CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 21491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25166/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'A PPELLO di MESSINA n. 529/2016 depositata il 22/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nell’anno 2006 la prefettura di Messina con distinte ordinanze contingibili e urgenti dispose che il comune di Brolo conferisse i rifiuti urbani nelle discariche di contrada Formaggiara (nel comune di Tripi)e di contrada Zuppà (nel comune di Mazzarà S. Andrea), gestite entrambe dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Ne scaturì una controversia sul corrispettivo del servizio. La società ne richiese il pagamento con decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti e i l comune propose opposizione in v ocando, per quanto ancora rileva, la carenza di legittimazione attiva della società e comunque il difetto di titolarità del credito, essendo mancata un’apposita convenzione scritta tra le parti tale da imporsi in termini privatistici quale fonte dell’obbligazione. Nella resistenza della società, il tribunale respinse questa tesi, revocò il decreto perché medio temporeuna parte del credito era stato ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]., sicché –come dedotto dalla stessa ingiungente – si sarebbe dovuto decurtare dall’importo ingiunto, e condannò il comune alla differenza con gli interessi determinati a norma del d. lgs. n. 231 del 2002. L’appello del comune è stato a sua volta respinto dalla Corte d’appello di Messina e avverso la relativa sentenza, depositata il 22-9- 2016 e non notificata, è ora proposto ricorso per cassazione in tre motivi. La società [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.Ragioni della decisione I. – Occorre preliminarmente d are atto che, e ssendo sopravvenuto il fallimento di Terrenoambiente , la difesa d i codesta società ha formulato un’istanza di rinvio per consentire la costituzione in giudizio della curatela. All’istanza tuttavia la Corte non intende dar corso perché la sopravvenuta dichiarazione di fallimento è notoriamente ininfluente nel giudizio di cassazione. II. – Col primo motivo di ricorso è dedotta la c ontraddittorietà della motivazione e la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1350, 2697 cod. civ., 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, 113 del d.lgs. n. 267 del 2000. Il comune sostiene che la sentenza impugnata , dopo aver correttamente ricordato il principio per cui tra l’ente e il gestore di una discarica sussiste un rapporto di tipo privatistico che trae origine da una convenzione, sia giunta a una conclusione in contrasto con la premessa, giacché – contraddicendosi - ha poi confermato il diritto della [OSCURATO:SOCIETA] a ottenere il corrispettivo nonostante l’accertata completa assenza di una convenzione ritualmente sottoscritta dall’ente pubblico,ai sensi dell’art. 113 del citato d.lgs. n. 267 del 2000. Col secondo mezzo è dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., o comunque il vizio di motivazione , per l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla inesistenza di qualsiasi convenzione tra il comune e la società, tale da legi t timare la domanda di pagamento del corrispettivo del servizio. Col terzo motivo, infine, è dedotta la v iolazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto la detta inesistenza della fonte convenzionale avrebbe dovuto rifluireanche sulla possibilità di applicarele norme relative alle transazioni commerciali. III. - Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, è nel suo complesso infondato per la ragione che segue.IV. - Non risulta oggetto di contestazione l’assunto per cui il conferimento dei rifiuti nelle discariche gestite da [OSCURATO:SOCIETA] sia stato determinato, quanto al comune di Brolo, da ordinanze prefettizie contingibili e urgenti a sostegno della necessità di tutela della salute pubblica. Tali ordinanze, come chiaramente emerge dalla fonte legislativa individuabileprima nel d.lgs. n. 22 del 1997, art. 13, e poi nel d. lgs. n. 152 del 2006, art. 191, possono essere emesse – e in concreto sono state emesse -“anche in deroga alle disposizioni vigenti”. V. -Per quanto attiene al corrispettivo del servizio così svolto dal gestore dell a discaric a , non è certo dubitabile che la controversia attenga a un rapporto di natura privatistica. Solo che insistere su questo punto non giova al ricorrente e non determina alcuna contraddizione nella motivazione della sentenza d’appello. La rilevanza privatistica del rapporto non muta difatti ancorché esso sia conseguito alla esecuzione di ordinanze contingibili e urgenti , emesse per ragioni di emergenza ambientale ai sensi delle citate norme. VI. - E’ stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte che le dette ordinanze finiscono per porsi alla stregua di strumento alternativo e sostitutivo del contratto, scaturito dalle situazion i di criticità verificatisi nella gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani(v. Cass. Sez. U n. 12483-20). Tale condivisibile affermazione , fatta a premessa di un regolamento di giurisdizione, non può che volgere a una soluzione di sostanziale equivalenza tra il servizio attuato su base contingibile e urgente e il servizio attuato su base contrattuale, con tutte le conseguenze sulla debenza del corrispettivo. Invero ciò corrisponde a un fenomeno noto (da gran tempo) alla tradizione giuridica italiana , tratto dalla considerazione di matrice dottrinale circa il sempre possibile affiancamento agli istituti ordinari di diritto privato degli istituti speciali, dal legislatore predisposti in situazione di emergenza o di urgenza , con sovrapposizione dei rispettivi effetti. VII. - Occorre anche precisare che l a portata vincolante d elle ordinanze contingibili e urgenti in materia ambientale non è suscettibile di essere messa in discussione ove le stesse non siano state separatamente impugnate dal comune destinatario. Per cui, ove abbia mancato di impugnare le ordinanze nelle apposite sedi e abbia usufruito dei servizi assicurati in suo favore dalla società gerente la discarica, il comune non può contestare l’avverso credito sol perché il servizio si è svolto senza un apposito contratto. Non lo può fare perché questa circostanza, per l’appunto, non rileva in caso di "affidamento urgente" del servizio. In una simile situazione , come conseguenza de ll’intervento urgente teso a garantire il livello di tutela della salute e dell’ambiente viene in esame la sol a fase e secutiva del rapporto , la quale è da ritenere equipollente alla stipula del contratto , tanto ai fini del riparto della giurisdizione (come hanno precisato le Sezioni Unite nella surrichiamata ordinanza ) , quanto ai fini della debenza del corrispettivo. Questo spiega perché non rileva affatto la valutazione in ordine alla necessità o meno dell'adozione di una forma scritta dell’affidamento del servizio da parte del comune interessato. VIII. – Le esposte considerazioni si rivelano assorbenti di ogni ulteriore profilo e comportano il rigetto del ricorso. Le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.200,00, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif