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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 28143/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza resa dalla Corte di cassazione in data 09/11/2023; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], intimato nel giudizio R.G. n. 32860/2023 promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e definito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 1855/2024 emessa in data 09/11/2023 con la quale è stato respinto il ricorso e condannato il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali, ha proposto istanza di correzione dell'errore materiale, nella parte in cui la Corte di cassazione non ha quantificato le spese legali dovute dal Ministero soccombente all'istante vittorioso, da liquidare in favore del difensore antistatario.

2. Si chiede, quindi, di procedere a quantificare, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, le spese legali dovute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in favore del difensore istante che si dichiara antistatario. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' affermazione di questa Corte che le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, per le connotazioni civilistiche che afferiscono a tale istituto, vanno regolate secondo i criteri indicati dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. (cfr, ex multis, Sez. 4, n. 16867 del 30/01/2024, Marchese, Rv. 286176; Sez. 3, n. 41598 del 13/09/2023, Graggioppo; Sez. 4, n. 5833 del 28/12/2015, dep. 12/02/2016, Rv.265832; Sez. 4, n. 38163 del 10/07/2013, Rv. 256832; Sez. 4, n. 46265 del 14/10/2005, Rv. 232911).

E' stato altresì precisato che, nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, a contraddittorio necessario, ma non a carattere contenzioso necessario, la pubblica amministrazione che non si sia costituita o che si sia costituita, aderendo o non opponendosi alla richiesta della parte interessata non può essere condannata al rimborso delle spese processuali in favore della controparte, non potendo considerarsi in tutto o in parte soccombente ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

Per contro, qualora l'amministrazione si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. 4, n. 16867 del 30/01/2024, cit.; Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Rv. 284649). 1.1 Tanto premesso, il procedimento conclusosi con sentenza di questa Corte n. 1855/2024, emessa in data 09/11/2023, ha assunto carattere contenzioso, poiché attivato su ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la controparte si è costituita e ha depositato memoria intesa a contrastare le ragioni poste a base del ricorso dell'amministrazione, chiedendo la liquidazione delle spese sostenute, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso del Ministero e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. 1.2 Orbene, con il ricorso in esame si chiede che siano quantificate le spese legali dovute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze soccombente al resistente vittorioso.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte di cassazione, nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1855 del 9 novembre 2023, depositata nel 2024, ha condannato il ricorrente Ministero al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., senza fare menzione della rifusione delle spese in favore del resistente.

Ed infatti alla mancanza di una statuizione di condanna alle spese in favore della controparte nel dispositivo corrisponde l'assenza di indicazioni in proposito anche nella parte motiva.

La richiesta di rettifica che il ricorrente ha avanzato in questa sede non è coerente con il deliberato della sentenza di legittimità di cui si invoca la correzione, mancando la statuizione di condanna che la richiesta di rettifica presuppone.

L'errore non sarebbe comunque emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata, ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della domanda che in ordine all'entità della liquidazione, suscettibili di essere neutralizzate da una possibile compensazione (cfr., sul punto, da ult., Sez. 4, n. 6807 del 24/01/2024, Moretti, Rv. 285804 - 01).

In sostanza non può aver luogo la richiesta quantificazione di una condanna alle spese non emessa dai giudici di legittimità per aver la Corte condannato il Ministero al pagamento delle sole spese processuali.

Né vale invocare, come fa il ricorrente, l'art. 287 c.p.c. e l'orientamento della giurisprudenza civile di legittimità.

Infatti, le Sezioni Unite civili hanno affermato , il principio in base al quale potrebbe essere emendato, ricorrendo alla procedura di correzione degli errori materiali, il vizio consistente nella omissione, in dispositivo, degli importi di liquidazione delle spese a fronte della indicazione, in motivazione, della volontà del giudice di porre le spese a carico della parte soccombente.

Non sarebbe, invece, emendabile il vizio consistente in una completa omissione del riferimento alle spese, sia nel dispositivo, sia nel corpo della motivazione (Sez.

U, n. 19137 del 06/07/2023, Rv. 668218; Sez.

U, n. 16415 del 21/06/2018, Rv. 649295), come verificatosi nel caso di specie, anche perché in tal caso non potrebbe essere acriticamente esclusa una implicita compensazione.

2. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza resa dalla Corte di cassazione in data 09/11/2023; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], intimato nel giudizio R.G. n. 32860/2023 promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e definito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 1855/2024 emessa in data 09/11/2023 con la quale è stato respinto il ricorso e condannato il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali, ha proposto istanza di correzione dell'errore materiale, nella parte in cui la Corte di cassazione non ha quantificato le spese legali dovute dal Ministero soccombente all'istante vittorioso, da liquidare in favore del difensore antistatario. 2. Si chiede, quindi, di procedere a quantificare, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, le spese legali dovute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in favore del difensore istante che si dichiara antistatario. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' affermazione di questa Corte che le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, per le connotazioni civilistiche che afferiscono a tale istituto, vanno regolate secondo i criteri indicati dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. (cfr, ex multis, Sez. 4, n. 16867 del 30/01/2024, Marchese, Rv. 286176; Sez. 3, n. 41598 del 13/09/2023, Graggioppo; Sez. 4, n. 5833 del 28/12/2015, dep. 12/02/2016, Rv.265832; Sez. 4, n. 38163 del 10/07/2013, Rv. 256832; Sez. 4, n. 46265 del 14/10/2005, Rv. 232911). E' stato altresì precisato che, nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, a contraddittorio necessario, ma non a carattere contenzioso necessario, la pubblica amministrazione che non si sia costituita o che si sia costituita, aderendo o non opponendosi alla richiesta della parte interessata non può essere condannata al rimborso delle spese processuali in favore della controparte, non potendo considerarsi in tutto o in parte soccombente ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Per contro, qualora l'amministrazione si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. 4, n. 16867 del 30/01/2024, cit.; Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Rv. 284649). 1.1 Tanto premesso, il procedimento conclusosi con sentenza di questa Corte n. 1855/2024, emessa in data 09/11/2023, ha assunto carattere contenzioso, poiché attivato su ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la controparte si è costituita e ha depositato memoria intesa a contrastare le ragioni poste a base del ricorso dell'amministrazione, chiedendo la liquidazione delle spese sostenute, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso del Ministero e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. 1.2 Orbene, con il ricorso in esame si chiede che siano quantificate le spese legali dovute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze soccombente al resistente vittorioso. Il ricorso è inammissibile. La Corte di cassazione, nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1855 del 9 novembre 2023, depositata nel 2024, ha condannato il ricorrente Ministero al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., senza fare menzione della rifusione delle spese in favore del resistente. Ed infatti alla mancanza di una statuizione di condanna alle spese in favore della controparte nel dispositivo corrisponde l'assenza di indicazioni in proposito anche nella parte motiva. La richiesta di rettifica che il ricorrente ha avanzato in questa sede non è coerente con il deliberato della sentenza di legittimità di cui si invoca la correzione, mancando la statuizione di condanna che la richiesta di rettifica presuppone. L'errore non sarebbe comunque emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata, ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della domanda che in ordine all'entità della liquidazione, suscettibili di essere neutralizzate da una possibile compensazione (cfr., sul punto, da ult., Sez. 4, n. 6807 del 24/01/2024, Moretti, Rv. 285804 - 01). In sostanza non può aver luogo la richiesta quantificazione di una condanna alle spese non emessa dai giudici di legittimità per aver la Corte condannato il Ministero al pagamento delle sole spese processuali. Né vale invocare, come fa il ricorrente, l'art. 287 c.p.c. e l'orientamento della giurisprudenza civile di legittimità. Infatti, le Sezioni Unite civili hanno affermato , il principio in base al quale potrebbe essere emendato, ricorrendo alla procedura di correzione degli errori materiali, il vizio consistente nella omissione, in dispositivo, degli importi di liquidazione delle spese a fronte della indicazione, in motivazione, della volontà del giudice di porre le spese a carico della parte soccombente. Non sarebbe, invece, emendabile il vizio consistente in una completa omissione del riferimento alle spese, sia nel dispositivo, sia nel corpo della motivazione (Sez. U, n. 19137 del 06/07/2023, Rv. 668218; Sez. U, n. 16415 del 21/06/2018, Rv. 649295), come verificatosi nel caso di specie, anche perché in tal caso non potrebbe essere acriticamente esclusa una implicita compensazione. 2. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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