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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 11676/2022

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9 ORDINANZA sul ricorso n. 7354/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona legale del rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sistina n. 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandatario di Securitisation service S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 7354/2019 Numero sezionale 197/2022 Numero di raccolta generale 11676/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 - intimati - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PAVIA, depositata il 10/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 01/02/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, l’ordinanza, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] resa nella procedura esecutiva n. 329 del 2014, del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pavia che, ritenendo che l’istanza di ricusazione nei confronti di altro magistrato dello stesso Tribunale non comportasse sospensione del procedimento esecutivo, ha revocato un precedente provvedimento di sospensione dell’esecuzione, concernente le operazioni delegate di vendita forzata, affermando che le operazioni di vendita potevano procedere secondo la calendarizzazione prefissata dal professionista delegato.

Resistono, con separati controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA].

La causa è stata chiamata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la palese inammissibilità del ricorso proposto dal Barbieri – per le ragioni che di seguito si espongono – consente di escludere la necessità di verificare la compiuta notifica del ricorso nei confronti di tutti i soggetti partecipanti nella procedura esecutiva e nei cui confronti risulta rivolta l’impugnazione (Sez.

Un. 6826 del 22/03/2010 (Rv. 612077 - 01).

Ad. 01/02/2022 CC R.G.N. 7354/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 7354/2019 Numero sezionale 197/2022 Numero di raccolta generale 11676/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 I due motivi di ricorso censurano come segue l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pavia.

Il primo motivo è per violazione degli artt. 52 e 54 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: il giudice dell’esecuzione immobiliare avrebbe errato nel ritenere che la presentazione dell’istanza di ricusazione, rivolta al giudice che aveva trasmesso il fascicolo dell’esecuzione immobiliare n. 329 del 2014 a quello che poi aveva adottato l’ordinanza impugnata, non avesse determinato automaticamente la sospensione dell’esecuzione.

Il secondo motivo è per violazione e falsa applicazione dell’art.158 cod. proc. civ. e degli artt. 7 bis e 7 ter ord. giud. (r.d. n. 12 del 30/01/1941), in quanto il procedimento esecutivo sarebbe stato erroneamente riassegnato ad altro magistrato dello stesso Tribunale, che aveva in concreto adottato il provvedimento impugnato in questa sede, magistrato persona fisica che non era quello immediatamente successivo secondo l’ordine di servizio e comunque designato sulla base delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Pavia, con conseguente verificarsi di nullità attinente la costituzione del giudice, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pavia è inammissibile, per plurime ragioni, ciascuna delle quali idonea di per sé sola a sorreggere la statuizione di inammissibilità.

Il ricorso è rivolto avverso un provvedimento non decisorio, ossia un’ordinanza del giudice dell’esecuzione (Cass. n. 15623 del 30/06/2010 Rv. 613724 – 01: provvedimento per il quale non ricorrono i requisiti della decisorietà e della definitività), con la quale il detto giudice non ha in alcun modo deciso una controversia ma ha unicamente emanato disposizioni per l’ulteriore corso della procedura esecutiva, peraltro affermando che doveva essere Ad. 01/02/2022 CC R.G.N. 7354/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ai fini della corretta reazione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione il ricorrete avrebbe dovuto esperire il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, di cui agli artt. 617 e segg. cod. proc. civ. e impugnare, quindi, per cassazione la sentenza resa in unico grado, ai sensi del combinato disposto degli artt. 618 cod. proc. civ. e 111 Costituzione.

Qualora il ricorrente avesse interpretato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione come reiettiva di una sua istanza di estinzione della procedura esecutiva (come sembra potersi desumere dall’esame complessivo dell’atto) avrebbe dovuto esperire, avverso di essa, il reclamo al collegio ai sensi dell’art. 630, comma 3, cod. proc. civ., il cui provvedimento conclusivo sarebbe stato appellabile e quindi, avverso la sentenza d’appello si sarebbe potuto esperire l’impugnazione di legittimità (quale espressione di un orientamento consolidato si veda Cass. 30/01/2018, n. 02185, Rv. 647697 - 01).

Il ricorso è inammissibile anche qualora lo si intendesse rivolto avverso ordinanza di rigetto (implicito) dell’istanza di ricusazione del giudice dell’esecuzione, in quanto per consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte, v.

Cass. n. 01932 del 03/02/2015 Rv. 634244 - 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità: «L’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione perché, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) "iudex suspectus", in quanto l’eventuale Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 7354/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Il secondo motivo di ricorso è altresì inammissibile sia per assoluto difetto di specificità, ove autonomamente considerato, in quanto si riduce a poche righe tra la penultima e l’ultima pagina ed è formulato in modo del tutto apodittico e impreciso, senza alcun concreto riferimento alle tabelle di organizzazione del Tribunale di Pavia, sia in quanto rivolto avverso provvedimento (ordinanza) del giudice dell’esecuzione che, per le ragioni sopra esposte con riferimento al primo motivo, non è suscettibile di impugnazione per cassazione.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di questo giudizio gravano sul ricorrente nei confronti delle sole controparti costituite [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, in favore di ciascun controricorrente, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ad. 01/02/2022 CC R.G.N. 7354/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 7354/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso n. 7354/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona legale del rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sistina n. 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandatario di Securitisation service S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 7354/2019 Numero sezionale 197/2022 Numero di raccolta generale 11676/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 - intimati - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PAVIA, depositata il 10/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 01/02/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, l’ordinanza, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] resa nella procedura esecutiva n. 329 del 2014, del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pavia che, ritenendo che l’istanza di ricusazione nei confronti di altro magistrato dello stesso Tribunale non comportasse sospensione del procedimento esecutivo, ha revocato un precedente provvedimento di sospensione dell’esecuzione, concernente le operazioni delegate di vendita forzata, affermando che le operazioni di vendita potevano procedere secondo la calendarizzazione prefissata dal professionista delegato. Resistono, con separati controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata chiamata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la palese inammissibilità del ricorso proposto dal Barbieri – per le ragioni che di seguito si espongono – consente di escludere la necessità di verificare la compiuta notifica del ricorso nei confronti di tutti i soggetti partecipanti nella procedura esecutiva e nei cui confronti risulta rivolta l’impugnazione (Sez. Un. 6826 del 22/03/2010 (Rv. 612077 - 01). Ad. 01/02/2022 CC R.G.N. 7354/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 7354/2019 Numero sezionale 197/2022 Numero di raccolta generale 11676/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 I due motivi di ricorso censurano come segue l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pavia. Il primo motivo è per violazione degli artt. 52 e 54 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: il giudice dell’esecuzione immobiliare avrebbe errato nel ritenere che la presentazione dell’istanza di ricusazione, rivolta al giudice che aveva trasmesso il fascicolo dell’esecuzione immobiliare n. 329 del 2014 a quello che poi aveva adottato l’ordinanza impugnata, non avesse determinato automaticamente la sospensione dell’esecuzione. Il secondo motivo è per violazione e falsa applicazione dell’art.158 cod. proc. civ. e degli artt. 7 bis e 7 ter ord. giud. (r.d. n. 12 del 30/01/1941), in quanto il procedimento esecutivo sarebbe stato erroneamente riassegnato ad altro magistrato dello stesso Tribunale, che aveva in concreto adottato il provvedimento impugnato in questa sede, magistrato persona fisica che non era quello immediatamente successivo secondo l’ordine di servizio e comunque designato sulla base delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Pavia, con conseguente verificarsi di nullità attinente la costituzione del giudice, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pavia è inammissibile, per plurime ragioni, ciascuna delle quali idonea di per sé sola a sorreggere la statuizione di inammissibilità. Il ricorso è rivolto avverso un provvedimento non decisorio, ossia un’ordinanza del giudice dell’esecuzione (Cass. n. 15623 del 30/06/2010 Rv. 613724 – 01: provvedimento per il quale non ricorrono i requisiti della decisorietà e della definitività), con la quale il detto giudice non ha in alcun modo deciso una controversia ma ha unicamente emanato disposizioni per l’ulteriore corso della procedura esecutiva, peraltro affermando che doveva essere Ad. 01/02/2022 CC R.G.N. 7354/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 7354/2019 Numero sezionale 197/2022 Numero di raccolta generale 11676/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 seguita la calendarizzazione delle operazioni di vendita già disposte e demandate a un professionista delegato, in quanto l’istanza di ricusazione rivolta nei confronti del giudice dell’esecuzione, originario titolare del fascicolo, non aveva determinato la sospensione della procedura esecutiva. Ai fini della corretta reazione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione il ricorrete avrebbe dovuto esperire il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, di cui agli artt. 617 e segg. cod. proc. civ. e impugnare, quindi, per cassazione la sentenza resa in unico grado, ai sensi del combinato disposto degli artt. 618 cod. proc. civ. e 111 Costituzione. Qualora il ricorrente avesse interpretato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione come reiettiva di una sua istanza di estinzione della procedura esecutiva (come sembra potersi desumere dall’esame complessivo dell’atto) avrebbe dovuto esperire, avverso di essa, il reclamo al collegio ai sensi dell’art. 630, comma 3, cod. proc. civ., il cui provvedimento conclusivo sarebbe stato appellabile e quindi, avverso la sentenza d’appello si sarebbe potuto esperire l’impugnazione di legittimità (quale espressione di un orientamento consolidato si veda Cass. 30/01/2018, n. 02185, Rv. 647697 - 01). Il ricorso è inammissibile anche qualora lo si intendesse rivolto avverso ordinanza di rigetto (implicito) dell’istanza di ricusazione del giudice dell’esecuzione, in quanto per consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte, v. Cass. n. 01932 del 03/02/2015 Rv. 634244 - 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità: «L’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione perché, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) "iudex suspectus", in quanto l’eventuale Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 7354/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 7354/2019 Numero sezionale 197/2022 Numero di raccolta generale 11676/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell’attività svolta dal giudice stesso e, quindi, di gravame della sentenza da lui emessa». Il secondo motivo di ricorso è altresì inammissibile sia per assoluto difetto di specificità, ove autonomamente considerato, in quanto si riduce a poche righe tra la penultima e l’ultima pagina ed è formulato in modo del tutto apodittico e impreciso, senza alcun concreto riferimento alle tabelle di organizzazione del Tribunale di Pavia, sia in quanto rivolto avverso provvedimento (ordinanza) del giudice dell’esecuzione che, per le ragioni sopra esposte con riferimento al primo motivo, non è suscettibile di impugnazione per cassazione. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese di questo giudizio gravano sul ricorrente nei confronti delle sole controparti costituite [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, in favore di ciascun controricorrente, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ad. 01/02/2022 CC R.G.N. 7354/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 7354/2019 Numero sezionale 197/2022 Numero di raccolta generale 11676/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 7354/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E
Sentenza Cassazione n. 11676/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris