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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14484/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 29158/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivo di ricorso, relativi alla utilizzabilità della priva derivante dalla perquisizione domiciliare e al conseguente sequestro e al giudizio di responsabilità; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, manifestamente infondato per le ragioni puntualmente indicate dalla Corte (cfr., pag. 3 sentenza impugnata), e, quanto al secondo, perchè generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr., pagg. 4 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 29158/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivo di ricorso, relativi alla utilizzabilità della priva derivante dalla perquisizione domiciliare e al conseguente sequestro e al giudizio di responsabilità; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, manifestamente infondato per le ragioni puntualmente indicate dalla Corte (cfr., pag. 3 sentenza impugnata), e, quanto al secondo, perchè generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr., pagg. 4 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 14484/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris