CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2025
Cassazione n. 09208/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13164/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 204, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- Nel quale si è chiesta la correzione dell’errore materiale contenuto nell’Ordinanza n.22994/2024, pubblicata il 21 agosto 2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-ROMA. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 22994/2024, pubblicata il 21/09/2024, con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato alla «alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge,» in favore della controricorrente. L’istante ha esposto di essere stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera 22 maggio 2015 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e ha dedotto che, pertanto, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 si rende necessario integrare il dispositivo dell’ordinanza 29 maggio-21 agosto 2024 prevedendo che il pagamento delle spese di giudizio (da parte del ricorrente soccombente) sia effettuato in favore dello Stato. Ha chiesto che a ciò si provveda mediante la procedura di correzione dell’errore materialeed ha depositato memoria. Passaro è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: L’istanza è fondata e va accolta la richiesta di correzione dell’errore materiale perché, trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, l’omissione di cui sopra è correggibile, anche d’ufficio, a norma dell'art. 391 bis c.p.c. (Cass., Sez. Unite, 7 luglio 2010 n. 16037; Cass. 17 maggio 2017 n. 12437 e Cass., sez. VI, 14 novembre 2019-19 febbraio 2020 n. 4216). Va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale, con l'aggiunta in dispositivo, dopo la frase « in favore della controricorrente», della frase « e dispone che il pagamento delle spese di giudizio sia effettuato in favore dello Stato» senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento. P.Q.M -Accoglie l’istanza e dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza n. 22994/2024, pubblicata il 21/08/2024, nel senso che laddove, nel dispositivo, si legge «Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore della controricorrente» si deve invece leggere ed intendere «Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore della controricorrente e dispone che il pagamento delle spese di giudizio sia effettuato in favore dello Stato». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Così dec