CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 33879/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22235/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 21 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) indirizzo PEC. [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.2193/2023 depositata i l 17/04/2023 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di giustizia Tributaria del Lazio, con la sentenza n. 2193/11/2023 depositata il 17/04/2023 e non notificata, respingeva l’appello proposto dall’ente impositore avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 14430/2021, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento IMU n. 9247 relativo all’annualità 2015 emesso nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”; 2. i giudici di appello, dopo aver richiamato la normativa in materia ed aver chiarito che era stata introdotta “a favore delle imprese costruttrici di immobili una particolare forma di esenzione a fini IMU, per i c.d. “beni merce”, a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevedendo a pena di decadenza, la presentazione da parte delle imprese stesse di apposita dichiarazione ritenevano di dover dare continuità all’orientamento secondo cui la richiesta dichiarazione, a pena di decadenza, per poter usufruire dell’esenzione in parola “costituisce un presupposto “formale” e non sostanziale, la cui inosservanza non impedisce al contribuente di usufruire dell’agevolazione laddove egli dimostri di essere nelle condizioni soggettive e oggettive per beneficiarne; 3. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]; 4. resiste con controricorso “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”. [OSCURATO:PERSONA] 1. con unico motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5-bis del d.l. n. 102 del 2013, nonchè dell'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 assumendo che la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza oggetto del presente gravame, aveva rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che l’omissione della dichiarazione, prevista obbligatoriamente dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 102/2013, comma 5 bis, anziché costituire uno dei presupposti necessari per poter beneficiare dell’esenzione prevista, costituisse unicamente un adempimento formale la cui omissione non comportava affatto l’impossibilità di usufruire della prevista esenzione tributaria, di fattoassumendo che il comma 769 dell’articolo 1 della legge 160/2019 aveva innovato nella disciplina della cosiddetta esenzione relativa ai “beni merce” delle società immobiliari, eliminando l’obbligo di presentazione della dichiarazione di per poter godere dell’agevolazione prevista e ritenendo immediatamente applicabile al caso concreto la sopra richiamata disciplina, prospettando, in caso contrario, la presunta violazione di principi costituzionali garantiti dall’articolo 24 a tutela del diritto di difesa; 2. deve, in via preliminare, darsi atto che, come risulta dalla documentazione versata in atti, la società contribuente si è avvalsa, in relazione alla pendenza tributaria relativa all’avviso di accertamento n. 9247 per IMU 2015, della definizione agevolata delle liti ai sensi dell’art. 1, commi 186-205 della Legge n. 197/2022 in combinato disposto con la delibera n. 65/2023 dell’[OSCURATO:PERSONA], comprovando il pagamento delle rate stabilite dall’amministrazione comunale ed ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio; 2.1. occorre, pure, dare atto che parte ricorrente nulla ha dedotto e che non risulta intervenuto il diniego della suddetta istanza di definizione agevolata; 2.2 la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rimanendo le spese del presente giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate; 3. non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), venendo in considerazione una causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa di parte controricorrente nonché una misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175, Cass., 28 maggio 2020, n. 10140, Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; le spese rimangono a carico delle parti chele hanno anticipate. Così deciso nella c