CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12136/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 061TTBF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di generiche censure già vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 4-7 sulle condotte artificiose dell'imputato, finalizzate a ottenere il denaro dalle persone offese programmando sin dall'inizio di non consegnare loro i beni promessi, dei quali peraltro non aveva la disponibilità, tanto che si serviva anche dei documenti e dell'identità di persone che avevano effettivamente pubblicato in precedenza degli annunci); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'applicazione dell'aggravante della minorata difesa, è manifestamente infondato in quanto le modalità con cui si sono svolte le trattative nelle vendite per cui si procede rientrano pienamente nell'ipotesi di minorata difesa, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi l'imputato avvantaggiato del fatto che le persone offese, comunicando prima attraverso le stesse piattaforme di vendita online e poi tramite messaggi telefonici, non avevano avuto nessuna concreta possibilità di verificare l'identità dell'imputato, né l'effettiva disponibilità dei beni da parte di quest'ultimo; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante contestata, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento fra le stesse, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si vedano pagg. 7 e 8); che, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementipositivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag.7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M