CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03526/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15262/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N 3 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECISIONE di [OSCURATO:PERSONA] n. 328/2022depositata il 22/03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei Geometri, con provvedimento del 22.3.2022 confermò la decisione del Consiglio di disciplina presso il Collegio dei geometri di Catania, che, con delibera del 14.2.2020, aveva applicato nei confronti del geom. [OSCURATO:PERSONA] la sanzione disciplinare della cancellazione dell’albo, ai sensi dell’art.11 e ss. del Regio Decreto n.29 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per grave morosità contributiva. Avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei geometri ha proposto ricorso per cassazione il geom. Vannucci, deducendo cinque motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] dei Geometri e [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Catania è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Per ragioni di priorità logico-giuridica va esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di “eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione dell’art.15, comma 4 del RD 11 febbraio 1929 n.274 sotto diversi profili: a) difetto di istruttoria per avere la Corte d’appello rigettato la produzione documentale attestante che in casi analoghi o più gravi era stata applicata la sanzione della sospensione e non quella della radiazione; b) difetto di motivazione; c) violazione del principio di legalità perché la cancellazione dall’albo conseguirebbe solo nell’ipotesi di condanna alla reclusione o detenzione del professionista. Il motivo è fondato,per quanto di ragione , sotto il profilo dell’erronea applicazione della sanzione della cancellazione dall’albo. La decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte in materia di sanzioni applicabili nei confronti del professionista iscritto all’albo per il mancato pagamento dei contributi annuali (Cass. Sez. Unite, 21.11.1997, n.11622; Cassazione civile sez. II, 10/08/2023, n.24463; Cass. Civ., Sez. II, 9.7.2004 n.12729). E’ stato chiarito che, in seguito all’entrata in vigore l'art. 2 della L. 2 agosto 1949, n. 536, l’omesso versamento dei contributi è specificamente disciplinato dalla normativa sopravvenuta al R.D. n. 274/1929, avente carattere generale e, quindi, applicabile anche nei confronti dei geometri; la norma prevede la facoltà del Consiglio dell'ordine di dare inizio nei confronti del professionista, mediante la contestazione del fatto, all'apertura di un procedimento che è destinato a svolgersi nelle forme di quello disciplinare ed eventualmente a concludersi con la sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato. La morosità nel pagamento, da parte del professionista, dei contributi previsti dal D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 determina, infatti, la sospensione del professionista dall'esercizio professionale, la quale, secondo la previsione dell'art. 2 della legge n. 536/1949, ultimo comma, "non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di avere pagato le somme dovute". Diversa dalla sanzione della sospensione dall'esercizio professionale senza limiti temporali è la sanzione disciplinare prevista dall'art. 11 del citato R.D. n. 274/1929, per abusi e mancanze che non si esauriscano nell'omesso pagamento dei detti contributi, il quale, di per sé solo, dà adito all'applicazione della legge n. 536/1949. Ha quindi errato il Consiglio Nazionale dei Geometri ad applicare la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo per la morosità nel pagamento da parte del ricorrente dei contributi previsti dal D.Lgs. Lgs. 23 novembre 1944 n. 382. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi, con i quali si deduce la violazione dell’art.6 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere il Consiglio comunicato la data di fissazione dell’udienza senza indicare il termine entro il quale il ricorrente poteva produrre documenti o presentare memorie (primo motivo), per l’assenza di specifica contestazione dei fatti (terzo motivo), per la violazione dell’art. 3 della L. 241/90 (quarto motivo) e per la violazione dell’art.19 della L. 773/82 (quinto motivo). La decisione impugnata va cassata con rinvio al Consiglio Nazionale dei Geometriin diversa composizione. Ricorrono le condizioni per compensare le spese di legittimità, avendo il ricorrente dato causa al procedimento disciplinare. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, e cassa la decisione impugnata con rinvio al Consiglio Nazionale dei Geometri in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di