CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41827/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 15/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza# [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 5/6/2023 che lo aveva condannato per più delitti di rapina aggravata Il ricorrente deduce violazione del divieto di reformatio in peius. Nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di appello pur addivenendo ad una pena complessivamente inferiore a quella irrogata dal primo giudice, avrebbe operato la riduzione per le attenuanti generiche in misura inferiore rispetto al primo grado che aveva applicato la riduzione per le generiche nella massima estensione. In particolare, il primo giudicer partendo dalla pena base di anni 5 di reclusione, aveva ridotto la pena per le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., ad anni 3 e mesi 4 di reclusione; il giudice di appelloi pur partendo dalle stessa pena base, riconosciute le attenuanti generiche e anche l'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ha determinato la pena in anni 3 e mesi 4 di reclusione, di fatto riducendo la pena per le attenuanti generiche in misura inferiore rispetto al c.~ primo grado; il giudice del gravameranifebbe esplicato le ragioni per le quali l ritenuto di non dover applicare le attenuanti generiche nella massima estensionel incorrendo così nel vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte di appello, in accoglimento del motivo di appello, ha individuato il reato più grave in quello di rapina consumata di cui al capo 1) ( e non in quello di rapina tentata di cui al capo terzo) ed ha calcolato la pena come segue: - pena base: anni 5 di reclusione ed euro 900,00 di multa; -diminuita per le circostanze attenuanti generiche ad anni 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa; - ulteriormente ridotta per l'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ad anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 660,00 di multa; - aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 2) ad anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 760,00 di multa; - aumentata per la continuazione con il reato di cui al procedimento riunito R.g.n.r. 12545/2022 ad anni 4 di reclusione ed euro 900,00 di multa; - ridotta per il rito alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa . Il giudice di secondo grado, investito dell'appello del solo imputato, nella prospettiva del ricorrente, avrebbe sì ridotto l'entità della pena complessiva, ma avrebbe operato una diminuzione per le circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a fronte di una determinazione del Tribunale che aveva ridotto la pena, ex art. 62-bis cod. pen., operando una riduzione nella misura massima consentita, corrispondente a rapporto di "proporzione" pari a 1/3. Sul tema del divieto di reformatio in peius , si agita da decenni un acceso dibattito giurisprudenziale. In particolare la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U n. 40910 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 232066) - ponendosi espressamente in linea con le sentenze Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196894 e Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, Pellizzoni, Rv. 201034 - ha stabilito che il divieto di reformatio in peius si riferisce non solo alla pena complessiva, ma anche ai singoli elementi che la compongono. Secondo questa pronuncia ril comma 3 dell'art. 597 cod. proc. pen. deve essere letto in uno al successivo comma 4, che costituisce una disposizione innovativa volta a «rafforzare il divieto della reformatio in peius che, con il codice abrogato, veniva sostanzialmente eluso dalla giurisprudenza allorché lo considerava riferibile solo alla pena complessivamente inflitta, consentendo di lasciare privo di conseguenze il riconoscimento di attenuanti, l'esclusione di aggravanti o il proscioglimento da alcune delle imputazioni contestate come concorrenti». Secondo le [OSCURATO:PERSONA] questa lettura congiunta dei commi 3 e 4 porta ad affermare che: - il comma 4 individua, quali elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, sia l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione. Da tale autonomia deriva l'impossibilità di elevare la pena comminata per detti singoli elementi (circostanze e reati concorrenti anche se unificati per la continuazione), pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto con riferimento non alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi. Nel caso esaminato dalle [OSCURATO:PERSONA] era accaduto che, la Corte di appello, investita dell'impugnazione del solo imputato, aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990 e, pur infliggendo una pena nel complesso inferiore a quella irrogata dal Tribunale, aveva elevato l'entità della pena base. In tale modo di procedere, alla luce del principio espresso, le Sezioni Unite hanno ravvisato una violazione sia del principio del divieto della reformatio in peius, sancito dall'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., sia del principio devolutivo di cui al comma 1 della stessa norma di legge. A ciò deve aggiungersi che la sentenza Papola (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Rv. 255660) ha affermato che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione. La pronuncia, pur riferendosi al giudizio di bilanciamento, offre una argomentata riflessione su profili di rilievo: - «l'obbligo di corrispondente diminuzione della pena di cui al comma 4 dell'art. 597 cod. proc. pen. è limitato all'accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o reati concorrenti, ossia solo - come è lecito desumere dalla stretta correlazione tra la locuzione finale («la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita») ed il precedente riferimento ai motivi accolti («se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione») - ad ipotesi interessate da un metodo di calcolo comportante mere operazioni di aggiunta od eliminazione di entità autonome di pena rispetto alla pena-base»; - «la innegabile autonomia e discrezionalità del giudizio di comparazione non sempre conduce ad attribuire un peso quantitativamente apprezzabile ad ogni elemento considerato (sicché una "alterazione" dei termini in comparazione non comporta necessariamente una "alterazione" altresì del giudizio precedentemente espresso)»; - «una logica rigidamente ed esclusivamente matematica, comportante l'automatica riduzione della pena inflitta in primo grado, porterebbe a snaturare il giudizio di appello ed il potere di valutazione della gravità del fatto attribuito al relativo giudice». La sentenza delle Sezioni Unite n. 16208 del 27/03/2014, ha affermato che,non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen.,i1 giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene quando la regiudicanda satellite diventa quella più grave o quando cambia la qualificazione giuridica), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Rv. 258653). La pronuncia non si pone in contrasto con la sentenza [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, ne chiarisce i presupposti di operatività e i conseguenti limiti, evidenziando, tra l'altro, che la regola dettata dalla [OSCURATO:PERSONA] presuppone l'identità dei parametri di raffronto. «Se muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo "bagaglio" circostanziale) oppure l'ordine di quella sequenza (la regiudicanda-satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unificazione a subire una "novazione" di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione» (Sez. U n. 16208 del 27/03/2014, C., in motivazione). «In tali casi, pertanto, l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo questa che "non deve essere superata" dal giudice del gravame: esattamente come non potrebbe comunque essere superata una pena determinata dal primo giudice in mitius, anche se contra legem» (Sez. U n. 16208 del 27/03/2014, C., in motivazione). In base a questa sintetica panoramica può affermarsi che, la regola delle [OSCURATO:PERSONA] non è universale; essa riguarda tutte le ipotesi in cui i parametri e la sequenza di raffronto rimangano identici, in questo caso e a queste condizioni il divieto di reformatio in peius si riferisce non solo alla pena complessiva, ma anche ai singoli elementi che la compongono (vi rientra, tra gli ultimi, il caso deciso da Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, Bovati,Rv. 281829); quando,invece, mutano i parametri e/o la sequenza, il mero raffronto "matematico" tra le componenti della pena non riesce più a fornire un adeguato criterio di verifica di una eventuale reformatio in peíus, Li A poiché, modificandosi i reciproci rapporti ponderali dei singoli elementi, salta il presupposto stesso per effettuare un utile confronto; in questo casq'unico riferimento possibile è quello fornito dalla entità della pena complessiva (cfr. Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107). Il caso oggetto del presente processo rende chiaro come non sia possibile fare ricorso alla regola delle [OSCURATO:PERSONA], essendo mutati i parametri di raffronto poiché il giudice di appello ha ritenuto più grave il delitto di cui al capo 1) ( rapina consumata) e non il capo 3 (rapina tentata); ne consegue che è corretto l'intervento sulla pena, dovendosi rimarcare che la pena base è stata ridotta ( quanto alla pena pecuniaria) , la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p., era stata già formalmente riconosciuta dal primo giudice e l'aumento per la ,Awc.L'on, continuazione è statoCidotto. dm., 2,223, Va infatti ribadito il principio affermato da Sez. 5, n. 209 del 06/10/2022 , Rv. 284311 secondo cui :«Nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, avendo mutato tutti i componenti del computo della pena per il reato ascritto (diminuito la misura della pena base, escluso la recidiva, operato il bilanciamento, in precedenza omesso, delle attenuanti generiche sulla residua aggravante) operi, per le già applicate attenuanti generiche, una riduzione minore - sia in termini assoluti sia in termini di rapporto proporzionale - rispetto alla diminuzione operata dal primo giudice in ordine a tale componente». Alla stregua del principio enunciato, la Corte distrettuale si è mantenuta entro i confini dei poteri decisori che competono al giudice di appello e la denunciata violazione del divieto di "reformatio in peius" non sussiste; pertanto,i1 ricorso va ri