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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 12373/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 8859-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro 2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 341 BECCARIA 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 44/2015 della CORTE D' [OSCURATO:PERSONA] SASSARI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. , r / / [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 25.9.2015, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l'indennità di mobilità; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, basato su un motivo; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, e 7,

I. n. 223/1991, 4, comma 19,

I. n. 236/1993, e 3 e 97 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo documentalmente emerso che l'azienda dove egli era impiegato aveva due distinte unità produttive, una delle quali iscritta nel settore Commercio e l'altra al settore Industria, l'impossibilità di attribuire prevalenza all'una o all'altra attività e la circostanza che l'azienda avesse pagato i contributi dovuti per il settore Industria soltanto per i dipendenti addetti all'unità produttiva presso la quale egli non prestava la sua attività lavorativa costituissero fatti impeditivi del diritto all'indennità di mobilità, indipendentemente dall'avvenuta sua iscrizione nelle liste di mobilità e dal diverso orientamento seguito, in fattispecie analoga, dal Tribunale di Chiavari, che - con sentenza passata in giudicato - aveva attribuito l'indennità de qua ad un suo collega di lavoro che versava in identica situazione; che, con il secondo motivo del ricorso principale, il ricorrente lamenta omessa pronuncia in relazione alle ragioni fondanti il diniego dell'indennità da parte dell'INPS, che - ancorché motivato con riferimento alla presunta assenza del suo nominativo dagli iscritti nelle liste di mobilità - era stato contraddetto da apposita produzione documentale; che, con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, l'INPS si duole di violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 2°, e 129, comma 5°, r.d.l. n. 1827/1935, con riferimento all'art. 7, comma 12,

I. n. 223/1991, e agli artt. 2964, 2968 e 2969 c.c., per non avere i giudici territoriali rilevato la decadenza dall'indennità di mobilità per avere l'assicurato presentato la domanda oltre il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, deve essere esaminato con priorità se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito (così, tra le più recenti, Cass. n. 4619 del 2015, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 7381 del 2013); che, pur avendo l'Istituto ricorrente dato atto che la questione della decadenza non era stata né eccepita né delibata nei precedenti gradi di merito, nessun dubbio può sussistere in ordine alla sua deducibilità per la prima volta in questa sede di legittimità, essendo consolidato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 2969 c.c., la decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti, qual è quella in materia previdenziale, può essere sempre rilevata d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, s'intende a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto e salvo l'eventuale giudicato interno (giurisprudenza consolidata fin dalla risalenti Cass. nn. 3533 del 1972 e 5338 del 1987); che, con specifico riguardo all'indennità di mobilità, è del pari consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'indennità di mobilità di cui all'art. 7,

I. n. 223/1991, costituisce urrilEiMÌ32 un trattamento di disoccupazione cui è applicabile il termine di decadenza previsto dall'art. 129, comma 5 0, r.d.l. n. 1827/1935, di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile, ossia dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro (così, tra le più recenti, Cass. n. 11704 del 2019, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 17389 del 2002); che, nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che, sebbene l'odierno ricorrente principale sia stato licenziato in data 15.3.2011, la domanda amministrativa volta a conseguire l'indennità per cui è causa è stata presentata all'INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ben oltre dunque il termine dianzi cit.; che, non potendo non rilevarsi la consequenziale improponibilità della domanda giudiziale volta a conseguirla, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso incidentale, va cassata e, rimanendo necessariamente assorbito il ricorso principale, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] rongiu; che, tenuto conto che l'eccezione di decadenza è stata sollevata solo in questa fase di legittimità, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo; che, in considerazione dell'assorbimento del ricorso principale, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di [OSCURATO:PERSONA].

Compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] IL C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8859-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro 2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 341 BECCARIA 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 44/2015 della CORTE D' [OSCURATO:PERSONA] SASSARI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. , r / / [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 25.9.2015, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l'indennità di mobilità; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, basato su un motivo; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, e 7, I. n. 223/1991, 4, comma 19, I. n. 236/1993, e 3 e 97 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo documentalmente emerso che l'azienda dove egli era impiegato aveva due distinte unità produttive, una delle quali iscritta nel settore Commercio e l'altra al settore Industria, l'impossibilità di attribuire prevalenza all'una o all'altra attività e la circostanza che l'azienda avesse pagato i contributi dovuti per il settore Industria soltanto per i dipendenti addetti all'unità produttiva presso la quale egli non prestava la sua attività lavorativa costituissero fatti impeditivi del diritto all'indennità di mobilità, indipendentemente dall'avvenuta sua iscrizione nelle liste di mobilità e dal diverso orientamento seguito, in fattispecie analoga, dal Tribunale di Chiavari, che - con sentenza passata in giudicato - aveva attribuito l'indennità de qua ad un suo collega di lavoro che versava in identica situazione; che, con il secondo motivo del ricorso principale, il ricorrente lamenta omessa pronuncia in relazione alle ragioni fondanti il diniego dell'indennità da parte dell'INPS, che - ancorché motivato con riferimento alla presunta assenza del suo nominativo dagli iscritti nelle liste di mobilità - era stato contraddetto da apposita produzione documentale; che, con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, l'INPS si duole di violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 2°, e 129, comma 5°, r.d.l. n. 1827/1935, con riferimento all'art. 7, comma 12, I. n. 223/1991, e agli artt. 2964, 2968 e 2969 c.c., per non avere i giudici territoriali rilevato la decadenza dall'indennità di mobilità per avere l'assicurato presentato la domanda oltre il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, deve essere esaminato con priorità se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito (così, tra le più recenti, Cass. n. 4619 del 2015, sulla scorta di Cass. S.U. n. 7381 del 2013); che, pur avendo l'Istituto ricorrente dato atto che la questione della decadenza non era stata né eccepita né delibata nei precedenti gradi di merito, nessun dubbio può sussistere in ordine alla sua deducibilità per la prima volta in questa sede di legittimità, essendo consolidato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 2969 c.c., la decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti, qual è quella in materia previdenziale, può essere sempre rilevata d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, s'intende a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto e salvo l'eventuale giudicato interno (giurisprudenza consolidata fin dalla risalenti Cass. nn. 3533 del 1972 e 5338 del 1987); che, con specifico riguardo all'indennità di mobilità, è del pari consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, I. n. 223/1991, costituisce urrilEiMÌ32 un trattamento di disoccupazione cui è applicabile il termine di decadenza previsto dall'art. 129, comma 5 0, r.d.l. n. 1827/1935, di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile, ossia dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro (così, tra le più recenti, Cass. n. 11704 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 17389 del 2002); che, nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che, sebbene l'odierno ricorrente principale sia stato licenziato in data 15.3.2011, la domanda amministrativa volta a conseguire l'indennità per cui è causa è stata presentata all'INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ben oltre dunque il termine dianzi cit.; che, non potendo non rilevarsi la consequenziale improponibilità della domanda giudiziale volta a conseguirla, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso incidentale, va cassata e, rimanendo necessariamente assorbito il ricorso principale, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] rongiu; che, tenuto conto che l'eccezione di decadenza è stata sollevata solo in questa fase di legittimità, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo; che, in considerazione dell'assorbimento del ricorso principale, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] IL C
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