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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 06264/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., la rettifica della pena determinata nell'ordinanza impugnata in anni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere l'applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a tre sentenze esecutive in essa specificamente indicate; e ha calcolato la pena unica per detti reati in anni tre, mesi quattro e giorni venti di reclusione.

L'ordinanza individua come reato più grave il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato con la sentenza della Corte di appello di Roma in data 21/02/2019, irrevocabile in data 07/07/2019 di condanna alla pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in relazione al suddetto reato e ai reati di cui all'art. 73, comma 5, del suddetto decreto; lascia immutato l'aumento di pena già applicato per la recidiva e per i reati-fine (in relazione ai quali era stata scelta una pena pari a mesi due per ciascun episodio) dal primo Giudice e confermato dalla Corte; vi aggiunge, poi, l'aumento di ulteriori due mesi di reclusione per ciascuno dei due reati di illecita detenzione di cui alle sentenze del Tribunale di Roma in data 14/10/2014, irrevocabile il 29/11/2014, e in data 03/10/2014, irrevocabile il 24/10/2014, e in relazione al successivo aumento di pena per le condotte di resistenza a pubblico ufficiale applica la medesima pena già individuata dai Giudici di merito, ritenendola adeguata alla gravità della condotta tenuta da Bigonzetti per la violenta reazione al suo arresto; infine, effettua la riduzione per il rito, individuando la pena finale unica sopra indicata.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al computo di pena in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale.

Lamenta, invero, la difesa che nel caso in esame, una volta riconosciuta la continuazione in sede esecutiva tra i reati, la Corte di appello ha mantenuto per gli episodi di resistenza a pubblico ufficiale la stessa pena indicata dai Giudici della cognizione, non mitigandola come per le violazioni alla legge sugli stupefacenti.

Rileva che il calcolo effettuato dalla Corte di appello è comunque errato, in quanto se alla pena inflitta con la sentenza di cui al reato più grave, pari ad anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, andava aggiunto l'aumento per i due episodi di detenzione illecita di stupefacenti pari a complessivi mesi quattro, nonché le pene di mesi otto e mesi tre per le resistenze a pubblico ufficiale, e quindi l'aumento totale di mesi quindici, ridotti a mesi dieci per la diminuente del rito, la pena complessiva doveva essere pari ad anni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione e non quella determinata.

La difesa insiste, alla luce di tali censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.

1.1. Questa Corte, invero, ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 - dep. 21/02/2014, Romano, Rv. 259030; in senso conforme la più recente Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845).

Ed inoltre ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/05/2009 - dep. 04/06/2009, Rv.244115), soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013 - dep. 29/07/2013, Rv.257000).

Ha, inoltre, rilevato che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016 - dep. 10/02/2017, Nocerino, Rv. 268735).

Ha, infine, affermato che in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (si veda sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Rv. 262888: fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato); e che il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019 - dep. 05/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276838).

1.2. Passando, quindi, al caso in esame, va osservato che il Giudice a quo, non ha fatto corretta applicazione di tutti i principi sopra individuati.

Invero, pur procedendo ad un effettivo scorporo previa individuazione del reato più grave (nel delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e individuando per i reati di illecita detenzione di stupefacenti aumenti di pena nella stessa misura di quelli già inflitti dalla Corte di appello di Roma (e cioè mesi due di reclusione per ciascuno) per i reati-fine da essa giudicati, passando all'individuazione degli aumenti di pena per le resistenze ritiene congrue le pene originariamente inflitte dai Giudici della cognizione, di mesi otto. e mesi due di reclusione.

Trascura, però, che, mentre la pena per la resistenza di cui alla sentenza del 3/10/2014, irrevocabile il 24/10/2014, è un aumento di pena in continuazione rispetto al ritenuto più grave delitto di detenzione illecita di stupefacenti, la pena di mesi otto di reclusione per la resistenza di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 14/10/2014, irrevocabile il 29/11/2014, è pena-base su cui viene operato l'aumento di mesi quattro per la fattispecie meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 0 comunque non sembra tenerne conto a livello motivazionale.

E, a ogni modo, quando va a svolgere il calcolo della pena complessiva, erra nei termini evidenziati dal ricorrente e condivisi dal Procuratore generale nella sua requisitoria.

2. I rilevati vizi impongono di procedere all'annullamento di detta ordinanza con rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni svolte, alla Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione collegiale giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., la rettifica della pena determinata nell'ordinanza impugnata in anni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere l'applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a tre sentenze esecutive in essa specificamente indicate; e ha calcolato la pena unica per detti reati in anni tre, mesi quattro e giorni venti di reclusione. L'ordinanza individua come reato più grave il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato con la sentenza della Corte di appello di Roma in data 21/02/2019, irrevocabile in data 07/07/2019 di condanna alla pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in relazione al suddetto reato e ai reati di cui all'art. 73, comma 5, del suddetto decreto; lascia immutato l'aumento di pena già applicato per la recidiva e per i reati-fine (in relazione ai quali era stata scelta una pena pari a mesi due per ciascun episodio) dal primo Giudice e confermato dalla Corte; vi aggiunge, poi, l'aumento di ulteriori due mesi di reclusione per ciascuno dei due reati di illecita detenzione di cui alle sentenze del Tribunale di Roma in data 14/10/2014, irrevocabile il 29/11/2014, e in data 03/10/2014, irrevocabile il 24/10/2014, e in relazione al successivo aumento di pena per le condotte di resistenza a pubblico ufficiale applica la medesima pena già individuata dai Giudici di merito, ritenendola adeguata alla gravità della condotta tenuta da Bigonzetti per la violenta reazione al suo arresto; infine, effettua la riduzione per il rito, individuando la pena finale unica sopra indicata. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al computo di pena in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale. Lamenta, invero, la difesa che nel caso in esame, una volta riconosciuta la continuazione in sede esecutiva tra i reati, la Corte di appello ha mantenuto per gli episodi di resistenza a pubblico ufficiale la stessa pena indicata dai Giudici della cognizione, non mitigandola come per le violazioni alla legge sugli stupefacenti. Rileva che il calcolo effettuato dalla Corte di appello è comunque errato, in quanto se alla pena inflitta con la sentenza di cui al reato più grave, pari ad anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, andava aggiunto l'aumento per i due episodi di detenzione illecita di stupefacenti pari a complessivi mesi quattro, nonché le pene di mesi otto e mesi tre per le resistenze a pubblico ufficiale, e quindi l'aumento totale di mesi quindici, ridotti a mesi dieci per la diminuente del rito, la pena complessiva doveva essere pari ad anni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione e non quella determinata. La difesa insiste, alla luce di tali censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti. 1.1. Questa Corte, invero, ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 - dep. 21/02/2014, Romano, Rv. 259030; in senso conforme la più recente Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845). Ed inoltre ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/05/2009 - dep. 04/06/2009, Rv.244115), soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013 - dep. 29/07/2013, Rv.257000). Ha, inoltre, rilevato che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 - dep. 10/02/2017, Nocerino, Rv. 268735). Ha, infine, affermato che in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (si veda sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Rv. 262888: fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato); e che il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019 - dep. 05/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276838). 1.2. Passando, quindi, al caso in esame, va osservato che il Giudice a quo, non ha fatto corretta applicazione di tutti i principi sopra individuati. Invero, pur procedendo ad un effettivo scorporo previa individuazione del reato più grave (nel delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e individuando per i reati di illecita detenzione di stupefacenti aumenti di pena nella stessa misura di quelli già inflitti dalla Corte di appello di Roma (e cioè mesi due di reclusione per ciascuno) per i reati-fine da essa giudicati, passando all'individuazione degli aumenti di pena per le resistenze ritiene congrue le pene originariamente inflitte dai Giudici della cognizione, di mesi otto. e mesi due di reclusione. Trascura, però, che, mentre la pena per la resistenza di cui alla sentenza del 3/10/2014, irrevocabile il 24/10/2014, è un aumento di pena in continuazione rispetto al ritenuto più grave delitto di detenzione illecita di stupefacenti, la pena di mesi otto di reclusione per la resistenza di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 14/10/2014, irrevocabile il 29/11/2014, è pena-base su cui viene operato l'aumento di mesi quattro per la fattispecie meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 0 comunque non sembra tenerne conto a livello motivazionale. E, a ogni modo, quando va a svolgere il calcolo della pena complessiva, erra nei termini evidenziati dal ricorrente e condivisi dal Procuratore generale nella sua requisitoria. 2. I rilevati vizi impongono di procedere all'annullamento di detta ordinanza con rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni svolte, alla Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione collegiale giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appe
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