CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 42403/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 10/6/2020 della Corte di appello di Brescia che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- in riforma della sentenza assolutoria in data 20/9/2017 del Tribunale di Brescia, lo ha condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Deduce: 1.1. "Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. per mancato rispetto del canone al di là di ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533, comma 1, cod.proc.pen. e comunque per mancanza della motivazione".Il ricorrente lamenta la mancanza di una motivazione rafforzata, richiesta nelle ipotesi in cui sia sovvertito il giudizio di primo grado, essendo stato altresì violato il canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. 2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La manifesta infondatezza discende anzitutto dal fatto che la decisione della Corte di merito è basata su elementi differenti e ulteriori rispetto a quelli valutati dal giudice di primo grado, ove si consideri che -in ossequio alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione- i magistrati dell'appello hanno incrementato il compendio probatorio con l'audizione dei dichiaranti, ossia con l'escussione diretta delle testimonianze degli ufficiali di RG. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza delle quali ha ritenuto raggiunta la prova e fondata l'ipotesi di accusa. Proprio tale incremento probatorio è indice, strumento ed espressione del rafforzamento della motivazione. A tal proposito è stato, infatti, spiegato (da Sez. U, Sentenza n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 — 01) che «l'assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado travalica ogni pretesa di simmetria. Essa, implicando l'esistenza di una base probatoria che induce quantomeno il dubbio sulla effettiva valenza delle prove dichiarative, pretende che si faccia ricorso al metodo di assunzione della prova epistemologicamente più affidabile; sicché la eventuale rinuncia dell'imputato al contraddittorio nel giudizio di primo grado non fa premio sulla esigenza di rispettare il valore obiettivo di tale metodo ai fini del ribaltamento della decisione assolutoria. Perché, insomma, l'overtuming si concretizzi davvero in una motivazione rafforzata, che raggiunga lo scopo del convincimento "oltre ogni ragionevole dubbio", non si può fare a meno dell'oralità nella riassunzione delle prove rivelatesi decisive. La motivazione risulterebbe altrimenti affetta dal vizio di aporia logica derivante dal fatto che il ribaltamento della pronuncia assolutoria, operato sulla scorta di una valutazione cartolare del materiale probatorio a disposizione del primo giudice, contiene in sé l'implicito dubbio ragionevole determinato dall'avvenuta adozione di decisioni nJ\ contrastanti. Invero, anche nell'ambito del giudizio abbreviato l'imperativo della motivazione rafforzata è destinato ad operare in tutta la sua ampiezza attraverso l'effettuazione obbligatoria di una istruttoria - quantunque non espletata nel giudizio di primo grado - e con l'assunzione per la prima volta in appello di una prova dichiarativa decisiva». 1.2. Va aggiunto -conseguentemente- che proprio l'audizione di tali testimoni fa emergere la manifesta infondatezza della denuncia di violazione del principio di superamento del ragionevole dubbio, giacché tale incremento è inteso proprio a evitare la denunciata violazione, in ossequio all'art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen. e al principio di diritto fissato dalla Sezioni Unite, che hanno chiarito che «è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica "simmetria" tra primo e secondo grado di giudizio, imponendo in appello il ricorso al metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi)», (Sez. U, Sentenza n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 — 01). 1.3. Per il resto, a fronte di una motivazione che non può certo definirsi mancante e che, in quanto tale, mostra la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, va rilevato come il ricorso non sia volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, mirando a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, che ha puntualmente disatteso le questioni di merito sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo a tutte le questioni esaminate. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. La declaratoria totale di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1