Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 13484/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17392/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Sicilia SEZ.DIST.

CATANIA n. 1637 /15 /2023 depositata il 16/02/2023, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.

Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del già menzionato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresidente T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17392/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Sicilia SEZ.DIST. CATANIA n. 1637 /15 /2023 depositata il 16/02/2023, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del già menzionato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresidente T
Decreto Cassazione n. 13484/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris