CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 35327/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. sul ricorso iscritto al n. 23685/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per legge domiciliato in Roma, presso la Corte suprema di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per legge domiciliata in Roma, presso la Corte suprema di cassazione; -controricorrente - avverso la SENTENZA n.2593/2022 emessa da l la CORTE d’APPELLO di MILANO; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve 2 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Rilevato che la controricorrente, vittoriosa, risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato: nel qual caso l’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; Reputato che il giudice, dunque, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 05/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate; Cass. 12/06/2019, n. 15817); p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ; d ispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate sia eseguito a favore dello Stato. Così deciso in Rom