CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14722/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la sentenza sia annullata senza rinvio per prescrizione del reato; lette le conclusioni della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha presentato nota-spese; lette le conclusioni della difesa, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria in atti e ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso ed in subordine si è associato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze confermava parzialmente la sentenza del Tribunale di Firenze, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 388 cod. pen. (capo A) e 646 cod. pen. (capo B), ritenuta la continuazione, alla pena di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ig ia n i. In particolare, la Corte di appello assolveva l'imputata dal reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, rideterminava la pena per il residuo reato e revocava la condanna al pagamento di una provvisionale, confermando nel resto. All'imputata al capo A) era stato contestato di aver, in qualità di debitrice di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento esecutivo di pignoramento presso le Poste italiane e la [OSCURATO:PERSONA], omesso di effettuare nel termine fissato di 15 giorni, su invito dell'ufficiale giudiziario, la dichiarazione per indicare cose o crediti pignorabili (reato commesso il 19 settembre 2013). Era stato accertato in sede di merito che Palmigiani, creditore della imputata della somma di oltre 25.000 euro, le aveva notificato atti di pignoramento mobiliare e presso terzi. Il primo giudice aveva dato atto che dalla copia del verbale di pignoramento del 14 settembre 2013 si evinceva che era stato rivolto alla imputata l'invito a comunicare all'ufficiale giudiziario entro 15 giorni l'esistenza di ulteriori beni pignorabili e che a tale invito l'imputata non aveva fatto seguire alcuna dichiarazione. In sede di appello, l'imputata aveva dedotto che erroneamente il Tribunale aveva fatto riferimento al verbale del 14 settembre 2013, relativo al pignoramento mobiliare, con il quale l'ufficiale giudiziario aveva sottoposto a pignoramento l'autovettura dell'imputata, mentre il pignoramento presso terzi, oggetto della contestazione, le era stato notificato il 3 settembre 2013. Aveva altresì allegato che, in occasione del pignoramento mobiliare, l'ufficiale giudiziario aveva barrato la pagina del verbale dove era contenuto l'invito al debitore ad effettuare la dichiarazione prevista dall'art. 492 cod. proc. civ. Quanto all'atto di pignoramento del 3 settembre 2013, la imputata inoltre aveva contestato che l'invito potesse essere rivolto efficacemente al debitore esecutato con la sola notificazione di tale atto e che le modalità con cui era stato effettuato venivano a riflettersi sul dolo. La Corte di appello precisava che l'imputazione riguardava effettivamente il solo atto di pignoramento presso terzi, ovvero presso Poste italiane e [OSCURATO:PERSONA] per sottoporre ad esecuzione forzata i conti correnti della debitrice, e respingeva le censure difensive, ritenendo che la notifica all'imputata di tale atto fosse sufficiente a dimostrare la sua sicura consapevolezza della sussistenza dell'obbligo di effettuare la dichiarazione obbligatoria ex art. 492 cod. proc. civ. in ordine alla proprietà di altri beni pignorabili.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge per l'erronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 492 e 543 cod. proc. civ. in relazione all'art. 388 cod. pen. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto applicabile l'art. 492 cod. proc. civ. - quanto alla prevista dichiarazione del debitore sulla esistenza di "ulteriori" beni da pignorare in caso in cui l'ufficiale giudiziario ritenga i beni pignorati insufficienti o difficilmente liquidabili - nel momento in cui sia notificato al debitore la procedura in esame di espropriazione "presso terzi", che si basa sulla dichiarazione che deve rendere in primo luogo il terzo. Fintanto che tale dichiarazione non sia resa dal terzo, non è prospettabile un obbligo del debitore di rendere la sua prevista dichiarazione. Come ha infatti chiarito la Suprema Corte, l'invito dell'ufficiale giudiziario può essere rivolto al debitore in ogni momento della procedura, ma solo dopo che l'ufficiale ha valutato l'insufficienza dei beni reperiti, posto che il pignoramento deve essere "misurato" sul credito azionato e non estendersi all'intero patrimonio del debitore (Sez. 6, n. 44895 del 2019, n. 2021 del 2018). Quindi solo dopo che l'ufficiale giudiziario ha valutato le dichiarazioni dei terzi, può rivolgere l'invito al debitore ad indicare ulteriori beni. Non è pertanto conforme alla procedura prevista dalla legge la prassi (nella specie seguita dall'ufficiale giudiziario) di inserire l'invito ex art. 492 cit. già nel verbale di pignoramento presso terzi ancor prima della dichiarazione del terzo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'inefficacia della dichiarazione resa il 15 settembre 2013 dall'imputata all'ufficiale giudiziario. Nel settembre 2013 sono state promosse dal creditore della imputata due procedure di pignoramento: il 3 settembre 2013 veniva notificata quella di pignoramento presso terzi con l'invito a rendere la dichiarazione ex art. 492 cit. (con scadenza il 18 settembre 2013); mentre il 14 settembre 2013 veniva eseguito dall'ufficiale giudiziario un pignoramento mobiliare (sull'auto della imputata) nel cui verbale era stata barrata dall'ufficiale giudiziario la parte dedicata alla dichiarazione ex art. 492 cit. Di tale secondo pignoramento che interveniva nella decorrenza del termine per rendere la dichiarazione da parte della imputata i Giudici di merito non hanno tenuto conto. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, le parti hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa della ricorrente ha anche presentato una memoria a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate e va accolto. 2. Va premesso che, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni, è tenuta a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili; e, a tal fine, devono essere esaminati compiutamente i motivi di impugnazione proposti dall'imputato, non potendosi dare conferma alle statuizioni civili in ragione della mera mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti). Quindi, ancorché nel caso in esame sia oramai maturato il periodo di prescrizione del reato, questa Corte non può prescindere dall'esame dei motivi di ricorso. 3. Ciò posto, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riferimento alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 388, penultimo comma, cod. pen., come vada interpretata la disposizione contenuta nell'art. 492 cod. proc. civ. che disciplina nell'ambito della procedura del pignoramento l'invito che l'ufficiale giudiziario può effettuare al debitore pignorato "ad indicare ulteriori beni utilmente pignora bili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione". Si è in particolare affermato (Sez. 6, n. 44895 del 18/09/2019, Rv. 278336) che tale invito può essere rivolto dall'ufficiale giudiziario in qualsiasi momento dell'esecuzione e può riguardare qualunque tipo di bene pignorabile, essendo la disposizione di cui all'art. 492 cit. collocata fra quelle sull'espropriazione in generale, e che l'intento del legislatore è stato quello di evitare inutili e dannosi ritardi nella individuazione dei beni assoggettabili alla pretesa del creditore procedente e, al contempo, di favorire una concorsualizzazione della procedura di esecuzione forzata nel tentativo di assumere informazioni sulla consistenza del patrimonio del debitore. La ratio della riforma sarebbe, dunque, quella di consentire all'ufficiale giudiziario di ricostruire nel modo più possibile completo il patrimonio del debitore, tutelando l'interesse del creditore alla effettività della procedura esecutiva e, al contempo, imponendo all'esecutato un vero e proprio obbligo di collaborazione. Ai fini della consumazione del delitto, la norma incriminatrice non richiede che il creditore procedente abbia effettivamente subito un danno, ma si limita a predisporre strumenti di preventiva tutela della sua pretesa, facendo obbligo al debitore - attraverso la previsione delle condotte alternative dell'omessa risposta nel termine di quindici giorni dall'invito e della falsa dichiarazione - di indicare al pubblico ufficiale tutto ciò che possa condurre al pieno soddisfacimento della pretesa azionata in sede esecutiva. Si infine anche affermato nel citato arresto che il debitore non può unilateralmente sottrarsi all'obbligo dichiarativo imposto dalla disposizione processuale contestando la sussistenza dei presupposti del correlato invito a rendere la dichiarazione de qua (insufficienza o inidoneità di quanto già pignorato) o la congruità della dichiarazione già resa, ovvero nelle ipotesi in cui insorgano controversie fra lo stesso debitore e l'ufficiale giudiziario o tra il primo ed il creditore: a fronte di tali evenienze, proprio per salvaguardare la funzione di tutela dell'interesse all'effettività della procedura di esecuzione forzata, dal legislatore assegnata alla previsione della norma incriminatrice, l'esecutato ha facoltà di rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenere al riguardo una pronunzia con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi. 4. Pur avendo, in linea di principio, la norma di cui al quarto comma dell'art. 492 cit. una portata generale, va esaminato come i suddetti principi siano applicabili all'ipotesi peculiare del pignoramento presso il terzo, rilevante nel caso in esame. L'invito in esame si fonda infatti sul presupposto che, iniziata l'esecuzione, l'ufficiale giudiziario reputi non sufficienti i beni "assoggettati a pignoramento" ovvero per essi lunga la durata della liquidazione. Tale valutazione, nella maggior parte dei casi del pignoramento presso terzi, va evidentemente effettuata solo all'esito della dichiarazione del terzo. Prima di quel momento, infatti, ed in particolare quando è notificato l'atto iniziale dell'espropriazione, non è ancora stimabile dall'ufficiale giudiziario l'insufficienza dei ben (l'art. 492 in esame non richiede al debitore di indicare tutto il suo patrimonio utilmente pignorabile, ma soltanto "ulteriori beni"), risultando soltanto valutabile ex ante la durata della liquidazione in presenza, ad esempio, del pignoramento presso terzi di crediti litigiosi o non ancora esigibili. 5 L '2 Queste considerazioni consentono quindi di ritenere un'ipotesi possibile, ma certamente residuale quella dell'invito formulato dall'ufficiale giudiziario al momento iniziale della notificazione al debitore del pignoramento presso il terzo. In tale prospettiva appaiono fondate le censure difensive che hanno contestato la effettività dell'invito rivolto nella specie alla imputata nell'atto di pignoramento a lei notificato. Come aveva dedotto la ricorrente nell'atto di appello (e che non è stato smentito dalla Corte di appello), detto invito era rivolto con una formula del tutto generica e avulsa dalla fattispecie concreta (che riproduceva pedissequamente quella del codice di rito civile), in un pignoramento presso due istituti bancari. Oltre alle modalità con cui era stato rivolto l'invito, l'effettività dello stesso risultava viepiù smentita dalla circostanza che nel verbale del pignoramento mobiliare (che aveva portato a pignorare beni insufficienti), eseguito successivamente (ma quando era ancora aperto il termine dei 15 giorni per rendere la dichiarazione), era stata barrata dall'ufficiale giudiziario la parte del verbale relativa all'invito in parola. Quindi deve ritenersi che difetti nella specie il presupposto del reato, ovvero che l'invito sia stato effettivamente rivolto dall'ufficiale giudiziario all'imputata. 4. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza