CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38476/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Nel caso di specie, non colgono le segno le censure difensive secondo cui l'odierno ricorrente non avrebbe potuto accorgersi della provenienza delittuosa del bene, in quanto egli, come motiva la Corte a pagina 4 della sentenza impugnata, ha ricevuto da soggetto rimasto sconosciuto un ciclomotore recante segni inequivocabilmente rivelatori dell'avvenuta sostituzione della targhetta indicante il numero di telaio con altra contraffatta, circostanze queste assolutamente idonee a ricondurre il fatto nell'ipotesi di ricettazione, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale (sul punto, si veda Sez. 2, n. 38887 del 16/09/2008, Azara e altro, Rv. 241445-01, secondo cui «il possessore di un veicolo, alterato nella parte riservata alla sua identificazione (numero di telaio) e privo di documenti, deve essere ritenuto autore della falsificazione e della ricettazione, se non dimostri la legittimità del possesso, posto che l'abrasione di un marchio di fabbrica - che impedisce l'identificazione del mezzo - ha pieno valore ai fini della dimostrazione della provenienza illecita dell'oggetto e della conoscenza di essa da parte del possessore» e Sez. U., n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21