Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34819/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28 ottobre 2025, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, pena sospesa, per il reato di cui all'art. 22, commi 12 e 12-bis, d.lgs. n. 286/98, commesso in Montemurlo il 16/03/2023; [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo, riguardante la violazione dell'art. 131bis c.p., postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Firenze nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); la pluralità delle persone illecitamente avviate al lavoro, la circostanza aggravante contestata e ritenuta, la condotta successiva al reato negativamente valutata con apprezzamento di fatto in questa sede insindacabile, le pendenze giudiziarie e la violazione del regime cautelare nel corso del procedimento sono state evidenziate per segnalare la significativa gravità del fatto, incompatibile con la causa di non punibilità di cui si chiede l'applicazione; a fronte di questi elementi il ricorso propone alternative valutazioni controfattuali senza segnalare alcuna effettiva frattura logica; che, con il secondo motivo, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, si svolgono considerazioni in diritto smentite dalla costante giurisprudenza, che richiede elementi positivi a favore dell'imputato (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 - 01); che anche su questi punti la motivazione espone esaustivi argomenti agganciati a specifici elementi fattuali e valutativi; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28 ottobre 2025, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, pena sospesa, per il reato di cui all'art. 22, commi 12 e 12-bis, d.lgs. n. 286/98, commesso in Montemurlo il 16/03/2023; [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo, riguardante la violazione dell'art. 131bis c.p., postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Firenze nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); la pluralità delle persone illecitamente avviate al lavoro, la circostanza aggravante contestata e ritenuta, la condotta successiva al reato negativamente valutata con apprezzamento di fatto in questa sede insindacabile, le pendenze giudiziarie e la violazione del regime cautelare nel corso del procedimento sono state evidenziate per segnalare la significativa gravità del fatto, incompatibile con la causa di non punibilità di cui si chiede l'applicazione; a fronte di questi elementi il ricorso propone alternative valutazioni controfattuali senza segnalare alcuna effettiva frattura logica; che, con il secondo motivo, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, si svolgono considerazioni in diritto smentite dalla costante giurisprudenza, che richiede elementi positivi a favore dell'imputato (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 - 01); che anche su questi punti la motivazione espone esaustivi argomenti agganciati a specifici elementi fattuali e valutativi; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34819/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris