CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23641/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza n. 56/2022 della Corte d’appello di Bari,depositata il 13.1.2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione venne dichiarata fallitadal Tribunale di Bari, previa risoluzione del concordatoNumero registro generale 11503/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 23641/2026Data pubblicazione 21/07/2026preventivo liquidatorio cui la società era stata ammessa e cheera stato omologato dal medesimo tribunale.Il fallimento propose, nei confronti dei liquidatori dellasocietà, azione volta al recupero dei compensi da loro percepiti,sia in pendenza della domanda di concordato preventivo, siadopo l’omologazione: quanto ai primi, indicando, quale causapetendi, l’inefficacia degli atti di straordinaria amministrazionecompiuti dopo la presentazione della domanda di concordato esenza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria; quanto aisecondi, agendo a titolo di revocatoria degli atti di disposizionecompiuti nel periodo sospetto anteriore alla data didichiarazione del fallimento.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Bari accolsela domanda, condannando, per quanto qui interessa, FrancescoNicasti al pagamento di € 223.080 e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento di € 225.595,20; per entrambi oltre agli accessori dilegge (venne condannato anche un terzo liquidatore, di cui quinon ci si deve occupare, perché egli non impugnò la sentenza diprimo grado).alla Corte d’appello di Bari, la quale rigettò il gravame,confermando la decisione del tribunale.Contro la sentenza della corte territoriale i due liquidatorihanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinquemotivi.Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difeso concontroricorso.Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.; le parti non hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 11503/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 23641/2026Data pubblicazione 21/07/20261. Il primo motivo di ricorso, che riguarda la decisionesulla inefficacia dei pagamenti percepiti dai liquidatori inpendenza della domanda di concordato preventivo, censura«violazione o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento all’art. 167, comma 2,legge fall.».I ricorrenti rilevano che il criterio per la determinazionedel compenso (ovverosia il rinvio alle «tariffe professionali» deidottori commercialisti) era stato deliberato dall’assemblea deisoci contestualmente alla loro nomina e sostengono che ilpagamento di un compenso per l’organo gestorio regolarmentedeliberato dall’assemblea non potrebbe mai essere un atto distraordinaria amministrazione. Il che escluderebbe la necessitàdella autorizzazione giudiziaria in pendenza della domanda diconcordato preventivo.1.1. Il motivo è inammissibile.La questione del confine tra atti di ordinaria e atti distraordinaria amministrazione viene posta nel ricorso in terminigenerali ed astratti e, quindi, senza confrontarsi con lamotivazione della sentenza impugnata, nella quale vienerichiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cuiquel confine va tracciato in base a criteri diversi, a seconda chesi abbia riguardo a un’impresa in fisiologico esercizio oppure auna impresa in crisi e sottoposta al particolare regime dispossessamento attenuato che consegue alla presentazione diuna domanda di accesso a uno strumento di regolazionealternativo al fallimento. Infatti, è stato più volte statuito che,«anche dopo la presentazione di una domanda di concordatocon riserva, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria odi straordinaria amministrazione dell’atto deve essere compiutacon riferimento all’interesse della massa dei creditori, e nonNumero registro generale 11503/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 23641/2026Data pubblicazione 21/07/2026dell’imprenditore insolvente, essendo possibile che attiastrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione secompiuti nel normale esercizio dell’impresa possano, invece,assumere un diverso connotato se compiuti nel contestoprocedimentale attivato dalla domanda suddetta» (Cass. n.14713/2019, citata e condivisa in motivazione da Cass. S.u. n.42093/2021; successivamente conf.: Cass. nn. 36370/2023;55/2025; 18161/2025).Rispetto a questa specifica e corretta impostazione delladecisione della corte barese, non rappresenta una criticapertinente la semplice allegazione che il compenso era statodeliberato dall’assemblea dei soci prima della presentazionedella domanda di concordato, perché era dovere dei liquidatori– prima di prelevare i cospicui acconti mensili sul compensofinale stabilito mediante un generico rinvio alle «tariffeprofessionali» – verificare l’ordinarietà o meno di quei prelieviperiodici «con riferimento all’interesse della massa dei creditori,e non dell’imprenditore insolvente». Cosa che evidentementenon è stata fatta, sia per l’erronea opinione che il pagamento diun compenso deliberato non potesse giammai essere un atto distraordinaria amministrazione, sia per l’ancor più errataconvinzione – di cui si dirà trattando dei motivi successivi – chele risorse utilizzate per quei pagamenti non facessero partedell’attivo destinato all’adempimento del concordato preventivoe, quindi, alla soddisfazione dei creditori sociali.2. Anche il secondo motivo riguarda la decisione sullainefficacia dei pagamenti percepiti in pendenza del concordatoe denuncia «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell’art.112 c.p.c., in relazione alla dedotta inapplicabilità dell’art. 167,comma 2, legge fall.».Numero registro generale 11503/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 23641/2026Data pubblicazione 21/07/2026I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnatasarebbe priva di una effettiva motivazione per confutare la loroallegazione che i pagamenti dei compensi vennero effettuati conrisorse (i proventi delle locazioni di un compendio immobiliaredella società poi fallita) che il piano di concordato non destinavaai creditori, ma al pagamento delle spese di gestione dellasocietà e della procedura.2.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.Innanzitutto, si ravvisa una discrasia tra il viziodenunciato (omessa pronuncia) e l’illustrazione che dovrebbegiustificarne il fondamento (ove si prospetta, invece, un difettodi motivazione).Ma il punto essenziale è che la critica, comunque la sivoglia intendere, non si confronta con una precisa affermazionecontenuta nella sentenza impugnata: l’originaria proposta diconcordato – la quale prevedeva, del tutto illegittimamente, cheuna parte dell’attivo non venisse destinata al pagamento deicreditori – venne modificata in seguito ai rilievi del tribunale, ilquale poi contestò, quindi, il «grave inadempimento dellasocietà debitrice per aver, tra l’altro, omesso di consegnare aiLiquidatori Giudiziali i canoni di locazione degli immobili acquisitialla procedura nonché erogato compensi agli ex liquidatori purin mancanza di qualsiasi autorizzazione alla spesa da parte degliorgani della procedura».Costituisce, del resto, un fondamentale principio quelloper cui tutti i beni del debitore – e non soltanto una parte delsuo patrimonio – devono essere destinati all’adempimento delconcordato preventivo liquidatorio (v. Cass. n. 26005/2018).Naturalmente, con le risorse disponibili vanno pagate anche lespese di procedura e la somma effettivamente distribuibile aicreditori è quella che residua dopo pagate le spese. Ma una cosaNumero registro generale 11503/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 23641/2026Data pubblicazione 21/07/2026è tenere conto delle spese prededucibili ai fini del calcolo delfabbisogno concordatario; altra cosa, e ben diversa, sarebbeconsiderare esterne al patrimonio del debitore le risorsedestinate al pagamento delle spese di gestione.Dunque, secondo quanto si apprende dalla sentenzaimpugnata, prima dell’omologa venne chiarito che, non solo gliimmobili di proprietà della società debitrice, ma anche i canoniderivanti dalla locazione di quegli immobili erano parteintegrante dell’attivo destinato all’adempimento del concordatopreventivo. E i ricorrenti non possano ora lamentarsi di nonavere avuto una motivata risposta alle loro difese basate sullacontraria (ed errata) affermazione che quei canoni nonfacessero parte dell’attivo destinato ai creditori.3. Il terzo motivo, che conclude la serie di quelli dedicatiai compensi percepiti in pendenza del concordato, è introdottodalla medesima rubrica del primo: «violazione o falsaapplicazione di norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., in riferimento all’art. 167, comma 2, legge fall.».I ricorrenti ritornano sulla tesi che i proventi delle locazioninon fossero destinati ai creditori al fine di sostenere che ipagamenti dei loro compensi, in quanto effettuati con talirisorse, non sarebbero potuti essere di alcun pregiudizio per icreditori concorsuali, non necessitando, quindi, di alcunaautorizzazione giudiziale.3.1. Il motivo condivide con quello precedente lamedesima, evidente ed assorbente ragione di inammissibilità:non si confronta con la motivazione della corte territoriale che ilconcordato, così come omologato, non prevedeva alcunaesclusione di una parte dell’attivo societario dalla cessiobonorum in favore dei creditori.Numero registro generale 11503/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 23641/2026Data pubblicazione 21/07/20264. Con il quarto motivo si passa alla censura delladecisione assunta dai giudici del merito sull’azione revocatoriadei pagamenti successivi all’omologazione del concordatopreventivo. Esso denuncia «violazione dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c. – nullità della sentenza per motivazione inesistentee/o comunque apparente in riferimento all’ipotesi di esenzionedi cui all’art. 67, comma 3, lettera E), legge fall.».Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata sarebbe privadi una reale motivazione a sostegno della negata applicazionedell’esonero dall’azione revocatoria previsto per «i pagamenti …posti in essere in esecuzione del concordato preventivo».4.1. Il motivo è inammissibile, ancora una volta, perchénon si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.La corte d’appello ha rilevato che «i pagamenti deicompensi contestati integrano atti di inadempimento delconcordato», il che evidentemente basta per escludere chefossero «pagamenti … posti in essere in esecuzione delconcordato preventivo». Del resto, il giudice del merito harilevato che, con l’omologazione del concordato, erano statinominati i liquidatori giudiziali, ai quali avrebbe dovuto essereconsegnato l’intero patrimonio della società, compresi i canoniincassati dalle locazioni. Invece, i ricorrenti hanno continuato aprelevare direttamente i loro compensi dal conto in cui venivanoaccreditati i pagamenti dei canoni. A ben vedere, dunque, sullosfondo anche di questa infondata difesa dei ricorrenti vi èl’insostenibile tesi secondo cui il patrimonio offerto ai creditoricon il concordato preventivo non fosse comprensivo dei canonidi locazione degli immobili della società.5. Al quarto motivo è associato il quinto, che censura«violazione o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360,Numero registro generale 11503/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 23641/2026Data pubblicazione 21/07/2026comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento all’art. 67, comma 3,lettera E, legge fall.».Nell’illustrazione del motivo, i ricorrenti ricordano di avereprospettato, nel reclamo, due distinte ragioni di esonerodall’azione revocatoria: oltre a quella della lettera e dell’art. 67,comma 3, legge fall., anche quella della successiva lettera f: «ipagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuateda dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, delfallito». Tuttavia, la censura è qui limitata alla pretesa violazionedella norma che esonera «i pagamenti … posti in essere inesecuzione del concordato preventivo».5.1. Il mezzo, pertanto, nulla aggiunge al precedente e lasua dichiarazione di inammissibilità non necessita di ulterioremotivazione.6. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite delpresente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.7. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in € 10.000 per compensi, oltre alle spese generalial 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perNumero registro generale 11503/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 23641/2026Data pubblicazione 21/07/2026il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del3.6.2026.Il Presidente