CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 31866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 13/05/2026 del Tribunale di Lodivisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena,è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge, inquanto, ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., il pubblico ministero el'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinentiall'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiestae la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della penao della misura di sicurezza, mentre, nel caso di specie, si censura l’erroneaqualificazione giuridica dei fatti e la mancata assoluzione perché il fatto nonsussiste;rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cuiall'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15/07/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente