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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021

Cassazione n. 12801/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del 25 luglio 2019 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art.582 cod. pen.. e l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 181, 182, 190, 192, 194, 199 e 530 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva motivato la condanna ritenendo attendibili le due persone offese ed inattendibile il teste [OSCURATO:PERSONA] ed egli, con l'atto di appello, aveva lamentato l'erronea valutazione delle prove testimoniali sostenendo che le due persone offese erano inattendibili e che le loro deposizioni erano contraddette dalla testimonianza del Ferri che doveva ritenersi credibile ,e la cui attendibilità era stata immotivatamente negata.

Il Tribunale ha rigettato il motivo di appello affermando che la deposizione del Ferri era affetta da nullità perché lo stesso non era stato preventivamente avvisato della facoltà di astenersi in qualità di parente dell'imputato.

Il rilevo della nullità deve ritenersi illegittimo in quanto trattasi di nullità relativa che può essere rilevata solo su tempestiva eccezione di parte; nel caso di specie il rilievo era avvenuto di ufficio e dopo che le parti erano decadute dalla relativa eccezione.

La testimonianza del Ferri avrebbe, dunque, dovuto essere valutata dalla Corte di appello ed essa avrebbe sicuramente condotto all'assoluzione dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dell'erronea valutazione delle deposizione delle due persone offese.

Sostiene che queste sono inattendibili e che le loro deposizioni, che si contraddicono reciprocamente, sono state malamente interpretate.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria difensiva ed una memoria di replica con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

L'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi assiste prima del compimento dell'esame testimoniale ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l'impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, S., Rv. 273219; Sez. 5, n. 48693 del 19/09/2014, Boccoli, Rv. 261437; Sez. 5, n. 13591 del 12/03/2010, D'E., Rv. 246715).

Ne deriva che il rilievo ufficioso della nullità è illegittimo e che la decisione è affetta da un vizio di violazione di legge e che il Tribunale avrebbe comunque dovuto valutare la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA].

2. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del 25 luglio 2019 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art.582 cod. pen.. e l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 181, 182, 190, 192, 194, 199 e 530 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva motivato la condanna ritenendo attendibili le due persone offese ed inattendibile il teste [OSCURATO:PERSONA] ed egli, con l'atto di appello, aveva lamentato l'erronea valutazione delle prove testimoniali sostenendo che le due persone offese erano inattendibili e che le loro deposizioni erano contraddette dalla testimonianza del Ferri che doveva ritenersi credibile ,e la cui attendibilità era stata immotivatamente negata. Il Tribunale ha rigettato il motivo di appello affermando che la deposizione del Ferri era affetta da nullità perché lo stesso non era stato preventivamente avvisato della facoltà di astenersi in qualità di parente dell'imputato. Il rilevo della nullità deve ritenersi illegittimo in quanto trattasi di nullità relativa che può essere rilevata solo su tempestiva eccezione di parte; nel caso di specie il rilievo era avvenuto di ufficio e dopo che le parti erano decadute dalla relativa eccezione. La testimonianza del Ferri avrebbe, dunque, dovuto essere valutata dalla Corte di appello ed essa avrebbe sicuramente condotto all'assoluzione dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dell'erronea valutazione delle deposizione delle due persone offese. Sostiene che queste sono inattendibili e che le loro deposizioni, che si contraddicono reciprocamente, sono state malamente interpretate. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria difensiva ed una memoria di replica con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi assiste prima del compimento dell'esame testimoniale ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l'impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, S., Rv. 273219; Sez. 5, n. 48693 del 19/09/2014, Boccoli, Rv. 261437; Sez. 5, n. 13591 del 12/03/2010, D'E., Rv. 246715). Ne deriva che il rilievo ufficioso della nullità è illegittimo e che la decisione è affetta da un vizio di violazione di legge e che il Tribunale avrebbe comunque dovuto valutare la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. 2. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN
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