CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21207/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cura speciale incalce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di volerricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato,-ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede di voler ricevere1 RG n.22498/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22498/2025Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 21207/2026Data pubblicazione 22/06/2026le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-Liquidazione giudiziale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatorepro tempore, -intimata -avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4449/2025,depositata il 26/9/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4449/2025,depositata il 25/9/2025, accoglieva il reclamo proposto ex art. 50CCII dalla società creditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confrontidella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento deltribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato estinto il procedimentoper la dichiarazione della liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA],a seguito della mancata comparizione della parte ricorrenteall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].In particolare, la Corte territoriale riteneva che il tribunaleavrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza di liquidazione giudizialeanche in caso di assenza delle parti in udienza, non sussistendo unautomatismo tra mancata presenza del creditore e rinuncia alricorso.Sussistevano, dunque, i presupposti per la dichiarazione diapertura della liquidazione giudiziale, in quanto dall’istruttoriacompiuta dal tribunale emergeva che la società era un imprenditore2 RG n.22498/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22498/2025Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 21207/2026Data pubblicazione 22/06/2026commerciale ed aveva superato i requisiti dimensionali di cui agliarticoli 121 2 e , comma 1, lettera d, CCII.Sussisteva anche lo stato di insolvenza, in quanto i debiti neiconfronti della agenzia delle entrate riscossione ammontavano adeuro 268.135,25, non avendo depositato la società i bilanci dal 2010.La Corte d’appello, dunque, dichiarava l’apertura dellaliquidazione giudiziale rimetteva gli atti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 49, comma 3, CCII.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LuigiGaglione, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]3. Ha resistito con controricorso la creditrice [OSCURATO:PERSONA].r.l.4.Il Presidente ha depositato una proposta di definizioneanticipata.5. La società ha presentato istanza di trattazione ex art. 380-bisc.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «mancatanotificazione e/o conoscenza legale del ricorso per la liquidazionegiudiziale e degli atti successivi. Nullità degli atti ex art. 156 c.p.c. esuccessivi in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».Precisava la ricorrente di non aver mai attivato il domiciliodigitale che era stato invece assegnato d’ufficio dalla Camera diCommercio, per cui il legale rappresentante dell’impresa non era inpossesso delle credenziali di accesso e non aveva mai consultato lenotificazioni presso tale indirizzo digitale.3 RG n.22498/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22498/2025Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 21207/2026Data pubblicazione 22/06/2026Poiché tale domicilio digitale era stato autorizzato per lenotificazioni di tutti gli atti impugnati, essi non erano mai pervenutinella sfera di conoscenza del destinatario.Solo in data 14/10/2025, dopo la prima comunicazione delcuratore del 7/10/2025, il ricorrente ha effettuato la richiesta divisibilità nel fascicolo della Corte d’appello di Napoli.Inoltre, in data 17/10/2025 il difensore della società ha chiestoalla Camera di Commercio di Caserta chiarimenti in ordineall’apertura d’ufficio dell’indirizzo pec alla società, rimasta senzaseguito.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la«violazione dell’art. 2 del decreto legislativo 12/1/2019 n. 14,modificato dal decreto legislativo 13/9/2024 n. 136 per assenza deipresupposti soggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudizialein relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Deduce la ricorrente la mancata sussistenza dei requisitisoggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazionegiudiziale.3. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazionedell’art. 49 del decreto legislativo 12/1/2019 n. 14, modificato daldecreto legislativo 13/9/2024 n. 136, per assenza dei presuppostioggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Il credito della società ricorrente ammontava ad euro 17.1902,21, difettando dunque anche i presupposti oggettivi per l’aperturadella liquidazione giudiziale.3.1. Va condivisa la proposta di definizione anticipata, coninammissibilità del primo motivo e assorbimento dei restanti.3.2. Si è ritenuto che «[i]l ricorso appare definibile perinammissibilità, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in ragione della4 RG n.22498/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22498/2025Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 21207/2026Data pubblicazione 22/06/2026tardività della sua notificazione. Questa Corte ha infattirecentemente enunciato il principio di diritto secondo cui “il terminedi 30 giorni stabilito dall'art. 51, comma 13, CCII, per la proposizionedel ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte d'appelloche rigetta o accoglie il reclamo contro la dichiarazione di aperturadella liquidazione giudiziale si applica, per ragioni di coerenzasistematica rinvenibili nella medesima finalità acceleratoria chedisciplina le impugnazioni, anche alla sentenza della corte d'appelloche, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiara aperta laliquidazione giudiziale» (così Cass. n. 26690/2025). Ebbene, nelcaso di specie, come emerge dagli atti, il ricorso per cassazionecontro la sentenza della Corte d’appello di Napoli, ritualmentecomunicata alle parti dalla cancelleria, in forma integrale e a mezzopec, in data 25.09.2025 – che costituisce pacificamente il “dies aquo” di decorrenza del termine per l’impugnazione (Cass. n.10525/2016; conf., ex plurimis, Cass. n. 23443/2019, n.31457/2022, n. 13845/2023, n. 35090/2023, n. 17995/2024) –risulta inammissibile, in quanto notificato solo in data 04.11.2025, edunque oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 51, comma13, CCII, come detto applicabile, secondo quanto recentementestatuito da questa Corte, anche al ricorso per cassazione previstodall’art. 50, comma 5, CCII».3.3. Quanto al contenuto dell’istanza di trattazione, si rileva cheanche la sentenza della Corte di appello, che ha deciso il reclamo exart. 50 CCII è stata correttamente notificata all’indirizzo PECassegnato d’ufficio, in presenza dei requisiti di legge.4. I restanti motivi restano assorbiti.5. Si è ritenuto che, in tema di procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs.5 RG n.22498/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22498/2025Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 21207/2026Data pubblicazione 22/06/2026n. 149 del 2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell'art. 96c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un'ipotesi diabuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione delproponente, poi confermata nella decisione definitiva, lasciapresumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez.U.,27/9/2023, n. 27433; Cass., Sez.U., 13/10/2023, n. 28540; Cass.,n. 11346/2024); tuttavia, la disposizione citata non prevedel'applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che restaaffidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, inbase a un'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovoistituto (Cass., Sez.U., 27/12/2023, n. 36069).6. Nella specie non si rinvengono ragioni (stante la correttezzadel provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria perconfermare il rigetto del ricorso) per discostarsi dalla suddettaprevisione legale.7. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come dadispositivo.7.1. La ricorrente soccombente va condannata al pagamento, infavore della controricorrente, della somma di euro 7.000,00,valutata equitativamente8. Va disposto il pagamento, in favore della cassa delle ammende,della somma di euro 2.500,00 (Cass., sez. 1, 16/7/2025, n. 19641). P.Q.MDichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; dichiaraassorbiti i restanti.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in6 RG n.22498/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 22498/2025Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 21207/2026Data pubblicazione 22/06/2026complessivi euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Condanna la ricorrente al pagamento della ulteriore somma dieuro 7.000,00 nonché al pagamento in favore della cassa delleammende, della somma di euro 2.500,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026Il Presidente7 RG n.22498/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio