CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 gennaio 2025
Cassazione n. 10988/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 ottobre 1968 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Roma il 14 ottobre 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di terza interessata nei confronti della somma di 5.380 C in sequestro, per carenza di legittimazione; ha annullato il decreto di sequestro preventivo relativamente a tre orologi di marca Bulgari, disponendone la restituzione alla ricorrente, e ha confermato il sequestro della somma di 37.000 C circa e dei gioielli e preziosi contenuti in una cassetta di sicurezza nella disponibilità della Pavoncello, per un valore di circa 62.000 C 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso Pavoncello quale terza interessata deducendo: 2.1 violazione dell'obbligo di motivazione poiché il Tribunale ha reso una motivazione meramente apparente, non esponendo le ragioni a base della decisione di conferma del sequestro e non rendendo comprensibile la scelta di respingere l'istanza di restituzione della somma di 37.000 C che la ricorrente aveva accumulato in 37 anni di matrimonio e nulla argomentando in ordine ai gioielli e preziosi rinvenuti, che appartengono alla famiglia Pavoncello, storica famiglia ebraica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Nel caso in esame con decreto emesso dal GIP di Velletri l'11Marzo 2024 è stato apposto il vincolo reale su alcuni beni rinvenuti nella casa familiare di [OSCURATO:PERSONA], coniuge convivente di [OSCURATO:PERSONA], indiziato in relazione al reato previsto dall'art.2 del decreto legislativo 74/2000. La somma di 37.000 C era contenuta in una busta inserita in una cassaforte ubicata in camera da letto, mentre i gioielli erano custoditi in una cassetta di sicurezza iniestata ai due coniugi. Il Tribunale, in relazione alla somma di 37000 C non ha considerato verosimile l'assunto della Pavoncello, che ha dichiarato trattarsi dei risparmi da lei effettuati in 37 anni di matrimonio; la pretesa appartenenza della somma si fonda soltanto sulle dichiarazioni del coniuge indagato, [OSCURATO:PERSONA], interessato all'evidenza a rendere dichiarazioni in tal senso, e sulle affermazioni della stessa istante, che devono ritenersi inidonee poiché prive di supporto documentale, considerato che Finzi è stato per anni l'unica fonte di reddito della famiglia e quindi la somma rinvenuta non può che essere provento delle sue attività. Alla stregua di queste considerazioni il ricorso è manifestamente infondato e generico in ordine alla somma di denaro di 37.000 euro, poiché a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale non ha fatto ricorso ad una motivazione apparente, ma ha reso congrue argomentazioni, evidenziando che il denaro contante rinvenuto non può essere attribuito alla Pavoncello e deve ritenersi provenire dal marito, in quanto la stessa non ha neppure allegato fonti di reddito lecite proprie. Di contro, in merito ai gioielli rinvenuti nella cassetta di sicurezza e indicati in dettaglio nel verbale di sequestro, il provvedimento impugnato non offre alcuna motivazione, neppure per respingere l'assunto difensivo secondo cui si tratterebbe di gioielli della famiglia di origine della donna. Così facendo, incorre nel vizio di violazione di legge denunziato con il ricorso, per avere omesso la prescritta motivazione. Si impone di conseguenza l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dei gioielli rinvenuti nella cassetta di sicurezza, con rinvio al Tribunale di Roma perché verifichi la fondatezza delle censure difensive e renda adeguata motivazione per esplicitare gli elementi di fatto e di diritto, nonchè l'iter logico posto a sostegno della decisione. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dei preziosi e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324comma 5 cod.proc.pen.. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Roma 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]