CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 00184/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 629 comma primo e 640 comma secondo n. 2 cod. pen., è generico e privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo b) dell'imputazione ai sensi dell'art. 629 cod. pen., correttamente evidenziando il discrimen tra le due fattispecie: difatti, la condotta estorsiva dell'imputato e l'incidenza della stessa nella sfera vittima - minacciata di un male certo e concreto, il cui effetto coercitivo, posto come ineluttabile alternativa del profitto ingiusto o del male minacciato — deve intendersi come utile criterio discretivo tra le due fattispecie, in ossequio a consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2024 [OSCURATO:PERSONA]