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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46477/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. / RG. 22652 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto l'unico motivo proposto inammissibile per genericità in quanto, con espressioni apodittiche e mere formule di stile/ si limita a censurare la motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche che a pagina 4 sono state escluse in base a puntuali elementi di fatto e di diritto; considerato che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato ma deve essere fondata su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta particolarmente grave oltre che dei numerosi e specifici precedenti posti in essere dall'imputato (pag. 5); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera e sora La PrOsidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. / RG. 22652 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto l'unico motivo proposto inammissibile per genericità in quanto, con espressioni apodittiche e mere formule di stile/ si limita a censurare la motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche che a pagina 4 sono state escluse in base a puntuali elementi di fatto e di diritto; considerato che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato ma deve essere fondata su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta particolarmente grave oltre che dei numerosi e specifici precedenti posti in essere dall'imputato (pag. 5); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera e sora La PrOsidente
Sentenza Cassazione n. 46477/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris