio, chiedendosi riconoscersi il beneficio della sospensione condizionale della pena. 4.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono tre motivi. 4.1.Col primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione1r(7leduce il vizio argomentativo relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'articolo 494 C.P.

La Corte di appello si limita ad argomentare che per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA] la sua partecipazione al delitto di sostituzione di persona è comprovata dal fatto che tra le giostre alimentate con la fornitura di cui al contratto del 15 Marzo 2014 vi fossero anche le sue.

Ebbene, innanzitutto non è illustrato il requisito dell'induzione in errore che il Taubman avrebbe posto in essere nei confronti dell'Enel, pur costituendo esso elemento sostanziale del delitto di sostituzione di persona che è a forma vincolata. 4.2.Col secondo motivo deduce vizio argomentativo in relazione alla sussistenza del dolo specifico richiesto dall'articolo 494 C.P..

La Corte territoriale ha totalmente ignorato l'argomentazione difensiva illustrata anche nell'atto di appello per cui era usanza comune tra i giostrai collegarsi ad un impianto attivato da altro collega. 4.3.Col terzo motivo deduce vizio argomentativo in relazione alla sussistenza del contributo concorsuale del ricorrente nella consumazione della condotta di cui all'articolo 494 C.P., con particolare riferimento agli altri due contratti rispetto ai quali l'imputato non aveva alcun interesse ed utilità; in ogni caso l'essere stato beneficiario dell'allacciamento al contratto di piazza 1 maggio non comporta alcun automatismo di contributo causale tant'è che sul punto la parte motiva della sentenza impugnata è particolarmente illogica.

Indi insiste per l'annullamento della sentenza impugnata 5.11 ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 132 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo di- chiararsi inammissibile il ricorso; i difensori degli imputati hanno fatto pervenire memorie con le quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili.1.Quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si osserva, innanzitutto, che la corte territoriale ha fondato il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena non solo sulla esistenza di precedenti penali a carico del ricorrente ma anche sulla condotta dal medesimo tenuta; condotta che, in sede di conferma del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante ravvisata, veniva valutata negativamente quanto alla gravità del fatto, e quanto a quella estrinsecatasi nell'ambito del procedimento, essa non era comunque ritenuta di per sé indicativa di effettiva resipiscenza.

Sicchè, a fronte di tale valutazione congruamente motivata, non vi è spazio per una diversa considerazione da parte di questa Corte di quegli stessi elementi già ritenuti non sufficienti dal giudice di merito ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto; beneficio che peraltro era stato già in primo grado oggetto di decisione reiettiva che veniva contestata in appello solo sulla base della circostanza, segnalata come contraddittoria, secondo cui il giudice aveva, da un lato, escluso la recidiva reiterata contestata ritenendo il nuovo fatto criminoso, rispetto ai precedenti risalenti nel tempo, non indicativo di maggiore pervicacia e pericolosità sociale dei prevenuto e, dall"altro, affermato che in considerazione di quegli stessi precedenti, non potesse formularsi una prognosi positiva in favore dell'imputato.

Ebbene, è il caso, innanzitutto, di ricordare che in tema di sospensione condizionale della pena, ii giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, Sentenza n. 57704 del 14/09/2017, Rv. 272087, nella specie, questa Corte ha ritenuto corretta la decisione di diniego del beneficio motivata sull'esistenza di precedenti penali e sulle circostanze inerenti alla condotta di reato commessa) e che anche le stesse modalità del fatto sub iudice possono indurre ad escludere il beneficio ( cfr. Sez. 2, Sentenza n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534 -- 01); e che ciò che rileva, è che il giudice abbia congruamente motivato ai riguardo non essendo censurabilì in cassazione i profili attinenti al merito della regiudicanda, profili che possono essere implicati anche nell'ambito della valutazione prognostica sottesa ai giudizio in argomento.

Ed invero, come è stato affermato da questa Corte da epoca risalente, non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, quando sia congruamente motivato, il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena, che trovi fondamento nella prognosi sfavorevole sul futuro comportamento dell'imputato (giurisprudenza costante, si registra una prima pronuncia massimata in tal senso con Sez. 6, Sentenza n. 1173 del 11/11/1981 Ud. (dep. 06/02/1982 ) Rv. 152044 - 01).

A ciò si aggiunge che nel caso di specie è applicabile il disposto di cui all'art. 164 comma 2 n. 1 cod. pen., che esclude il riconoscimento del beneficio, alternativamente, sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto (l'imputato, secondo quanto precisato dalla stessa difesa, fu condannato, sia pure nel 1980, per il delitto di furto), sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali, sicchè, a rigore, non ricorreva l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena (cfr. Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Rv. 250583, secondo cui non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1.

Né l'astratta applicabilità dell'art. 164, u.c., cod. pen. che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati.).

Né potrebbe assumere rilievo la circostanza segnalata come contraddittoria in ricorso, dal momento che il giudizio sulla recidiva, che si ferma a valutare in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice", ove negatorio circa la sussistenza della recidiva non esclude che possa, nondimeno, formularsi prognosi sfavorevole in termini di recidivanza, costituendo i fatti pregressi comunque un antefatto, a tal fine, valutabile a prescindere dallo specifico raccordo ravvisabile tra essi e il nuovo fatto criminoso, avendo comunque il soggetto dimostrato di aver continuato a delinquere nel tempo.

Sicchè l'argomento difensivo che si appunta su tale aspetto non è, di per sé, spendibile per affermare che una volta esclusa la riva non possa poi formularsi prognosi negativa sul futuro comportamento dell'imputato, implicando i giudizi rispettivamente ad essi riferibili - quello sulla recidiva e quello prognostico - valutazioni non del tutto coincidenti; in particolare, quella inerente alla prognosi futura involge anche le stesse modalità del fatto sub iudice che possono, di per sé, indurre ad escludere il beneficio, essendo esse, nell'ambito di tale giudizio, valutabili anche a prescindere dal rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, su cui si impernia, invece, la valutazione delIELrecidiva.

Nel caso di specie, si sono, peraltro, indicati anche gii altri elementi ritenuti non confacenti col giudizio prognostico favorevole (gravità del fatto, per il quale si è comunque partiti da una pena base superiore al minimo edittale di mesi uno e giorni venti di reclusione aumentata per la continuazione alla pena inflitta di mesi due di reclusione, e comportamento processuale).2.

I motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono tutti aspecifici, avendo la corte territoriale dato compiutamente conto delle ragioni per le quali il ricorrente dovesse ritenersi a pieno titolo concorrente nel reato di sostituzione di persona.

In particolare, nel confermare la pronuncia di primo grado, il giudice dell'appello ha spiegato che la partecipazione dell'imputato alla sostituzione di persona operata in relazione ai contratti di fornitura di energia elettrica, falsamente intestati a [OSCURATO:PERSONA], emerge dal fatto che tra le giostre alimentate con la fornitura oggetto del contratto della 15 Marzo 2014, site in piazza 1 Maggio, in Udine, vi erano anche queile facenti capo al medesimo, come riferito dal teste Capri ed accertato dalla P.G. nel corso del sopralluogo effettuato; in particolare, i carabinieri avevano accertato, non solo, che vi era posizionata una giostra facente capo al [OSCURATO:PERSONA], ma che i fili di collegamento relativi alla fornitura di cui al contratto attivato per le strutture di piazza 1 Maggio alimentavano anche una delle giostre di [OSCURATO:PERSONA].

Ha altresì affermato la Corte territoriale che il concorso del Taubman nella consumazione della sostituzione di persona anche in relazione agli altri contratti emerge dal fatto che, come osservato dal giudice di primo grado, l'operazione di falso risulta unitaria atteso che su tutti i contratti veniva posto il nonne di [OSCURATO:PERSONA], veniva indicato un medesimo recapito telefonico e un identico indirizzo per l'invio della fatturazione; la sottoscrizione di tutti i contratti appare riconducibile ad un'unica mano; l'unità dell'operazione di sostituzione di persona induce dunque a ritenere che la stessa, sia nella sua ideazione, sia nell'esecuzione, facesse capo a tutti i soggetti che ne hanno beneficiato - conclude la sentenza impugnata - non risultando elementi che inducano a ravvisare una distinzione tra gli ideatori e autori dei falso e destinatari del profitto dal medesimo derivante.

Appare evidente che i motivi del ricorso in scrutinò sono inammissibili perchè oltre a non confrontarsi adeguatamente con la sentenza impugnata, finiscono col richiedere una complessiva rivalutazione probatoria e in fatto della regiudicanda, che com'è noto non è ammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-04: Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 dei 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 3.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti e, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inannmissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa deile ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14.2.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udiy6 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ch‘ha concluso chiedendo o il difensore _X cA)-( [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la pronuncia del Tribunale di Udine che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di sostituzione di persona, a loro ascritto al capo c) dell'imputazione, per avere tratto in errore la società Enel, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, avendo in particolare apposto o fatto apporre la falsa sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] sui contratti descritti in imputazione. 2.Avverso la predetta sentenza ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso si articola in due motivi. 3.1.Col primo motivo si deduce il difetto di motivazione per illogicità e contraddittorietà. Il tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, hanno negato la concessione del beneficio di cui all'articolo 163 C.P. in relazione all'articolo 164 C.P. all'imputato, con motivazione che si fonda sui precedenti penali risultanti a carico degli imputati, senza fare distinzione tra loro; precedenti che non consentirebbero una prognosi di recidiva favorevole. Tale motivazione per il [OSCURATO:PERSONA] è del tutto apodittica e infondata. Questi invero ha un precedente per furto non aggravato del 1980, peraltro col riconoscimento dell'attenuante di quell'art. 62 n. 4 C.P., che ad oggi sarebbe punito solo a querela di parte, oltre che una condanna a pena pecuniaria del 1996 per un reato ora di competenza del giudice di pace; si tratta dunque di precedenti per reati in concreto palesemente non gravi. L'imputato è dunque pacificamente persona che dà ampie garanzie di assenza di rischio di recidiva, che non risulta assolutamente pericoloso per la società, vista la condotta degli ultimi 34 anni e il tipo di condanne subite. Si lamenta altresì il fatto che la Corte d'appello non ha tenuto in considerazione la remissione di querela intervenuta nel presente procedimento negando rilevanza alla stessa anche ai fini della valutazione della personalità dell'imputato; argomentando in maniera incomprensibile ed illogica si afferma che la remissione di querela nasce da iniziative utilitaristiche che non dimostrano resipiscenza. 3.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 164 C.P.. La sentenza impugnata viola anche tale disposizione normativa che non impedisce la concessione della sospensione condizionale della pena per condanna intermedia dopo la prima già a pena sospesa, se si tratta di delitto punito con pena pecuniaria. Indi insta per l'annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio, chiedendosi riconoscersi il beneficio della sospensione condizionale della pena. 4.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono tre motivi. 4.1.Col primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione1r(7leduce il vizio argomentativo relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'articolo 494 C.P. La Corte di appello si limita ad argomentare che per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA] la sua partecipazione al delitto di sostituzione di persona è comprovata dal fatto che tra le giostre alimentate con la fornitura di cui al contratto del 15 Marzo 2014 vi fossero anche le sue. Ebbene, innanzitutto non è illustrato il requisito dell'induzione in errore che il Taubman avrebbe posto in essere nei confronti dell'Enel, pur costituendo esso elemento sostanziale del delitto di sostituzione di persona che è a forma vincolata. 4.2.Col secondo motivo deduce vizio argomentativo in relazione alla sussistenza del dolo specifico richiesto dall'articolo 494 C.P.. La Corte territoriale ha totalmente ignorato l'argomentazione difensiva illustrata anche nell'atto di appello per cui era usanza comune tra i giostrai collegarsi ad un impianto attivato da altro collega. 4.3.Col terzo motivo deduce vizio argomentativo in relazione alla sussistenza del contributo concorsuale del ricorrente nella consumazione della condotta di cui all'articolo 494 C.P., con particolare riferimento agli altri due contratti rispetto ai quali l'imputato non aveva alcun interesse ed utilità; in ogni caso l'essere stato beneficiario dell'allacciamento al contratto di piazza 1 maggio non comporta alcun automatismo di contributo causale tant'è che sul punto la parte motiva della sentenza impugnata è particolarmente illogica. Indi insiste per l'annullamento della sentenza impugnata 5.11 ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 132 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo di- chiararsi inammissibile il ricorso; i difensori degli imputati hanno fatto pervenire memorie con le quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili.1.Quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si osserva, innanzitutto, che la corte territoriale ha fondato il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena non solo sulla esistenza di precedenti penali a carico del ricorrente ma anche sulla condotta dal medesimo tenuta; condotta che, in sede di conferma del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante ravvisata, veniva valutata negativamente quanto alla gravità del fatto, e quanto a quella estrinsecatasi nell'ambito del procedimento, essa non era comunque ritenuta di per sé indicativa di effettiva resipiscenza. Sicchè, a fronte di tale valutazione congruamente motivata, non vi è spazio per una diversa considerazione da parte di questa Corte di quegli stessi elementi già ritenuti non sufficienti dal giudice di merito ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto; beneficio che peraltro era stato già in primo grado oggetto di decisione reiettiva che veniva contestata in appello solo sulla base della circostanza, segnalata come contraddittoria, secondo cui il giudice aveva, da un lato, escluso la recidiva reiterata contestata ritenendo il nuovo fatto criminoso, rispetto ai precedenti risalenti nel tempo, non indicativo di maggiore pervicacia e pericolosità sociale dei prevenuto e, dall"altro, affermato che in considerazione di quegli stessi precedenti, non potesse formularsi una prognosi positiva in favore dell'imputato. Ebbene, è il caso, innanzitutto, di ricordare che in tema di sospensione condizionale della pena, ii giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, Sentenza n. 57704 del 14/09/2017, Rv. 272087, nella specie, questa Corte ha ritenuto corretta la decisione di diniego del beneficio motivata sull'esistenza di precedenti penali e sulle circostanze inerenti alla condotta di reato commessa) e che anche le stesse modalità del fatto sub iudice possono indurre ad escludere il beneficio ( cfr. Sez. 2, Sentenza n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534 -- 01); e che ciò che rileva, è che il giudice abbia congruamente motivato ai riguardo non essendo censurabilì in cassazione i profili attinenti al merito della regiudicanda, profili che possono essere implicati anche nell'ambito della valutazione prognostica sottesa ai giudizio in argomento. Ed invero, come è stato affermato da questa Corte da epoca risalente, non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, quando sia congruamente motivato, il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena, che trovi fondamento nella prognosi sfavorevole sul futuro comportamento dell'imputato (giurisprudenza costante, si registra una prima pronuncia massimata in tal senso con Sez. 6, Sentenza n. 1173 del 11/11/1981 Ud. (dep. 06/02/1982 ) Rv. 152044 - 01). A ciò si aggiunge che nel caso di specie è applicabile il disposto di cui all'art. 164 comma 2 n. 1 cod. pen., che esclude il riconoscimento del beneficio, alternativamente, sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto (l'imputato, secondo quanto precisato dalla stessa difesa, fu condannato, sia pure nel 1980, per il delitto di furto), sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali, sicchè, a rigore, non ricorreva l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena (cfr. Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Rv. 250583, secondo cui non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1. Né l'astratta applicabilità dell'art. 164, u.c., cod. pen. che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati.). Né potrebbe assumere rilievo la circostanza segnalata come contraddittoria in ricorso, dal momento che il giudizio sulla recidiva, che si ferma a valutare in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice", ove negatorio circa la sussistenza della recidiva non esclude che possa, nondimeno, formularsi prognosi sfavorevole in termini di recidivanza, costituendo i fatti pregressi comunque un antefatto, a tal fine, valutabile a prescindere dallo specifico raccordo ravvisabile tra essi e il nuovo fatto criminoso, avendo comunque il soggetto dimostrato di aver continuato a delinquere nel tempo. Sicchè l'argomento difensivo che si appunta su tale aspetto non è, di per sé, spendibile per affermare che una volta esclusa la riva non possa poi formularsi prognosi negativa sul futuro comportamento dell'imputato, implicando i giudizi rispettivamente ad essi riferibili - quello sulla recidiva e quello prognostico - valutazioni non del tutto coincidenti; in particolare, quella inerente alla prognosi futura involge anche le stesse modalità del fatto sub iudice che possono, di per sé, indurre ad escludere il beneficio, essendo esse, nell'ambito di tale giudizio, valutabili anche a prescindere dal rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, su cui si impernia, invece, la valutazione delIELrecidiva. Nel caso di specie, si sono, peraltro, indicati anche gii altri elementi ritenuti non confacenti col giudizio prognostico favorevole (gravità del fatto, per il quale si è comunque partiti da una pena base superiore al minimo edittale di mesi uno e giorni venti di reclusione aumentata per la continuazione alla pena inflitta di mesi due di reclusione, e comportamento processuale).2. I motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono tutti aspecifici, avendo la corte territoriale dato compiutamente conto delle ragioni per le quali il ricorrente dovesse ritenersi a pieno titolo concorrente nel reato di sostituzione di persona. In particolare, nel confermare la pronuncia di primo grado, il giudice dell'appello ha spiegato che la partecipazione dell'imputato alla sostituzione di persona operata in relazione ai contratti di fornitura di energia elettrica, falsamente intestati a [OSCURATO:PERSONA], emerge dal fatto che tra le giostre alimentate con la fornitura oggetto del contratto della 15 Marzo 2014, site in piazza 1 Maggio, in Udine, vi erano anche queile facenti capo al medesimo, come riferito dal teste Capri ed accertato dalla P.G. nel corso del sopralluogo effettuato; in particolare, i carabinieri avevano accertato, non solo, che vi era posizionata una giostra facente capo al [OSCURATO:PERSONA], ma che i fili di collegamento relativi alla fornitura di cui al contratto attivato per le strutture di piazza 1 Maggio alimentavano anche una delle giostre di [OSCURATO:PERSONA]. Ha altresì affermato la Corte territoriale che il concorso del Taubman nella consumazione della sostituzione di persona anche in relazione agli altri contratti emerge dal fatto che, come osservato dal giudice di primo grado, l'operazione di falso risulta unitaria atteso che su tutti i contratti veniva posto il nonne di [OSCURATO:PERSONA], veniva indicato un medesimo recapito telefonico e un identico indirizzo per l'invio della fatturazione; la sottoscrizione di tutti i contratti appare riconducibile ad un'unica mano; l'unità dell'operazione di sostituzione di persona induce dunque a ritenere che la stessa, sia nella sua ideazione, sia nell'esecuzione, facesse capo a tutti i soggetti che ne hanno beneficiato - conclude la sentenza impugnata - non risultando elementi che inducano a ravvisare una distinzione tra gli ideatori e autori dei falso e destinatari del profitto dal medesimo derivante. Appare evidente che i motivi del ricorso in scrutinò sono inammissibili perchè oltre a non confrontarsi adeguatamente con la sentenza impugnata, finiscono col richiedere una complessiva rivalutazione probatoria e in fatto della regiudicanda, che com'è noto non è ammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-04: Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 dei 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 3.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti e, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inannmissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa deile ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14.2.202
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