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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 12486/2025

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14270-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente – avverso la sentenza n. 165/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 15/12/2023 R.G.N. 115/2022; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14270/2024 Cron.

Rep.

Ud.21/03/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 15 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Cagliari, confermava la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di rigetto dell’opposizione proposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’[OSCURATO:PERSONA] della Sardegna avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto dovuto a seguito del riconoscimento dell’anzianità di servizio per il servizio di impiego a tempo determinato ferma la rideterminazione dell’importo dovuto al predetto titolo nella minor somma di euro 1.215,66 rispetto all’importo di euro 8.406,90 recato dal decreto ingiuntivo, che revocava; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’aver il primo giudice correttamente interpretato l’art.79 del CCNL per il comparto Scuola del 29.11.2007, che, nel prevedere fino al 2007 l’articolarsi della progressione stipendiale secondo la scansione temporale dei periodi di permanenza nelle singole fasce così determinata anni 0-2, 3-8, 9-14, 15-20 ecc. e disciplinando il verificarsi del passaggio da una posizione stipendiale all’altra “al termini dei periodi previsti” doveva essere letto nel senso che la fascia stipendiale successiva sarebbe stata acquisita al compimento dell’anno indicato nella fascia medesima ovvero al 29° giorno dell’ultimo mese dell’anno ricompreso nella fascia stipendiale precedente e non al decorso dei mesi di durata dell’anno ivi indicato (quindi, con riferimento alla prima fascia 0-2 anni ai due anni, 11 mesi e 29 giorni e non ai 24 mesi); - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Cabras, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 79 CCNL Sanità [OSCURATO:DATA_NASCITA], lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione dell’invocata norma con riferimento all’individuazione del termine utile al passaggio alla fascia stipendiale successivo, assumendo che quel termine cade nel primo giorno successivo all’esaurimento dell’anno indicato nella fascia stipendiale precedente (quindi 0-2 al primo giorno successivo al decorso di 24 mesi e non al compimento del terzo); - che, quest’ultima questione riveste rilevanza nomofilattica non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza di questa Corte in relazione ai quali possa dirsi risolta l’incertezza interpretativa che la norma dell’art. 79 CCNL Sanità [OSCURATO:DATA_NASCITA] induce con riguardo alla formula letterale che la connota per la quale il passaggio tra una fascia stipendiale e l’altra potrà essere acquisita “al termine dei periodi previsti dall’allegata Tabella 2”, qui da considerarsi articolata secondo la seguente scansione temporale 0-2, 3-8, 9-14 ecc.; - che resta ancora da definire se la norma come formulata vada intesa nel senso accolto da entrambi i giudici del merito per cui la locuzione “al termine dei periodi previsti” differisce il passaggio al compimento dell’anno considerato nella fascia stipendiale successiva decorsi, quindi, nel caso della fascia 0-2, due anni, 11 mesi e 29 giorni di servizio effettivo, ovvero nel senso che tale passaggio all’esaurirsi dell’anno indicato nella fascia stipendiale precedente cioè una volta decorsi 24 mesi di servizio effettivo; - che si ritiene pertanto opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza; P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14270-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente – avverso la sentenza n. 165/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 15/12/2023 R.G.N. 115/2022; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14270/2024 Cron. Rep. Ud.21/03/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 15 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Cagliari, confermava la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di rigetto dell’opposizione proposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’[OSCURATO:PERSONA] della Sardegna avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto dovuto a seguito del riconoscimento dell’anzianità di servizio per il servizio di impiego a tempo determinato ferma la rideterminazione dell’importo dovuto al predetto titolo nella minor somma di euro 1.215,66 rispetto all’importo di euro 8.406,90 recato dal decreto ingiuntivo, che revocava; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’aver il primo giudice correttamente interpretato l’art.79 del CCNL per il comparto Scuola del 29.11.2007, che, nel prevedere fino al 2007 l’articolarsi della progressione stipendiale secondo la scansione temporale dei periodi di permanenza nelle singole fasce così determinata anni 0-2, 3-8, 9-14, 15-20 ecc. e disciplinando il verificarsi del passaggio da una posizione stipendiale all’altra “al termini dei periodi previsti” doveva essere letto nel senso che la fascia stipendiale successiva sarebbe stata acquisita al compimento dell’anno indicato nella fascia medesima ovvero al 29° giorno dell’ultimo mese dell’anno ricompreso nella fascia stipendiale precedente e non al decorso dei mesi di durata dell’anno ivi indicato (quindi, con riferimento alla prima fascia 0-2 anni ai due anni, 11 mesi e 29 giorni e non ai 24 mesi); - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Cabras, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 79 CCNL Sanità [OSCURATO:DATA_NASCITA], lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione dell’invocata norma con riferimento all’individuazione del termine utile al passaggio alla fascia stipendiale successivo, assumendo che quel termine cade nel primo giorno successivo all’esaurimento dell’anno indicato nella fascia stipendiale precedente (quindi 0-2 al primo giorno successivo al decorso di 24 mesi e non al compimento del terzo); - che, quest’ultima questione riveste rilevanza nomofilattica non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza di questa Corte in relazione ai quali possa dirsi risolta l’incertezza interpretativa che la norma dell’art. 79 CCNL Sanità [OSCURATO:DATA_NASCITA] induce con riguardo alla formula letterale che la connota per la quale il passaggio tra una fascia stipendiale e l’altra potrà essere acquisita “al termine dei periodi previsti dall’allegata Tabella 2”, qui da considerarsi articolata secondo la seguente scansione temporale 0-2, 3-8, 9-14 ecc.; - che resta ancora da definire se la norma come formulata vada intesa nel senso accolto da entrambi i giudici del merito per cui la locuzione “al termine dei periodi previsti” differisce il passaggio al compimento dell’anno considerato nella fascia stipendiale successiva decorsi, quindi, nel caso della fascia 0-2, due anni, 11 mesi e 29 giorni di servizio effettivo, ovvero nel senso che tale passaggio all’esaurirsi dell’anno indicato nella fascia stipendiale precedente cioè una volta decorsi 24 mesi di servizio effettivo; - che si ritiene pertanto opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza; P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza. Così deciso in Rom
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