CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 34608/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a PALERMO il 17/09/2000 avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; oRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per i reati di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. e 116, comma 5, d. Igs. 285/92; - Letta la memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 15 giugno 2026; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine all'esclusione del falso innocuo, per essere stata l'alterazione della targa effettuata con modalità tali (applicazione di nastro adesivo) da essere immediatamente percepibile, è manifestamente infondato, alla luce del principio per cui, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen., la modificazione grafica dell'atto con abrasioni o con scritturazioni sovrapposte, deve essere tale da apparire in maniera talmente evidente da essere, "ictu ocu/i", riconoscibile da chiunque (ex multis Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639 - 01), e non già - come avvenuto nel caso in esame (f. 2 sentenza impugnata) - soltanto da personale specializzato ed all'esito di un approfondito esame; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che deduce analoga censura in ordine alla qualificazione del fatto sub a) ai sensi dell'art. 100 d. Igs. 285/92, è, del pari, reiterativo e manifestamente infondato, avendo la Corte di merito correttamente rilevato come integri il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante l'applicazione di nastro adesivo, non potendosi configurare in tal caso l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, cod. strada, che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, nel caso in cui non sia l'autore della contraffazione (Sez. 5, n. 27599 del 16/06/2025, Catarama, Rv. 288389 - 01); circostanza, quest'ultima, che il ricorrente si limita del tutto genericamente a contestare; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delLa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M