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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 25572/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6225-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BARI, VIA G. PASCOLI, N. 39,rappresentato e dife so in proprio ; -ricorrente- nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -resistente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice designato dalla Corte d’Appello di Bari rigettava la domanda, proposta dal procuratore antistatario [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva in proprio l’indennizzo per irragionevole durata del procedimento civile presupposto.

Ric. 2022 n. 06225 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 2 -

1.1. In pari data [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto, non rispettando, tuttavia, il termine del 15.12.2020 assegnato per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, effettuata invece in data 04.01.2021.

Stante la mancata costituzione del Ministero della Giustizia, la Corte d’Appello di Bari ordinava la rinnovazione della notifica, fissando il termine perentorio al 15.03.2021.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] provvedeva alla nuova notifica senza, tuttavia, depositare il contenuto della busta telematica.

2. Con decreto qui impugnato , la Corte d’Appello di Bari in composizione collegiale dichiarava l’estinzione del giudizio di opposizione così motivando: - nel corso dell’udienza di verifica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva rilevato che l’opponente non aveva fornito la prova dell’adempimento dell’onere di rinnovo della notifica nei termini perentori imposti; -la parte che si avvale della notifica a mezzo PEC è tenuta a fornire la prova con modalità telematiche, salva l’ipotesi meramente residuale in cui tale possibilità non sussista e sia, perciò, ammesso il deposito cartaceo ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, legge 21 gennaio 1994, n. 53; -nel caso di specie, pur ricorrendo l’ipotesi di notifica a mezzo PEC, l’opponente si è limitato ad addurre generiche «disfunzioni operative del sistema Giuffré» a giustificazione del mancato deposito della prova telematica.

3. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

In data 11.03.2022 il Ministero della Giustiziafaceva pervenire atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2022 n. 06225 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 3 -

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 4 della legge n. 89/2001 violazione e falsa applicazione degli artt. 291, comma 1, e 307, comma 3, cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, comma 3, legge n. 53/94 e dell’art. 19-bis, comma 5, delle specifiche tecniche di cui al provvedimento dgsia del 16 aprile 2014 - violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1-bis, legge n. 53/94 –violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ.

1.1. Con una prima censura il ricorrente sostiene la non perentorietà del termine di notifica del ricorso introduttivo del procedimento di equa riparazione, in quanto l’art. 291 cod. proc. civ. presume l’accertamento di un vizio che importi la nullità della notificazione, che non può certamente essere ravvisato nell’inosservanza del termine non perentorio per la notifica del ricorso contenuto nel decreto di fissazione dell’udienza.

1.1.1. La censura propone una questione reiterata nel secondo motivo di ricorso che, pertanto, si intende trattato congiuntamente, ed è priva di pregio.

E’ ben vero che questa Corte, facendo applicazione al giudizio di opposizione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite (n. 5700 del 2014), ha già avuto modo di chiarire che «nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 dà luogo ad un procedimento camerale, sicché il termine assegnato per la notificazione del ricorso non ha carattere perentorio e, laddove quest'ultima risulti omessa o inesistente, il giudice, in difetto di spontanea costituzione del resistente all'udienza fissata nel decreto (che ha valoresanante in applicazione analogica degli artt. 164 e 291 c.p.c.), deve fissare un nuovo termine per la notifica» (v.

Cass. n. 18433/2016; in precedenza, sentenza n. 18113 del 2015).

Tuttavia, Ric. 2022 n. 06225 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 4 - nel caso di specie, la Corte d’Appello –nel corso dell’udienza in camera di consiglio – stante la mancata costituzione del Ministero della Giustizia, ha assegnato un nuovo termine qualificandolo come perentorio, a prescindere dalla non perentorietà del primo termine.

Poiché la seconda notifica deve considerarsi nulla, per le ragioni esposte al successivo punto 1 . 2 .

1. , correttamente la Corte d’Appello ha proceduto alla dichiarazione di estinzione del giudizio, ex art. 291, comma 3, cod. proc. civ.

Un tale effetto è da ricollegare al fatto che, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio, questo non può essere né sospeso, né prorogato neanche per accordo delle parti, salvo che l’interessato non abbia provato una difficoltà a lui non imputabile, ex art. 153, commi 1 e 2, cod. proc. civ. (Cass. n. 9541 del 2023; Cass. n. 4867 del 2006; Cass. n. 2899 del 2005).

1.2. Con una seconda censura il ricorrente si duole del fatto che la Corte territorialenon haritenuto sufficiente la prova fornita dall’odierno ricorrente a dimostrazione dell’esistenza della notificazione telematica: il Lojodice, invece, aveva fornito detta prova a mezzo ricevute di accettazione e consegna, in conformità a quanto previsto dall’art. 3- bis, comma 3, legge n. 53 del 1994, dando conto, a messo di nota di deposito, dell’impossibilità di produrre il contenuto della busta telematica a causa di disfunzioni nel sistema operativo Giuffré.

Di tal ché non sussiste neanche alcuna violazione dell’art. 9, comma 1-bis, della stessa legge.

1.2.1. Anche questa censura è priva di pregio.

Qualora l’atto di opposizione sia stato notificato a norma dell'articolo 3-bis della legge n. 53 del 1994, come nel caso di specie, la medesima legge consente all’avvocato di procedere a norma dell’art. 9, comma 1-bis, ossia producendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, purché la copia analogica sia corredata Ric. 2022 n. 06225 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 5 - dall’attestazione di conformità (v. in motivazione Cass. Sez. Trib., n. 981 del 16.01.2023).

La ragione della scelta operata dal legislatore, che non richiede l'attestazione di conformità in relazione all'atto nativo digitale, il quale sia prodotto in giudizio in tale forma, non già in copia, mediante allegazione telematica al fascicolo dibattimentale, dipende dal fatto che, nei documenti su supporto cartaceo vi è un problema di conformità dell'atto depositato con l'originale.

L’argomento trae conferma dalle seguenti norme: -l’art. 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, prevede che: «l.

Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sonotratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato». -l’art. 9, commi 1 e 1-bis, legge n. 53 del 1994, recitano: «1.

Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1-bis Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Ric. 2022 n. 06225 sez.

S2 -ud. 04-05-2023 - 6 - - l'art. 16 del D.L. n. 119 del 2018, come conv., il quale, introducendo l'art. 25-bis al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto, al comma 1, lett. b), n. 3: «3.

La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico».

1.2.2. Nel caso che ci occupa il ricorrente non deduce di aver prodotto detta attestazione di conformità: pertanto il motivo merita di essere rigettato.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della l. n. 89 del 2001– violazione e falsa applicazione dell’art. 6CEDU, come applicata dalla Corte EDU – violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 421 cod. proc. civ.

2.1. Il motivo è infondatoper le ragioni già esposte al punto 1.1.1.

3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.

Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo la parte svolto attività difensiva.

Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 -i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6225-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BARI, VIA G. PASCOLI, N. 39,rappresentato e dife so in proprio ; -ricorrente- nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -resistente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice designato dalla Corte d’Appello di Bari rigettava la domanda, proposta dal procuratore antistatario [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva in proprio l’indennizzo per irragionevole durata del procedimento civile presupposto. Ric. 2022 n. 06225 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 2 - 1.1. In pari data [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto, non rispettando, tuttavia, il termine del 15.12.2020 assegnato per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, effettuata invece in data 04.01.2021. Stante la mancata costituzione del Ministero della Giustizia, la Corte d’Appello di Bari ordinava la rinnovazione della notifica, fissando il termine perentorio al 15.03.2021. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] provvedeva alla nuova notifica senza, tuttavia, depositare il contenuto della busta telematica. 2. Con decreto qui impugnato , la Corte d’Appello di Bari in composizione collegiale dichiarava l’estinzione del giudizio di opposizione così motivando: - nel corso dell’udienza di verifica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva rilevato che l’opponente non aveva fornito la prova dell’adempimento dell’onere di rinnovo della notifica nei termini perentori imposti; -la parte che si avvale della notifica a mezzo PEC è tenuta a fornire la prova con modalità telematiche, salva l’ipotesi meramente residuale in cui tale possibilità non sussista e sia, perciò, ammesso il deposito cartaceo ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, legge 21 gennaio 1994, n. 53; -nel caso di specie, pur ricorrendo l’ipotesi di notifica a mezzo PEC, l’opponente si è limitato ad addurre generiche «disfunzioni operative del sistema Giuffré» a giustificazione del mancato deposito della prova telematica. 3. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. In data 11.03.2022 il Ministero della Giustiziafaceva pervenire atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2022 n. 06225 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 3 - 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 4 della legge n. 89/2001 violazione e falsa applicazione degli artt. 291, comma 1, e 307, comma 3, cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, comma 3, legge n. 53/94 e dell’art. 19-bis, comma 5, delle specifiche tecniche di cui al provvedimento dgsia del 16 aprile 2014 - violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1-bis, legge n. 53/94 –violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ. 1.1. Con una prima censura il ricorrente sostiene la non perentorietà del termine di notifica del ricorso introduttivo del procedimento di equa riparazione, in quanto l’art. 291 cod. proc. civ. presume l’accertamento di un vizio che importi la nullità della notificazione, che non può certamente essere ravvisato nell’inosservanza del termine non perentorio per la notifica del ricorso contenuto nel decreto di fissazione dell’udienza. 1.1.1. La censura propone una questione reiterata nel secondo motivo di ricorso che, pertanto, si intende trattato congiuntamente, ed è priva di pregio. E’ ben vero che questa Corte, facendo applicazione al giudizio di opposizione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite (n. 5700 del 2014), ha già avuto modo di chiarire che «nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 dà luogo ad un procedimento camerale, sicché il termine assegnato per la notificazione del ricorso non ha carattere perentorio e, laddove quest'ultima risulti omessa o inesistente, il giudice, in difetto di spontanea costituzione del resistente all'udienza fissata nel decreto (che ha valoresanante in applicazione analogica degli artt. 164 e 291 c.p.c.), deve fissare un nuovo termine per la notifica» (v. Cass. n. 18433/2016; in precedenza, sentenza n. 18113 del 2015). Tuttavia, Ric. 2022 n. 06225 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 4 - nel caso di specie, la Corte d’Appello –nel corso dell’udienza in camera di consiglio – stante la mancata costituzione del Ministero della Giustizia, ha assegnato un nuovo termine qualificandolo come perentorio, a prescindere dalla non perentorietà del primo termine. Poiché la seconda notifica deve considerarsi nulla, per le ragioni esposte al successivo punto 1 . 2 . 1. , correttamente la Corte d’Appello ha proceduto alla dichiarazione di estinzione del giudizio, ex art. 291, comma 3, cod. proc. civ. Un tale effetto è da ricollegare al fatto che, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio, questo non può essere né sospeso, né prorogato neanche per accordo delle parti, salvo che l’interessato non abbia provato una difficoltà a lui non imputabile, ex art. 153, commi 1 e 2, cod. proc. civ. (Cass. n. 9541 del 2023; Cass. n. 4867 del 2006; Cass. n. 2899 del 2005). 1.2. Con una seconda censura il ricorrente si duole del fatto che la Corte territorialenon haritenuto sufficiente la prova fornita dall’odierno ricorrente a dimostrazione dell’esistenza della notificazione telematica: il Lojodice, invece, aveva fornito detta prova a mezzo ricevute di accettazione e consegna, in conformità a quanto previsto dall’art. 3- bis, comma 3, legge n. 53 del 1994, dando conto, a messo di nota di deposito, dell’impossibilità di produrre il contenuto della busta telematica a causa di disfunzioni nel sistema operativo Giuffré. Di tal ché non sussiste neanche alcuna violazione dell’art. 9, comma 1-bis, della stessa legge. 1.2.1. Anche questa censura è priva di pregio. Qualora l’atto di opposizione sia stato notificato a norma dell'articolo 3-bis della legge n. 53 del 1994, come nel caso di specie, la medesima legge consente all’avvocato di procedere a norma dell’art. 9, comma 1-bis, ossia producendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, purché la copia analogica sia corredata Ric. 2022 n. 06225 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 5 - dall’attestazione di conformità (v. in motivazione Cass. Sez. Trib., n. 981 del 16.01.2023). La ragione della scelta operata dal legislatore, che non richiede l'attestazione di conformità in relazione all'atto nativo digitale, il quale sia prodotto in giudizio in tale forma, non già in copia, mediante allegazione telematica al fascicolo dibattimentale, dipende dal fatto che, nei documenti su supporto cartaceo vi è un problema di conformità dell'atto depositato con l'originale. L’argomento trae conferma dalle seguenti norme: -l’art. 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, prevede che: «l. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sonotratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato». -l’art. 9, commi 1 e 1-bis, legge n. 53 del 1994, recitano: «1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1-bis Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». Ric. 2022 n. 06225 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 6 - - l'art. 16 del D.L. n. 119 del 2018, come conv., il quale, introducendo l'art. 25-bis al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto, al comma 1, lett. b), n. 3: «3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico». 1.2.2. Nel caso che ci occupa il ricorrente non deduce di aver prodotto detta attestazione di conformità: pertanto il motivo merita di essere rigettato. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della l. n. 89 del 2001– violazione e falsa applicazione dell’art. 6CEDU, come applicata dalla Corte EDU – violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 421 cod. proc. civ. 2.1. Il motivo è infondatoper le ragioni già esposte al punto 1.1.1. 3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo la parte svolto attività difensiva. Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 -i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso pr
Decreto Cassazione n. 25572/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris