Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 143/1981
ECLI:IT:COST:1981:143
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Col citato decreto assessoriale n. 23 del 25 gennaio 1977, veniva
concesso alla summenzionata "[OSCURATO:SOCIETA]." di installare e
gestire sino al 10 agosto 1977, nella località sopra indicata, un
deposito costiero di prodotti petroliferi costituito da cinque serbatoi
per "gasolio agricolo e motopesca", da due serbatoi per "gasolio
riscaldamento" e da tre serbatoi per "gasolio autotrazione".
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, il deposito in
parola risultava così autorizzato a custodire, non solo prodotti
petroliferi liberi da tributi, ma anche olii minerali denaturati
destinati ad usi agevolati, con ciò contravvenendo all'espresso
divieto di immagazzinamento comune dei suddetti prodotti, stabilito con
l'art. 4, cpv., del d.l. 5 maggio 1957, n. 271 (convertito nella legge
2 luglio 1957, n. 474), come modificato dall'art. 2 della legge 21
febbraio 1963, n. 263, e ribadito dal Ministro delle Finanze con la
nota n. 5269 del 22 ottobre 1976, mediante la quale quest'ultimo
comunicava il proprio prescritto assenso alla concessione del deposito.
Conseguentemente il Presidente del Consiglio dei ministri sollevava
conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana,
chiedendo a questa Corte, col ricorso in epigrafe dell'Avvocatura
generale dello Stato, di annullare il decreto assessoriale n. 23 del 25
gennaio 1977.
:
Ai sensi della normativa disciplinante l'importazione, la
lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei
carburanti (r.d.l. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8
febbraio 1934, n. 367, e art. 23 del relativo regolamento di
esecuzione, approvato con r.d. 20 luglio 1934, n. 1303), il rilascio
delle concessioni in materia compete, nell'ordinamento statale, al
Ministro per l'industria di concerto col Ministro delle finanze. Per
quanto riguarda, tuttavia, la Regione siciliana, poiché le funzioni
esecutive ed amministrative in materia di industria e commercio sono
state devolute, per effetto degli articoli 14 e 20 del relativo Statuto
speciale, al Presidente ed agli Assessori regionali, ne consegue che la
potestà di rilascio delle concessioni di cui sopra spetta alla Regione
siciliana, salvo sempre il concerto col Ministro delle finanze, in
quanto questi ha il compito istituzionale di accertare e riscuotere le
imposte in tutto il territorio dello Stato e di impedire evasioni
tributarie.
Nella specie, il Ministro delle finanze esprimeva il proprio avviso
favorevole all'accoglimento della istanza della concessionaria, ma a
condizione che il deposito fosse destinato esclusivamente alla custodia
di prodotti petroliferi liberi da tributi, in osservanza del sopra
ricordato art. 4 del d.l. n. 271 del 1957, convertito in legge 2 luglio
1957, n. 474, come modificato dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1963,
n. 263, il quale testualmente dispone che "È altresì fatto divieto di
detenere, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi, olii
minerali denaturati destinati a provvista di bordo dei natanti da pesca
ovvero ad usi per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta di
fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine". Essendo
risultato che, viceversa, col decreto assessoriale in parola era stata
autorizzata la detenzione, nel medesimo deposito costiero, oltre che di
olii minerali liberi da tributi, anche di gasolio per motopesca e per
usi agricoli, il Presidente del Consiglio dei ministri promuoveva il
presente conflitto di attribuzione.
A sua volta, si costituiva il Presidente della Regione siciliana
per resistere al ricorso, eccependone la totale infondatezza e
sostenendo in particolare che il prescritto "concerto" doveva ritenersi
degradato ad "intesa", e che non avrebbe consistenza la
differenziazione, stabilita nella circolare del Ministero delle
finanze, nell'ambito della categoria dei prodotti petroliferi liberi da
tributi.
Senonché, con deduzioni depositate il 27 marzo 1979, sia
l'Avvocatura dello Stato, sia la difesa della Regione siciliana hanno
concordemente chiesto che la Corte voglia dichiarare cessata la materia
del contendere, avendo l'Assessore per l'industria e commercio della
Regione siciliana revocato, con effetto ex tunc, l'impugnato
provvedimento. In particolare, la Regione afferma da parte sua nel
decreto di revoca che "è da escludere la pretesa determinazione di
discostarsi e di disconoscere il parere e le condizioni poste dal
Ministero delle finanze nella nota n. 5269 del 22 ottobre 1976, ma anzi
il preciso intento di uniformarvisi, frustrato tuttavia da un errore di
valutazione dovuto anche alla generica formulazione adoperata dal
Ministero nella citata nota", soggiungendo che "il decreto in questione
non ha mai prodotto effetti in quanto, non essendo stati rispettati i
termini previsti dall'art. 3 del citato decreto per la ultimazione
dell'impianto, si è determinata la decadenza della concessione stessa,
peraltro scaduta per decorrenza di termine (fissato al 10 agosto
1977)".
Di conseguenza, la Corte accoglie la richiesta di cui sopra.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso
per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei
ministri in ordine al decreto n. 23 del 25 gennaio 1977 adottato
dall'Assessore per l'industria e commercio della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere